Tra i beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto
I redditi del trust interposto sono soggetti, alla morte del disponente, a imposta di successione
Con una recente risposta a interpello n. 176/2023, l’Agenzia delle entrate ha di recente reso chiarimenti in merito alle conseguenze fiscali dal punto di vista delle imposte di successione che vengono in rilievo in caso di trust interposto e decesso del soggetto disponente.
Per rispondere alle richieste dell’istante, l’Agenzia parte dalle premesse e, con ciò facendo, mette in chiaro che con l’apertura della successione i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius al momento della sua morte si trasferiscono ad altri soggetti (eredi e/o legatari), ad esclusione di quei diritti che si estinguono perché strettamente legati alla persona.
A fronte della devoluzione dei beni, dunque del trasferimento degli stessi per causa di morte, si deve assolvere l’imposta sulle successioni e donazioni, la cui base imponibile si individua nel valore globale netto dell’asse ereditario: costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che ne compongono l’attivo e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri.
Trust interposto e successione
Ma cosa accade ai beni segregati nel trust interposto quando muore il disponente?
A fronte di queste premesse, l’Agenzia mette in evidenza che tra i beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto.
Secondo i chiarimenti resi dall’Agenzia, la circostanza che il trust (come è emerso in relazione al caso oggetto di interpello) sia interposto, fa sì che quest’ultimo non possa essere validamente considerato operante sotto il profilo fiscale.
Questa considerazione ha rilievo tanto per quanto concerne le imposte dirette che per quanto riguarda l’imposizione indiretta.
In questo senso, i redditi del trust interposto sono soggetti alla morte del disponente a imposta di successione e fanno parte dell’asse ereditario caduto in successione al momento della sua morte.
La circolare 34/E 2022
La soluzione cui giunge l’Agenzia, che in realtà si era già spesa su questo interpello ma ci ritorna riscrivendone le conclusioni, deriva dall’interpretazione fornita dalla stessa Agenzia sul tema della tassazione del trust interposto nella circolare 34/E del 2022.
Più in particolare, nel citato documento, l’Agenzia ha messo in evidenza che:
- nell’ipotesi in cui un trust è interposto formalmente nella titolarità di beni o attività (cosiddetta “interposizione fittizia”), il reddito di cui “appare titolare” il trust è assoggettato ad imposizione, per “imputazione”, direttamente in capo all’interponente residente in Italia
- l’interposizione del trust, ai fini della tassazione del reddito dallo stesso prodotto, fa venir meno l’applicazione delle regole fiscali relative al trust opaco o trasparente
- nell’ipotesi di decesso del soggetto disponente, tenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto.