L’autotutela si inserisce nel catalogo di quegli strumenti che mirano a garantire l’equilibrio tra la pretesa erariale e il diritto dei contribuenti ad essere tassati in modo conforme alla legge e secondo la capacità contributiva che essi manifestano
L’autotutela permette di ottenere l’annullamento o la revoca da parte dell’Amministrazione finanziaria di determinati atti ritenuti illegittimi, in quanto viziati
Il contribuente che intende agire in autotutela deve presentare l’istanza in carta semplice all’ufficio dell’Agenzia delle entrate che ha emanato l’atto (e, in caso di grave inerzia, alla Direzione Regionale o compartimentale dalla quale l’ufficio stesso dipende), chiedendo l’annullamento dell’atto stesso, o quantomeno una sua riforma.
A tal fine sarà necessario esporre i motivi di fatto e di diritto a fondamento delle pretese del contribuente e riassumere sinteticamente i fatti che, a loro volta, dovranno essere corredati dalla documentazione idonea a dimostrare quanto sostenuto.
In questi termini, l’istanza dovrà essere contenere l’atto di cui si chiede l’annullamento e le ragioni che permettono di dimostrare l’asserita illegittimità dello stesso; ragion per cui se ne chiede, in tutto o in parte, l’annullamento.
In linea di massima, come riporta la stessa Agenzia delle entrate, i contribuenti agiscono in autotutela, sostenendo l’illegittimità di un atto, nel caso di: errore di persone; errore sul presupposto dell’imposta; errore logico o di calcolo; errore sulla doppia imposizione. O, ancora, nel caso di: mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente presentata (entro i termini di decadenza); sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’Amministrazione.
Tutto ciò considerato, è opportuno soffermare l’attenzione sui 3 principali e possibili effetti dell’autotutela, nell’ipotesi in cui sia il contribuente a richiedere l’attivazione del procedimento.
Il primo caso è quello in cui il procedimento di autotutela ha soluzione favorevole per il contribuente. In questo senso, il contribuente dopo aver presentato l’istanza di autotutela all’ufficio competente ottiene la rimozione integrale dell’atto riconosciuto come viziato. Il secondo caso, consiste nell’ipotesi in cui il contribuente assiste non alla rimozione dell’intero atto ma alla revisione dello stesso, limitatamente al punto in cui la stessa Amministrazione finanziaria riconosce la presenza di uno o più vizi. Infine, v’è l’ipotesi in cui, a seguito dell’istanza di autotutela presentata dal contribuente, l’amministrazione risponda con un diniego, non riconoscendo la necessità di annullare o modificare l’atto per cui si è presentata l’istanza.
E invero, nel momento in cui si dovesse ottenere una risposta favorevole da parte dell’Amministrazione, dunque ottenere l’annullamento dell’atto illegittimo per cui si è agito in autotutela, si beneficerà automaticamente dell’annullamento degli atti ad esso consequenziali e sorgerà il diritto a vedersi restituite le somme riscosse sulla base degli atti annullati.