La norma di riferimento è l’art. 2740 del codice civile, ai sensi del quale “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.
La legge non prevede, in linea generale, alcun obbligo di mantenere un patrimonio adeguato a far fronte ai propri debiti: il creditore si potrà soddisfare sui beni del proprio debitore nella misura in cui essi esistano, e siano capienti. Essa tuttavia sanziona tutte quelle condotte volte a ledere consapevolmente gli interessi dei propri creditori: sul piano civilistico, si guardi all’azione revocatoria (art. 2901 c.c.), che consente, a determinate condizioni, di veder dichiarati inefficaci gli atti dispositivi lesivi di pretese creditorie; sotto il profilo penale, si pensi al reato di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), che colpisce chi assuma un’obbligazione col proposito di non adempierla, od ancora alla truffa (art. 640 c.p.) o alla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), che punisce chiunque compia atti simulati o fraudolenti sui propri beni per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria medesima.
Nulla impedisce, pertanto, al soggetto che intenda proteggere beni di sua proprietà da potenziali future vicende debitorie, di disporre in tal senso.
Non solo: lo stesso art. 2740 c.c. prevede espressamente che vi possano essere delle limitazioni alla responsabilità, previste per legge. In tale categoria rientrano, ad esempio, le ipotesi di impignorabilità previste dalla legge processuale in ragione della natura di taluni beni e crediti del debitore (ad es. gli strumenti dell’attività lavorativa, o i crediti alimentari o i beni demaniali e quelli appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti pubblici), ovvero la limitazione di responsabilità conseguente all’accettazione d’eredità con beneficio d’inventario (con separazione del patrimonio dell’erede rispetto a quello del de cuius).
Tra i casi di limitazioni alla responsabilità patrimoniale previsti dalla legge rientrano, inoltre, i vincoli di destinazione ed i patrimoni separati, come tali non aggredibili – ovvero aggredibili solo a determinate condizioni – da parte dei creditori personali.
Vengono in particolare in rilievo istituti come il tradizionale fondo patrimoniale (che consente di destinare beni immobili o mobili registrati o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia, con conseguente inespropriabilità di tali beni per debiti che il creditore sa essere estranei ai bisogni della famiglia: art. 170 c.c.), il vincolo di destinazione previsto dall’art. 2645 ter c.c. e, nel diritto delle società e delle imprese, i patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447 bis s.s. c.c.), ed i fondi speciali di previdenza e assistenza costituibili ai sensi dell’art. 2117 c.c. (inespropriabili sia da parte dei creditori dell’imprenditore che da quelli del prestatore di lavoro).
Sembra uscire, invece, dal perimetro applicativo dell’art. 2740 c.c. lo strumento del trust, il quale, prevedendo il conferimento di beni in un fondo separato autonomamente amministrato da un terzo (per quanto in conformità alle volontà del disponente, recepite nell’atto istitutivo), non integrerebbe una “limitazione di responsabilità” del proprio patrimonio: esso è, in ogni caso, pienamente legittimo in forza della ratifica, da parte dell’Italia, della Convenzione dell’Aja del 1985, che consente al cittadino italiano di istituire liberamente trust “interni” pur in assenza di una specifica legge regolatrice di diritto italiano.