La finestra fiscale si riapre. Con la Legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) il legislatore ha infatti confermato – anche per il 2026 – il regime agevolato di carattere temporaneo per l’assegnazione e la cessione di beni ai soci, ricalcando un impianto normativo già sperimentato e apprezzato negli ultimi esercizi.
La misura consente alle società di trasferire ai soci determinati beni patrimoniali – immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non strumentali all’esercizio dell’impresa – beneficiando dell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in luogo della tassazione ordinaria.
Accanto alla distribuzione di utili in denaro, l’assegnazione (o cessione) agevolata si conferma dunque come uno strumento di pianificazione societaria e patrimoniale particolarmente efficace: permette di riallineare il perimetro aziendale, dismettere asset non più funzionali al core business e, al contempo, ottimizzare il carico fiscale complessivo.
Il regime, già introdotto dalla Legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) e ora espressamente prorogato per il 2026, disciplina in modo puntuale:
• i soggetti beneficiari dell’agevolazione;
• i beni agevolabili;
• i criteri di determinazione della base imponibile;
• la misura dell’imposta sostitutiva e le relative modalità di versamento.
Assegnazione e cessione agevolata ai soci: requisiti soggettivi e oggettivi
Quali società possono accedere all’agevolazione
Il regime agevolativo temporaneo di assegnazione (o cessione) dei beni ai soci si rivolge a un perimetro ben definito di soggetti.
Possono accedervi le società commerciali, sia di persone sia di capitali, che esercitano attività d’impresa: società in nome collettivo, in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società di fatto.
L’agevolazione opera anche per le società in liquidazione, purché siano rispettati integralmente i requisiti previsti dalla normativa.
Quali beni rientrano nel regime agevolato
Quanto ai beni agevolabili, il legislatore delimita chiaramente il campo: rientrano nel regime esclusivamente:
- beni immobili non strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa (come terreni e fabbricati non utilizzati direttamente)
- beni mobili iscritti in pubblici registri, anch’essi non strumentali all’attività propria dell’impresa.
Restano quindi esclusi gli asset funzionalmente impiegati nel ciclo produttivo o nell’attività caratteristica.
I requisiti temporali e soggettivi dei soci
Per beneficiare del regime fiscale di favore, devono inoltre essere soddisfatte due condizioni temporali e soggettive fondamentali.
In primo luogo, le assegnazioni o le cessioni devono essere effettuate entro il 30 settembre 2026: il termine non è prorogabile e rappresenta il vero spartiacque operativo dell’agevolazione.
In secondo luogo, è richiesto un preciso requisito in capo ai soci. Tutti i soci – persone fisiche o giuridiche, residenti o non residenti – devono risultare tali: alla data del 30 settembre 2025, mediante iscrizione nel libro dei soci, ove previsto; oppure entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio 2026, a condizione che l’iscrizione derivi da un atto di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
Nel caso in cui la società non sia obbligata alla tenuta del libro dei soci, la qualità di socio alla data del 30 settembre 2025 può essere dimostrata attraverso un titolo idoneo avente data certa.
L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi: come funziona e quando conviene
Determinazione della plusvalenza agevolata
L’assegnazione ai soci di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, purché non strumentali all’esercizio dell’impresa, genera in capo alla società una plusvalenza fiscalmente rilevante. Quest’ultima è determinata dalla differenza tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto.
Per gli immobili, la normativa offre una leva particolarmente interessante: su opzione della società e nel rispetto delle condizioni previste, il valore normale può essere sostituito dal valore catastale automatico, calcolato applicando alla rendita catastale i moltiplicatori di cui all’art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986 (T.U.R.). Una scelta tutt’altro che neutra, perché consente, nella maggior parte dei casi, di ridurre sensibilmente la base imponibile e, di conseguenza, l’imposta dovuta.
Nel caso in cui la società proceda all’assegnazione di più beni, la base imponibile complessiva è data dalla somma delle plusvalenze riferibili a tutti gli immobili e ai beni mobili registrati oggetto dell’operazione.
Aliquote dell’imposta sostitutiva e società di comodo
Su tale plusvalenza si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, con aliquota ordinaria pari all’8%. L’aliquota sale invece al 10,5% per le società di comodo, ossia quelle considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti, ai sensi dell’art. 30 della L. n. 724/1994. In questi casi, il legislatore rende chiaro che il beneficio fiscale resta, ma a condizioni meno vantaggiose.
Riserve in sospensione d’imposta: quando si applica il 13%
Un’ulteriore variabile entra in gioco quando, a seguito dell’assegnazione, vengono annullate riserve in sospensione d’imposta. In tale ipotesi è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva del 13%.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- le riserve in sospensione possono essere annullate solo dopo l’utilizzo delle altre riserve disponibili;
- l’imposta del 13% va calcolata sull’importo della riserva annullato in contabilità, anche qualora il valore fiscale del bene assegnato risulti inferiore.
Scadenze e modalità di versamento
Quanto ai termini di versamento, l’imposta sostitutiva – sia sulla plusvalenza sia sulle eventuali riserve in sospensione annullate – deve essere corrisposta in due rate:
- 60% entro il 30 settembre 2026;
- 40% entro il 30 novembre 2026.
Un aspetto particolarmente rilevante, spesso sottovalutato, riguarda il trattamento in capo al socio: la differenza assoggettata a imposta sostitutiva non sconta alcuna ulteriore imposizione nei suoi confronti. Si tratta di un chiarimento ormai consolidato nella prassi amministrativa e che rafforza l’attrattività dell’operazione sul piano complessivo.
Infine, sul piano operativo, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che l’assegnazione agevolata si considera perfezionata nel momento in cui la società indica in dichiarazione il valore dei beni assegnati e la relativa imposta sostitutiva. Non è quindi sufficiente l’atto civilistico: la dichiarazione dei redditi diventa il vero punto di chiusura fiscale dell’operazione.
Imposte indirette sull’assegnazione dei beni ai soci
Imposta di registro, ipotecaria e catastale
Sul fronte delle imposte indirette, il legislatore ha previsto un alleggerimento selettivo, che contribuisce in modo significativo alla convenienza complessiva dell’operazione.
In particolare, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro, ove applicabili all’assegnazione dei beni ai soci, sono ridotte del 50%.
Le imposte ipotecarie e catastali sono invece dovute in misura fissa, in luogo delle aliquote ordinarie. Un vantaggio non marginale, soprattutto nelle operazioni che coinvolgono beni immobili di valore elevato.
Assegnazione agevolata e IVA: nessuno sconto
Diverso il discorso sul versante Iva. Trattandosi di un tributo armonizzato a livello unionale, non è prevista alcuna agevolazione per l’assegnazione dei beni ai soci. Ne consegue che, qualora l’operazione sia rilevante ai fini Iva, si applica la disciplina ordinaria, con determinazione della base imponibile in misura pari al corrispettivo addebitato. In altre parole: sul piano Iva, nessuno sconto, nessuna scorciatoia.
Quando conviene l’assegnazione agevolata dei beni ai soci
Nel suo complesso, la disciplina dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci si conferma come uno strumento di pianificazione estremamente efficace. Pur in assenza di benefici sul fronte Iva, le agevolazioni sulle imposte sui redditi, unite alla riduzione dell’imposta di registro e all’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali, possono rendere l’operazione fiscalmente molto efficiente.
Naturalmente, la convenienza non è automatica. Va misurata tenendo conto della natura dei beni, della posizione fiscale della società, della struttura delle riserve e degli obiettivi di medio-lungo periodo dei soci. Ma quando tutti i presupposti sono presenti, l’assegnazione agevolata non è solo un’opzione teorica: è una leva concreta di razionalizzazione patrimoniale, da valutare con attenzione prima che la finestra temporale si richiuda.

