Una riflessione sui controlli alla movimentazione dell’arte.
Per anni abbiamo immaginato il mercato dell’arte come un universo governato da cataloghi, aste milionarie e collezionisti disposti a sfidarsi a colpi di rilanci. Oggi, invece, a decidere il destino di un dipinto può essere un funzionario doganale. È il segno dei tempi.
Controlli sul movimento delle opere d’arte, il caso Jonathan Hornby
La prima condanna pronunciata nel Regno Unito per l’esportazione di opere d’arte verso la Russia in violazione del regime sanzionatorio imposto dopo l’invasione dell’Ucraina rappresenta un passaggio storico: Jonathan Hornby è stato condannato a una sanzione superiore a 30.000 sterline dopo aver tentato di spedire quattro opere d’arte – tra cui un’icona russa – attraverso l’aeroporto di Heathrow. Non si discuteva dell’autenticità delle opere, del loro valore economico o della loro rilevanza artistica. L’illecito consisteva esclusivamente nell’aver tentato di trasferirle verso una destinazione vietata dal diritto internazionale e dalla normativa britannica di attuazione delle sanzioni.
È un cambio di paradigma. L’opera d’arte non è più soltanto un bene culturale o un investimento, ma diventa un possibile strumento di elusione delle misure economiche adottate dagli Stati. In altre parole, il quadro finisce per essere trattato come qualsiasi altro bene sottoposto a restrizioni commerciali.
Dal punto di vista giuridico, il fenomeno è tutt’altro che sorprendente. Le sanzioni internazionali, infatti, non hanno una funzione simbolica, ma costituiscono strumenti coercitivi destinati a limitare i rapporti economici con determinati Stati o soggetti. In questo contesto il mercato dell’arte, storicamente caratterizzato da riservatezza, elevata mobilità delle opere e transazioni internazionali, rappresenta un settore particolarmente sensibile.
Il caso dei Marmi di Torlonia
Non è la prima volta che un’opera d’arte si trasforma in protagonista di un’aula di giustizia. Basti ricordare il celebre caso dei Marmi Torlonia, oggetto di lunghe controversie sulla tutela e sulla fruizione del patrimonio culturale, oppure, sul piano internazionale, la vicenda del dipinto di Egon Schiele “Portrait of Wally”, sequestrato negli Stati Uniti dopo essere stato prestato per una mostra al MoMA di New York. Quel procedimento, durato oltre un decennio, non riguardava violazioni di sanzioni economiche, ma la restituzione di un’opera sottratta durante le persecuzioni naziste. Anche lì, tuttavia, il diritto dimostrò che la bellezza non immunizza dai processi: un capolavoro può essere ammirato in un museo al mattino e diventare oggetto di un sequestro giudiziario nel pomeriggio.
La differenza rispetto al caso Hornby è significativa. Nel caso Schiele il conflitto riguardava la proprietà dell’opera; oggi, invece, la proprietà è irrilevante. Ciò che conta è il luogo di destinazione e il rispetto del regime sanzionatorio. I controlli alle opere d’arte, il diritto sulla materia insomma, non chiede più soltanto “di chi è il quadro?”, ma soprattutto “dove sta andando?”.
È una trasformazione destinata a incidere profondamente sul mercato internazionale dell’arte. Galleristi, case d’aste, spedizionieri e collezionisti sono chiamati a svolgere verifiche sempre più rigorose sulla provenienza delle opere, sulla controparte contrattuale e sulla destinazione finale. La due diligence non riguarda più soltanto autenticità e provenienza lecita, ma anche la conformità alle normative internazionali in materia di sanzioni.
L’ironia è che, per secoli, l’arte è stata celebrata come il linguaggio universale capace di superare ogni confine. Oggi quei confini esistono eccome, sono tracciati nei regolamenti internazionali, vigilati dalle autorità doganali e, se necessario, fatti rispettare dai tribunali. Perché la creatività può anche essere senza limiti; i container diretti oltre frontiera, invece, devono fare i conti con il diritto.

