A esso si applicano dunque tutte le norme che disciplinano il mandato e, pertanto, non è richiesta una forma specifica per la sua validità: può anche essere concluso verbalmente ed essere accertato con ogni mezzo di prova, salvo che si tratti di un mandato per concludere un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, che deve invece avere forma scritta.
Il mandato post mortem exequendum risulta ammissibile nell’ordinamento giuridico italiano in quanto non ritenuto confliggente né con il principio “mandatum morte finitur” (desumibile dall’art. 1722 n. 4 del codice civile, che sancisce l’estinzione del mandato per la morte del mandante) né con il divieto dei patti successori (e, in particolare, con l’art. 458 del codice civile, secondo cui è nulla ogni convenzione contrattuale con cui si dispone in vita della propria successione).
Quanto al primo profilo, infatti, la dottrina e la giurisprudenza dominanti ritengono che il suddetto principio sia derogabile dalle parti, con la conseguenza che queste ultime ben potrebbero stipulare un contratto di mandato avente a oggetto attività da compiersi dopo la morte del mandante. Inoltre, laddove il mandato sia conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi, l’art. 1723 comma 2 del codice civile prevede espressamente la sopravvivenza di esso alla morte del mandante.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il mandato post mortem exequendum deve essere distinto sia dal mandato mortis causa, sia dal mandato post mortem in senso stretto.
La prima figura, infatti, si caratterizza per l’obbligo assunto dal mandatario di compiere un’attività dispositiva del patrimonio del mandante dopo la morte di quest’ultimo (per esempio, il mandatario assume l’incarico di consegnare a un terzo una somma di denaro del mandante a seguito del suo decesso); tale tipologia di mandato risulta evidentemente vietata poiché si sostanzia in un patto successorio inammissibile nel nostro ordinamento giuridico.
Il mandato post mortem in senso stretto, invece, è in realtà impropriamente definito tale, poiché si tratta di un semplice atto unilaterale con cui un soggetto incarica un altro di effettuare una specifica attività materiale dopo la sua morte. Tale istituto – per la dottrina prevalente – sembrerebbe ammissibile negli stessi limiti sopra menzionati per il mandato post mortem exequendum, ma – a differenza di quest’ultimo – non comporterebbe alcun obbligo per il soggetto designato, che resterebbe comunque libero di accettare l’incarico.
Il mandato post mortem exequendum si presenta dunque come uno strumento alternativo al testamento per specifiche ipotesi, il cui impiego può risultare particolarmente utile soprattutto in certi settori.