Un contribuente italiano ha scritto all’Amministrazione fiscale perché a fine aprile 2019 ha comprato un’immobile, godendo dell’agevolazione sulla prima casa
Nel caso in esame risulta essere valida la sospensione stabilita con il decreto Liquidità e, dal 1° gennaio 2021 il contribuente avrà a disposizione un periodo pari ai giorni che distanziano il 23 febbraio (data di entrata in vigore del decreto) dal 29 aprile
Il caso
Un contribuente italiano ha scritto all’Amministrazione fiscale perché a fine aprile 2019 ha comprato un’immobile, godendo dell’agevolazioni sulla prima casa. Da sottolineare che questo soggetto risulta essere già proprietario di un’immobile su cui ha già avuto in passato il bonus fiscale sull’imposta di registro.
Per poter godere dell’agevolazione prima casa, il contribuente deve riuscire a vendere il primo immobile entro un anno da quando si è acquistata la prima casa. A causa del Covid-19 però queste tempistiche hanno causato dei problemi a diversi contribuenti, che rischiavano di perdere lo sconto a causa della non vendita.
Da ricordare come in linea generale che si può ottenere l’agevolazione fiscale anche se l’acquirente ha già un immobile acquistato (e ha goduto del bonus), a patto che quest’ultimo sia venduto entro un anno da quando si è comprata la “seconda” casa. Se però il contribuente non riesce a vendere, entro un anno l’appartamento in suo possesso, è prevista la decadenza dell’agevolazione utilizzata per il nuovo acquisto. E di conseguenza l’Agenzia delle entrate andrà ad applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria. A queste si dovranno però applicare delle sanzione pari al 30% perché si è goduto di un’agevolazione non spettante.
Risposta
Per evitare questa “trappola” il decreto Liquidità ha stabilito la sospensione dei termine nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020. Per il corretto calcolo della scadenza dell’adempimento, l’Amministrazione fiscale ha sottolineato come per evitare la decadenza del beneficio, i termini sospesi inizieranno (in caso di acquisto effettuato dopo il 23 febbraio) o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.
E dunque nel caso in esame risulta essere valida la sospensione stabilita con il decreto Liquidità e, dal 1° gennaio 2021 il contribuente avrà a disposizione un periodo pari ai giorni che distanziano il 23 febbraio (data di entrata in vigore del decreto) dal 29 aprile.