Il tutto parte da un avviso di accertamento inviato dall’Agenzia delle entrate ad un contribuente, dato che a seguito delle verifiche fiscali condotto con la Guardia di finanza risultano degli errori sul reddito dichiarato nei periodo 2007 e 2008
La cassazione ha deciso che non basta la parola del genero, senza un accompagnamento di prove
Il tutto parte da un avviso di accertamento inviato dall’Agenzia delle entrate ad un contribuente, dato che a seguito delle verifiche fiscali condotto con la Guardia di finanza risultano degli errori sul reddito dichiarato nei periodo 2007 e 2008. Questo risulta infatti diverso rispetto a quello che era stato calcolato con lo spespometro sulla base dei costi di gestione per il possesso di autovetture di grossa cilindrata e di spese per incrementi patrimoniali.
ricevuto l’avviso di accertamento il contribuente impugna il tutto ma in un primo momento le ragioni del soggetto vengono respinte. Il tutto passa alla Ctr che accoglie l’appello.
il contribuente aveva infatti dichiarato che le spese contestate, incompatibili con il proprio reddito dichiarato, erano state sostenute da suo genero, il quale aveva dichiarato nel processo verbale di contestazione fatto dalla Gdf di essere l’effettivo proprietario della maggior parte dei beni che erano stati usati dal redditometro.
Non contenta dell’esito l’Agenzia delle entrate propone ricorso in cassazione lamentando il fatto che i giudici aveva considera di pesa la testimonianza del genere, rendendo nullo l’avviso di accertamento dell’Amministrazione fiscale. In particolare il genero aveva sostenuto di aver acquistato i beni con i proventi della propria attività e di averli fittiziamente intestati al suocero sottoposto a controllo.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Amministrazione fiscale.
La decisione
L’Agenzia delle entrate aveva sottolineato come la testimonianza del genero non rappresenta una prova sufficiente per scagionare il contribuente, dato che non era seguito nessun apporto documentale al fatto dichiarato. E dunque la cassazione ha dato ragione all’Amministrazione fiscale sostenendo che l’operato era più che corretto. I giudici hanno infatti deciso che in tema di accertamento sintetico se il contribuente “deduca che la spesa sia frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l’entità degli stessi e la durata del loro possesso in capo al contribuente interessato all’accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l’impiego di detti redditi per l’effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica”.
Una decisione simile era stata presa quando un contribuente sotto accertamento aveva affermato che le spese contestate riguardano il proprio nucleo familiare, senza fornire le prove necessarie. Anche in quel caso la cassazione ha confermato la necessità di provare e documentare i redditi contestati e la durata del possesso in capo al contribuente.