Assegno di mantenimento: in quali casi non è dovuto

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Assegno di mantenimento: in quali casi non è dovuto

A determinate condizioni, in particolare quando il matrimonio dura troppo poco, l’assegno di mantenimento può non essere dovuto

Indice

Come noto, con riferimento al tema del mantenimento del coniuge e degli accordi di separazione o divorzio con cui si regolano gli effetti patrimoniali della rottura del rapporto, il principio generale è che:

la separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale.

Tuttavia, ci sono delle circostanze in cui il reciproco dovere di supporto, anche economico, viene meno.

Gli effetti della separazione

Il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti, e il dovere reciproco di assistenza materiale, dopo la separazione, va declinato tenendo conto di questi principali parametri

  • il coniuge a cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall’altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell’obbligato
  • il coniuge separato cui è stata addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno.

La durata del matrimonio

Come ha messo in evidenza la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, n. 20507 del 2024, tra le circostanze da considerare per la quantificazione e la legittimazione a percepire l’assegno di mantenimento, rientra anche la durata del matrimonio.

Più in particolare, la Corte ha affermato che:

la durata del matrimonio e il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge, o del patrimonio in comune, integrano parametri utilizzabili in occasione della quantificazione dell’assegno divorzile e non possono valere al fine di escludere la spettanza dell’assegno di mantenimento in caso di separazione personale, essendo tuttavia, siffatti elementi, valutabili allo scopo di stabilire l’importo dell’assegno.

La durata del matrimonio e il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio sono elementi valutabili al fine di stabilire l’importo dell’assegno di mantenimento, al punto che, la breve durata del matrimonio può precludere il diritto all’assegno di mantenimento.

La circostanza che il matrimonio sia durato troppo poco, infatti, può rendere difficile o impossibile addebitare la separazione, valutare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e la effettiva disparità economica tra le parti.

Inoltre, come osserva la Corte di Cassazione, nell’ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita e la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo ‘coniugale’, non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento.

In buona sostanza, quando il matrimonio dura troppo poco si presume che non ci sia stato tempo per una materiale instaurazione di una comunione patrimoniale e spirituale tra i coniugi, da cui discende il diritto all’assegno di mantenimento.

Quando è possibile vedersi restituire l’assegno di mantenimento?

Chiarito quanto sopra, è ora il caso di approfondire l’ipotesi della ripetibilità dell’assegno di mantenimento.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 32914 del 2022, ha chiarito che:

  • ove si accerti l’insussistenza originaria dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile, opera la regola della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate.

Sarà quindi necessario dimostrare che la valutazione delle condizioni economiche e dei presupposti dell’assegno fosse ab origine errata (non per fatti sopravvenuti) e che il coniuge che ha percepito l’assegno non ne avesse realmente diritto.

Altrimenti detto, il coniuge tenuto al pagamento dell’assegno può far valere tale revoca con efficacia retroattiva facendo accertare che il mantenimento non era dovuto sin dall’inizio, potendo peraltro chiedere la restituzione di quanto fino a quel momento sostenuto.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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