- senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (cosiddetti trust opachi);
- con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (cosiddetti trust trasparenti)
Se il trust è opaco e dunque i beneficiari non sono individuati, i redditi sono tassati in capo al trust stesso, quale soggetto passivo Ires.
Al contrario, nel caso di trust trasparente, in cui i beneficiari sono individuati, i redditi conseguiti, indipendentemente dall’effettiva percezione, sono imputati ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costitutivo del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali (art. 73, comma 2, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917).
In quest’ultima ipotesi, sia per i trust residenti sia per i non residenti, i redditi imputati ai beneficiari costituiscono redditi di capitale che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei contribuenti medesimi (art. 44, comma 1, lett. g-sexies, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917).
L’art. 13, comma 1, lett. a) e b), del Dl 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto significative novità alla disciplina sulla tassazione dei trust, modificando gli artt. 44 e 45 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.
In forza della citata novella normativa costituiscono redditi di capitale anche quelli corrisposti a residenti italiani da trust, e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati.
Pertanto, qualora 5rust esteri opachi siano stabiliti in Stati che applicano un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia e gli stessi corrispondano redditi a soggetti fiscalmente residenti, tali redditi devono essere considerati di capitale.
In sostanza, a una pressione fiscale ridotta dei trust opachi stabiliti in Stati a regime fiscale agevolato (cosiddetti black list) corrisponde, specularmente, una tassazione ordinaria per il beneficiario residente, che può essere considerato tale in deroga a quanto stabilito dall’art. 73, comma 2, del Dpr 917/1986, ossia anche quando non sia effettivamente individuato, ma sia comunque destinatario di distribuzioni di reddito da parte dei citati trust. Queste ultime distribuzioni, conseguentemente, concorrono alla formazione della base imponibile del contribuente con applicazione delle aliquote progressive Irpef
È opportuno rammentare che, di converso, non sono soggette a tassazione in capo al beneficiario residente, le distribuzioni eseguite da trust opachi stabiliti in Stati non black list, vale a dire in cui non vi sia una tassazione privilegiata. Tali trust, infatti, sono essi stessi soggetti passivi d’imposta negli Stati in cui sono residenti, ricevendo un trattamento tributario uguale a quello dei Trust opachi residenti in Italia.
Il nuovo comma 4-quater dell’art. 45 del Dpr 917/1986, prevede che se in relazione alle attribuzioni di trust esteri, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.
L’introduzione della citata disciplina, risolve l’annosa questione concernente la possibilità di assoggettare a imposta le distribuzioni effettuate da trust opachi non residenti (stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata) a favore di beneficiari residenti.
La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, anche per questi aspetti, omette di affrontare alcuni temi.
Il primo è che l’Amministrazione finanziaria non prende posizione sulla natura della norma, che potrebbe essere intesa come interpretativa ovvero innovativa. Solo in quest’ultima ipotesi, infatti, la disposizione avrebbe effetti a partire dall’entrata in vigore della disposizione (anno d’imposta 2020); qualora, invece, fosse intesa come interpretativa – soluzione che parrebbe invero più corretta – dovrebbero essere considerate imponibili le distribuzioni di reddito eseguite da trust opachi esteri (stabiliti in Stati black list) anche negli anni d’imposta precedenti all’entrata in vigore della disposizione.
Il secondo tema involge, invece, l’art. 45, comma 4-quater, del Dpr 917/1986. La circolare non individua affatto i criteri per la determinazione delle distribuzioni effettuate con beni in natura, diverse quindi da quelle in denaro.
Si attende la lettura della versione definitiva!