I clienti delle banche hanno perso fino al 2% del loro patrimonio affidato in gestione all’anno
Per decenni, le banche e i gestori patrimoniali svizzeri e del Liechtenstein hanno trattenuto dei “premi” invece di consegnarli ai loro clienti.
In questo modo, in media, i clienti delle banche hanno perso fino al 2% del loro patrimonio affidato in gestione all’anno.
Nel caso in cui una banca o un gestore patrimoniale venda o raccomandi l’acquisto di prodotti finanziari di terzi ai propri clienti, la banca o il gestore patrimoniale riceve una commissione dalla parte che fornisce il prodotto finanziario.
Questi “premi” correlati al numero di prodotti sponsorizzati o venduti, creano falsi incentivi e alterano il rapporto di consulenza tra consulente e clienti nella gestione degli asset di quest’ultimo, determinando un conflitto di interessi.
In buona sostanza, il rischio è che al cliente non venga offerto il prodotto migliore per lui, ma il prodotto capace di generare il maggior guadagno per la banca.
Questo conflitto di interessi si traduce generalmente in una decisione di investimento presa a danno del cliente.
La decisione del Tribunale Federale Svizzero
Il Tribunale Federale Svizzero ha stabilito che i premi ricevuti devono essere consegnati ai clienti per evitare situazioni di conflitto di interesse e che il periodo di prescrizione per chiedere la restituzione di quanto dovuto è di 10 anni. Il gestore patrimoniale/banca è perciò obbligato a rivelare al cliente tutte le informazioni relative al suo mandato.
La Corte Suprema Federale della Svizzera ha stabilito che i premi distribuiti ai gestori patrimoniali esterni appartengono al cliente e quindi devono essere ad esso destinati. Le retrocessioni quindi devono essere restituite al cliente in forza del rapporto contrattuale.
Questa decisione è particolarmente importante, a causa delle migliaia di fondazioni e trust che hanno conti bancari o mandati di gestione patrimoniale in Liechtenstein e/o in Svizzera. Sono proprio queste fondazioni e trust che ora hanno la possibilità e il diritto di reclamare somme ingenti dalle banche locali e dai gestori patrimoniali.
In particolare, la Corte Suprema del Liechtenstein ha confermato che le somme ricevute da banche o gestori patrimoniali da parte di terzi in relazione a un rapporto bancario appartengono al cliente e devono essere restituite a quest’ultimo.
Il contesto da cui prende le mosse la pronuncia riguarda un ricorso di una banca del Liechtenstein contro una decisione della Corte Suprema. Tuttavia, la Corte Costituzionale, chiamata a valutare il ricorso, non ha accolto le richieste della banca; al contrario, ha confermato il parere legale della Corte Suprema, secondo cui la banca non aveva debitamente informato il cliente sui premi ricevuti, come invece era previsto nelle condizioni generali. La semplice e generica notifica al cliente che la banca poteva ricevere dei premi in relazione ai prodotti ceduti, non poteva dirsi sufficiente.
La decisione della Corte Costituzionale crea certezza del diritto e conferma ancora una volta che la pratica di banche e gestori patrimoniali, diffusa da decenni, di trattenere i premi ricevuti da terzi senza rivelarli in modo trasparente ai clienti, è illegale.
In questo senso, si può affermare che fondazioni e i trust hanno il diritto di chiedere il risarcimento nei confronti della loro banca o del loro gestore patrimoniale affinché quest’ultimo riveli e consegni loro tutte le somme di denaro ricevute da terzi.
Tuttavia, occorre tenere a mente i termini entro cui agire, in quanto il legislatore ha ristretto il periodo entro cui far valere in giudizio detto diritto.
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