La caparra confirmatoria contenuta in un contratto preliminare, relativo a un contratto definitivo soggetto a imposta di registro in misura fissa, è soggetta a sua volta a imposta di registro in misura fissa.
Questo nell’assunzione che la caparra abbia natura di prestazione anticipatoria del prezzo e di garanzia del regolare adempimento di tutte le altre obbligazioni contrattuali e non natura autonoma e non collegata al contratto preliminare assoggettato a imposizione fissa.
La pronuncia della Corte di Cassazione
Così si pronuncia la Corte di Cassazione nelle sentenze 35390/2022 e 35396/2022 pubblicate lo scorso 1° dicembre, aventi a oggetto la tassazione della caparra confirmatoria contenuta in alcuni contratti preliminari non registrati sottoscritti nel 2006 per la vendita di alcuni immobili situati in Lussemburgo.
In particolare, poiché in base alla disciplina dell’imposta di registro allora vigente, il trasferimento di immobili situati all’estero era soggetto a imposta di registro fissa, il contribuente aveva applicato anche alla caparra contenuta nei contratti preliminari l’imposta di registro in misura fissa (e non in misura proporzionale allo 0,5%). Ciò in considerazione del fatto che la disciplina del registro prevede che l’imposta pagata sulla caparra confirmatoria inclusa nel contratto preliminare (di per sé soggetto a imposta in misura fissa) va imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.
Nei casi in esame, essendo i contratti definitivi soggetti a imposta in misura fissa, risultava dunque non possibile imputare all’imposta proporzionale dovuta sul definitivo l’imposta proporzionale di caparra, che pertanto era non dovuta.
La Cassazione, confermando la decisione della Commissione regionale, si pronuncia considerando corretto applicare l’imposta di registro in misura fissa sulla caparra inclusa in un contratto preliminare il cui contratto definitivo sconta, a sua volta, imposta di registro in misura fissa.
Lo studio del Notariato 185/2011
Il principio era stato affermato in uno studio del Notariato alcuni anni fa (studio 185/2011), ma non è ancora stato recepito dall’Agenzia delle entrate che ha previsto, solamente, la possibilità di richiesta di rimborso (e non la diretta applicazione dell’imposta in misura fissa) dell’imposta proporzionale applicata alla caparra confirmatoria qualora il definitivo sia soggetto a imposta di registro in misura fissa.