Trust, tassazione in entrata anche senza imposta: cosa cambia

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L'immagine mostra la parola "TRUST" in grandi lettere dorate. Illuminata da un riflettore su uno sfondo scuro, vuole evocare l'importanza del trust all'interno della nuova disciplina dell’imposta di successione e donazione.

L’Agenzia delle Entrate ammette l’opzione per la tassazione in entrata anche quando le franchigie azzerano l’imposta. Quali effetti per i trust familiari e la pianificazione successoria?

Indice

Nel corso dello Speciale Telefisco 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione per la cosiddetta “tassazione in entrata” dei trust, prevista dall’art. 4-bis, comma 3, del Testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni (Tus), può essere esercitata anche quando, per effetto dell’applicazione delle franchigie, non emerga alcuna imposta da versare.

Trust e imposta di successione: come funziona la tassazione in entrata

L’art. 4-bis del Tus, introdotto dal d.lgs. n. 139/2024, ha recepito sul piano normativo il principio della cosiddetta “tassazione in uscita” dei trust. In via ordinaria, dunque, il presupposto impositivo ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni si realizza al momento del trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari, e non già al momento dell’apporto dei beni nel trust.

La disciplina ha consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, successivamente recepito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34/E del 2022, superando la precedente impostazione che individuava nell’atto di dotazione del trust il momento di applicazione dell’imposta di successione e donazione (cosiddetta “tassazione in entrata”).

Accanto a tale regola generale, il comma 3 dell’art. 4-bis riconosce la facoltà di anticipare il prelievo. Nel trust istituito per atto tra vivi, il disponente può optare per il pagamento dell’imposta in occasione di ciascun apporto di beni e diritti; nel trust testamentario l’opzione può essere esercitata dal trustee al momento dell’apertura della successione. L’imposta è determinata facendo riferimento al valore dei beni e al rapporto tra disponente e beneficiari, secondo le aliquote e le franchigie applicabili in quel momento.

L’effetto dell’opzione è particolarmente significativo: il prelievo viene definito al momento dell’ingresso dei beni nel trust e le successive attribuzioni ai beneficiari, per i beni già assoggettati al regime opzionale, restano escluse da ulteriore imposizione. In questo modo il legislatore consente al contribuente di scegliere tra il regime ordinario che prevede la tassazione al momento dell’attribuzione finale dei beni e l’anticipazione dell’imposta al momento dell’apporto nel trust.

Trust e franchigie: l’opzione è possibile senza imposta da versare?

Proprio la struttura dell’opzione aveva sollevato un dubbio interpretativo. In particolare, ci si interrogava sulla possibilità di applicare l’opzione per la tassazione in entrata nei casi in cui, applicando le franchigie spettanti ai beneficiari, l’imposta dovuta fosse risultata pari a zero.

La fattispecie è tutt’altro che infrequente, considerato che nei trust familiari i beneficiari sono di regola il coniuge o i discendenti del disponente, per i quali opera una franchigia di un milione di euro ciascuno. Non di rado, quindi, il valore dei beni apportati per ciascun beneficiario è inferiore alla relativa franchigia, risultando pertanto non dovuta alcuna imposta.

Una disamina miope della disposizione avrebbe potuto condurre a ritenere l’opzione per la tassazione in entrata, in assenza di versamento d’imposta, priva di oggetto e come tale non esercitabile. Tale interpretazione avrebbe però determinato risultati contraddittori e non giustificabili. Infatti, i trust nei quali il valore dei beni apportati fosse risultato per intero assorbito dalla franchigia, si sarebbero visti precludere l’opzione per la tassazione in entrata, mentre i trust in cui l’assorbimento non fosse stato completo, ad esempio con un’imposta dovuta di pochi euro, tale opzione si sarebbe potuta esercitare.

Tassazione in entrata del trust: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha, invece, chiarito che l’esercizio dell’opzione deve ritenersi consentito anche qualora per effetto della consumazione delle franchigie non si determini alcun versamento d’imposta. La riduzione dell’importo delle franchigie può, infatti, considerarsi una forma di tassazione al momento della costituzione del vincolo. In altri termini, il regime opzionale non presuppone necessariamente un pagamento in denaro: l’utilizzo, totale o parziale, della franchigia rappresenta comunque un effetto fiscale idoneo a dare consentire l’esercizio dell’opzione.

La soluzione appare senz’altro condivisibile e coerente con la logica della disciplina. La tassazione in ingresso non rappresenta, infatti, solo un’anticipazione finanziaria dell’imposta, ma anche un meccanismo di definizione anticipata dell’imposizione patrimoniale sui beni conferiti. Dunque, il fatto che, dal punto di vista monetario, il prelievo sia completamente assorbito dalle franchigie non può impedire l’esercizio dell’opzione.

Trust e passaggio generazionale: l’opzione vale anche per aziende e partecipazioni esenti?

Il principio espresso dall’Agenzia sembra poter assumere una portata più ampia rispetto alla sola ipotesi in cui l’azzeramento del prelievo dipenda dall’utilizzo delle franchigie. Se, infatti, ciò che rileva è la volontà del contribuente di anticipare il momento impositivo e di definire sin dall’apporto il trattamento fiscale del trasferimento, non vi sono ragioni per escludere il regime opzionale anche nei casi in cui l’imposta non risulti dovuta per effetto di specifiche disposizioni agevolative.

In questa prospettiva, la medesima conclusione dovrebbe valere anche per i trasferimenti di aziende o partecipazioni di controllo a favore del coniuge o dei discendenti, che beneficiano dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del TUR. Sul punto, sarebbe auspicabile un espresso chiarimento dell’Agenzia delle Entrate visto il contenuto delle istruzioni al modello di dichiarazione di successione di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 47335/2025 del 13 febbraio 2025, che hanno originato i dubbi di cui si è dato conto in un precedente contributo del 12 giugno 2025.

Trust e pianificazione patrimoniale: gli effetti sugli incrementi di valore

La portata operativa del chiarimento emerge soprattutto considerando l’evoluzione del valore dei beni durante la vita del trust. Esercitando l’opzione per la tassazione in entrata, la base imponibile dell’imposta viene cristallizzata al momento dell’apporto, così da non assoggettare ad imposizione l’eventuale maggiore valore dei beni rilevato al momento dell’attribuzione finale ai beneficiari.

Si pensi, ad esempio, a un trust familiare nel quale venga conferito un immobile di pregio, il cui valore al momento dell’apporto, determinato sulla base dei moltiplicatori catastali, risulti interamente ricompreso nella franchigia spettante al beneficiario. Alla luce del chiarimento reso, nonostante l’assenza di imposta da versare, sarebbe comunque possibile l’esercizio dell’opzione per la tassazione in entrata. Se, nel corso degli anni, l’immobile dovesse apprezzarsi in misura significativa, tale incremento di valore non sconterebbe alcuna ulteriore imposizione al momento della devoluzione finale al beneficiario, restando comunque ferma la tassazione definita al momento dell’apporto.

Tassazione in entrata o in uscita: quando conviene scegliere

La portata del chiarimento appare particolarmente rilevante nelle strutture di pianificazione patrimoniale e successoria di medio-lungo periodo, nelle quali il valore dei beni conferiti può essere destinato a crescere nel tempo. In tali ipotesi, l’opzione per la tassazione in entrata può consentire di cristallizzare, già al momento del conferimento, sia i valori rilevanti ai fini dell’imposta di successione e donazione sia il quadro di aliquote e franchigie applicabile, neutralizzando sul piano successorio gli incrementi di valore maturati durante la vita del trust, nonché gli effetti di possibili modifiche normative in senso sfavorevole.

Ciò non significa, tuttavia, che la tassazione in entrata costituisca una soluzione automaticamente preferibile rispetto al regime ordinario della tassazione in uscita.

La convenienza dell’opzione deve essere apprezzata caso per caso, tenendo conto della configurazione concreta del trust, del grado di certezza nell’individuazione dei beneficiari, della natura e del valore dei beni apportati, dell’ammontare delle franchigie disponibili, dell’orizzonte temporale della struttura e delle prospettive di rivalutazione del patrimonio. In alcuni casi, anticipare la definizione del trattamento fiscale può rappresentare un vantaggio rilevante; in altri, la maggiore flessibilità della tassazione al momento dell’attribuzione finale, anche in termini di differimento temporale, può risultare preferibile.

(Articolo scritto in collaborazione con Domenico De Camillis, studio Led Taxand)

Domande frequenti su Trust, tassazione in entrata anche senza imposta: cosa cambia

Cosa ha chiarito l'Agenzia delle Entrate riguardo alla 'tassazione in entrata' dei trust?

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'opzione per la 'tassazione in entrata' dei trust può essere esercitata anche quando non emerge alcuna imposta da versare a causa delle franchigie. Questo chiarimento è emerso durante lo Speciale Telefisco 2026.

Qual è la normativa di riferimento per la 'tassazione in entrata' dei trust?

La 'tassazione in entrata' dei trust è prevista dall'art. 4-bis, comma 3, del Testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni (Tus). Questa disposizione è stata introdotta dal d.lgs. n. 139/2024.

La 'tassazione in entrata' dei trust è applicabile anche in assenza di imposta da versare?

Sì, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'opzione per la 'tassazione in entrata' è possibile anche quando, per effetto delle franchigie, non si genera un debito d'imposta. Questo permette di beneficiare di tale regime anche in situazioni fiscalmente neutre.

Quali sono gli effetti della 'tassazione in entrata' del trust sugli incrementi di valore?

L'articolo menziona che la 'tassazione in entrata' ha effetti sugli incrementi di valore, suggerendo che questi possano essere considerati ai fini fiscali in questa fase. Ulteriori dettagli su come questi incrementi vengono trattati sono trattati nell'articolo.

Quando conviene scegliere tra tassazione in entrata e in uscita per un trust?

La convenienza nella scelta tra tassazione in entrata e in uscita per un trust dipende da diversi fattori, inclusi gli effetti sugli incrementi di valore e le specifiche situazioni patrimoniali. L'articolo affronta questo aspetto per aiutare nella pianificazione.

FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

di Marco Sandoli

Avvocato e partner di Led Taxand, Marco Sandoli vanta una consolidata esperienza nella fiscalità internazionale, d’impresa e contenzioso. Le sue aree di specializzazione comprendono: fiscalità dei fondi di investimento, operazioni di finanza straordinaria, venture capital, fiscalità dei patrimoni individuali (Hnwi) e protezione patrimoniale. È componente del collegio sindacale di società industriali e intermediari finanziari e membro della commissione Tax&Legal dell’Aifi e dell’Osservatorio Ecm Euronext Growth Milan.