I controlli fiscali sulla compravendita delle opere d’arte: la prova del salotto

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Uomo in abito esamina un quadro con lente d'ingrandimento, valigetta e fascicoli sul tavolo.

Le indagini sui conti correnti espongono sempre più spesso i collezionisti ad accertamenti fiscali sulle compravendite di opere d’arte. In assenza di una disciplina specifica, spetta al contribuente dimostrare con prove puntuali la mancanza di un intento speculativo, documentando durata del possesso, frequenza delle operazioni e destinazione dei proventi. Una situazione destinata a restare incerta almeno fino all’attuazione della riforma fiscale prevista entro il 2028

Gli accertamenti fiscali nei confronti dei collezionisti scaturiscono dalle indagini finanziarie sui conti correnti e sulle movimentazioni registrate negli estratti conto. Nella sola prima parte del 2026 il contenzioso originato da accertamenti fiscali basati sulle indagini finanziarie ha rappresentato il 100% delle pronunce analizzate (sentenze n. 7659/2025 CGTSG Lazio, nn. 70 e 71/2026 CGTPG Bologna, n. 122/2026 CGTPG Firenze, n. 388/2026 CGTPG Bologna e altre). Gli uffici delle imposte fanno ricorso a questo strumento micidiale che automaticamente innesca accertamenti sulle entrate e sulle uscite non giustificate adeguatamente o con indici di anomalia.

Lo strumento nelle mani del Fisco prevede una presunzione legale relativa di reddito in presenza della quale l’onere probatorio si sposta sul collezionista (art. 32 del D.P.R. 600/1973). Quest’ultimo per superare la presunzione deve fornire prove analitiche, dettagliate e non generiche o indiziarie, perché, altrimenti, finirebbe per contrapporre a una presunzione legale una presunzione semplice, non sufficiente pertanto a superare l’accertamento del maggior reddito e l’imputazione di versamenti e prelevamenti a maggiori ricavi non dichiarati. E così il ricavato derivante dalla vendita di opere d’arte è tassato anche quando non dovrebbe esserlo. E si alimentano i contenziosi tra Fisco e collezionisti in un quadro normativo generale con tante aree grigie.

La situazione tipica è quella delle indagini bancarie sui conti correnti che fanno emergere operazioni di vendita di opere d’arte e di incasso dei relativi proventi. A questo punto scatta l’onere della prova a carico del collezionista volto a escludere l’intento speculativo che rappresenta il presupposto per la tassazione della plusvalenza. Il collezionista a tal fine deve fornire, per ogni singola transazione, lo scopo dell’acquisto, le ragioni della frequenza e del numero delle transazioni, la durata del possesso, chiarimenti in merito alle attività finalizzate a facilitare la vendita, l’esame delle ragioni che hanno portato all’alienazione. Il tutto deve essere riscontrabile documentalmente in modo certo.

Gli uffici accertatori dall’altro lato mettono insieme tutti gli elementi utili a contestare l’“abitualità” delle vendite ossia la frequenza nel tempo delle operazioni di acquisto e vendita, il numero delle transazioni, gli importi elevati, la varietà della tipologia di beni alienati fino ad arrivare al numero delle persone con le quali sono stati intrattenuti rapporti finalizzati alla vendita. Tali elementi, se ricorrenti, possono essere letti come espressione di una attività commerciale o speculativa seppur occasionale e quindi fiscalmente rilevante. E la difesa del collezionista si complica. Vuoi per il lasso di tempo intercorso tra l’acquisto originario e la rivendita vuoi per il numero (elevato) di transazioni o per semplice superficialità documentale ci si ritrova a non essere in grado di fornire la prova dell’intento esclusivamente passionale delle compravendite e si è costretti a subire l’accertamento e a ricorrere al giudice.

Come può difendersi il collezionista? I giudici apprezzano quella che potremmo definire la “prova del salotto” ossia la staticità delle opere esposte in casa che si traduce nell’elemento temporale e cioè nel lasso di tempo tra l’acquisto e la rivendita della stessa opera che deve essere di medio-lungo periodo e in generale la rarità delle vendite. Tale situazione è un forte indicatore dell’assenza di scopi commerciali (sentenza 241/2026 CGTSG Emilia-Romagna). A favore del contribuente può giocare inoltre la destinazione dei proventi. Se gli introiti sono utilizzati per necessità personali — come spese mediche urgenti o uno specifico investimento immobiliare — l’attività di commercio viene tendenzialmente esclusa. Anche il collezionista puro può trovarsi a cedere incidentalmente un’opera ma se il fine è il diletto e cioè acquistare un’opera qualitativamente migliore o avviare un nuovo filone della collezione, l’operazione rimane al riparo dalle pretese dell’erario.

Il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di opere d’arte nell’ambito delle imposte sui redditi è in attesa di una norma regolatrice ad hoc. La recente pubblicazione del nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi con il D.Lgs. 117 del 2026, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2027, ha deluso chi cercava risposte immediate. Il testo si è limitato a riordinare le norme esistenti, rimandando a un futuro decreto legislativo l’attuazione della legge delega (L. 111/2023).

Quest’ultima, che dovrà essere attuata al più tardi entro il 2028, prevede l’introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, dai collezionisti di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l’intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

In attesa della nuova norma i giudici fanno buon governo della tripartizione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità che distingue chi compra e vende opere d’arte e in generale beni da collezione tra mercante d’arte – chi esercita l’attività di commercio in modo professionale e abituale, generando reddito d’impresa – speculatore occasionale – chi acquista occasionalmente opere per rivenderle a scopo di lucro, producendo “redditi diversi” tassabili – e il collezionista puro – chi acquista per scopi culturali e artistici per possedere l’opera e senza intento speculativo – le cui vendite non sono soggette a imposizione perché per lo più i suoi dipinti rimangono appesi alle pareti del salotto.

Articolo apparso su We Wealth Magazine n.93. Abbonamenti.

Domande frequenti su I controlli fiscali sulla compravendita delle opere d’arte: la prova del salotto

Come vengono avviati i controlli fiscali sui collezionisti d'arte?

I controlli fiscali sui collezionisti d'arte scaturiscono principalmente da indagini finanziarie sui loro conti correnti. Le movimentazioni registrate negli estratti conto sono il punto di partenza per gli accertamenti da parte degli uffici delle imposte.

Qual è la percentuale di contenziosi fiscali legati alle indagini finanziarie nel 2026?

Nel 2026, il contenzioso originato da accertamenti fiscali basati su indagini finanziarie ha rappresentato il 100% delle pronunce analizzate. Questo dato evidenzia l'importanza delle verifiche sui flussi di denaro per l'Agenzia delle Entrate.

Quali tipi di sentenze sono state analizzate per determinare la prevalenza delle indagini finanziarie?

Le sentenze analizzate per determinare la prevalenza delle indagini finanziarie includono pronunce di vari organi giurisdizionali. Tra queste figurano sentenze del CGTSG Lazio (n. 7659/2025) e del CGTPG di Bologna e Firenze (nn. 70, 71, 122, 388/2026).

Quali sono le principali fonti di informazione per gli uffici delle imposte riguardo alla compravendita di opere d'arte?

Gli uffici delle imposte utilizzano le indagini finanziarie sui conti correnti e le relative movimentazioni come fonte primaria di informazione. Questi dati permettono di ricostruire le transazioni e verificare la corretta dichiarazione dei redditi.

Qual è il ruolo degli estratti conto bancari nei controlli fiscali sui collezionisti?

Gli estratti conto bancari sono fondamentali nei controlli fiscali sui collezionisti d'arte. Le movimentazioni registrate al loro interno vengono analizzate per identificare eventuali discrepanze o flussi di denaro non giustificati, che possono portare ad accertamenti fiscali.

FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

di Alessandro Montinari

Specializzato in diritto tributario presso la Business School de Il Sole 24 ore e poi in diritto e fiscalità dell’arte, dal 2004 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano ed è abilitato alla difesa in Corte di Cassazione. La sua attività si incentra prevalentemente sulla consulenza giuridica e fiscale applicata all’impiego del capitale, agli investimenti e al business. E’ partner di Cavalluzzo Rizzi Caldart, studio boutique del centro di Milano. Dal 2019 collabora con We Wealth su temi legati ai beni da collezione e investimento.