Azienda agricola gestita da un solo coniuge: comunione de residuo o bene personale? Risponde la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n 21412 pubblicata in data 23 giugno 2026.
La sentenza in commento chiarisce quale disciplina si applichi, partendo dalla distinzione tra beni personali e beni destinati all’esercizio di impresa e la divisione tra i coniugi di essi. Si parla nella specie dell’immobile adibito a sede dell’azienda agrituristica (costituita dopo il matrimonio) e dei terreni e attrezzature agricoli.
In ipotesi di impresa riconducibile a uno solo dei coniugi e costituita dopo il matrimonio, ricadente nella cosiddetta comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.
Le Sezioni unite della Suprema Corte con la decisione la numero 15889 del 17/05/2022 hanno, infatti, precisato che l’obiettivo di tutta la disciplina ex art. 178 cod. civ. è stato quello di conseguire un necessario ed equilibrato bilanciamento fra alcuni principi, tutti di rango costituzionale e, come tali, meritevoli in ugual modo di tutela, quali la tutela della famiglia (art. 29 Cost.), il principio di pari uguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.), la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), la remunerazione del lavoro (art. 35): ne è seguita la previsione, accanto ai beni che ricadono in comunione immediata e che entrano cioè nel patrimonio comune al momento del loro acquisto, di una serie di beni che restano personali durante la vigenza del regime patrimoniale legale, ma che sono attratti alla disciplina della comunione legale nella misura in cui essi siano sussistenti al momento dello scioglimento del rapporto e della comunione legale; la natura “personale” di questi beni durante la vigenza della comunione garantisce al coniuge imprenditore il potere di gestione dell’impresa, investendo a suo piacimento gli utili, e disponendo nel modo più libero dei beni e degli incrementi aziendali.
Ne deriva che i beni oggetto della comunione de residuo, e in particolare quelli di cui all’art. 178 cod. civ. che rilevano nella vicenda in esame, non possano considerarsi comuni, almeno fin tanto che non sia intervenuta una causa di scioglimento del regime legale (e non rilevando a tal fine la sola cessazione della destinazione dei beni all’impresa ovvero il venir meno della qualità di imprenditore in capo al coniuge).
Diversamente non può rilevare alcuna dichiarazione del coniuge in sede di atto di acquisto di questa tipologia di beni, come invece sostenuto nella terza censura in riferimento ai terreni.
Azienda agricola e comunione de residuo: quando si applica
Questa Corte, infatti, ha chiarito che, nel regime della comunione legale i beni, inclusi quelli immobili, che vengano acquistati da uno dei coniugi e destinati all’esercizio, da parte sua, dell’impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione de residuo e rinvengono la loro compiuta disciplina nell’art. 178 cod. civ.; non si applica, pertanto, la previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 179 cod. civ. laddove consente l’esclusione di immobili e mobili registrati dalla comunione, purché all’atto di acquisto abbia “partecipato” anche il coniuge non acquirente rilasciando una dichiarazione di assenso ai fini dell’esclusione, giacché detta previsione si riferisce soltanto alle diverse ipotesi contemplate dal primo comma del medesimo art. 179, fra cui è compresa (ai sensi della lettera d) quella dei beni destinati all’esercizio della professione, non equiparabili ai beni destinati all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Beni personali e beni destinati all’impresa
Il regime patrimoniale della comunione fra coniugi, infatti, definita legale in quanto trova applicazione, sulla base delle disposizioni del legislatore, in assenza di una diversa volontà dei coniugi stessi, prevede, tra l’altro, a fronte della regola generale di cui all’art. 177 cod. civ. che individua i beni “oggetto della comunione”, le due rilevanti eccezioni di cui agli artt. 178e 179 cod. civ. e, cioè, i beni destinati in concreto all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi e i cosiddetti beni personali: i beni di cui all’art. 178 cod. civ. devono, allora, qualificarsi sulla base dell’oggettivo criterio della loro effettiva finalizzazione, dopo il matrimonio, all’attività imprenditoriale di uno dei coniugi (non di entrambi i coniugi, nel qual caso si applica l’art. 177 d) cod. civ., mentre i beni ex art. 179 cod. civ. si caratterizzano per la loro stretta appartenenza alla sfera “personale” di un coniuge, strumentali rispetto all’estrinsecazione della sua personalità, come nell’ipotesi in cui servano “all’esercizio della professione”, intendendosi una professione liberale.
Impresa agricola gestita da un solo coniuge: cosa cambia
Inizialmente, nel caso discusso, la moglie affermava di aver diritto agli immobili per aver gestito, insieme al marito, l’impresa agricola di famiglia e come prova forniva l’iscrizione all’albo degli imprenditori agricoli coltivatori diretti. Ai sensi dell’art. 177, lett. d) se la gestione dell’impresa fosse stata effettivamente comune a entrambi i coniugi, l’azienda avrebbe potuto qualificarsi come bene oggetto di comunione.
Non essendo questo il caso, l’articolo è risultato inapplicabile e la moglie ha dunque rinunciato di avvalersi di tale diritto nel controricorso. Al suo posto, ha scelto di sostenere che i beni gli erano dovuti secondo l’articolo 178 c c.
Beni ereditati e terreni agricoli: le tesi respinte dalla Cassazione
Il convenuto ha tentato di escludere i beni contesi dalla comunione legale con i due seguenti motivi, entrambi respinti.
Il fabbricato costruito su un terreno ereditato
Poiché il terreno su cui era stato edificato gli era pervenuto per successione ereditaria dal padre, il convenuto ha chiesto che esso e il fabbricato venissero considerati beni personali ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. b), c.c. (beni acquisiti per successione) e dell’art. 934 c.c. (accessione), a prescindere dal fatto che la costruzione fosse stata realizzata in costanza di matrimonio.
La corte ha respinto la richiesta scegliendo di non guardare il titolo di provenienza del bene, ma la sua funzione economica concreta al momento dello scioglimento della comunione. Le qualificazioni come proprietà personale per accessione, da un lato, e destinazione funzionale all’impresa, dall’altro non sono stati ritenuti in contraddizione tra loro, bensì operanti su piani diversi e coesistenti. Quindi, il fabbricato resta di proprietà del marito, ma proprio perché sede della sua azienda agrituristica, viene attratto, in via differita, alla comunione de residuo ai sensi dell’art. 178 c.c.
Terreni agricoli: impresa o professione?
In secondo luogo, il convenuto ha chiesto che, ai terreni agricoli acquistati durante il matrimonio, non si applicasse l’art. 178 c.c. bensì l’art. 179 c.c. comm 1, lett d), trattandosi di beni destinati all’esercizio della propria attività professionale di coltivatore diretto, in quanto iscritto al relativo albo. Anche questa tesi è stata respinta dalla Cassazione, che ha ribadito la netta distinzione strutturale tra attività imprenditoriale e professione intellettuale: l’attività di coltivatore diretto qui esercitata è stata qualificata come impresa e non come professione, con conseguente applicazione dell’art. 178 c.c.
La decisione della Cassazione: comunione de residuo e diritto di credito
Il Tribunale di Trento, con sentenza definitiva n. 372/2017, aveva dichiarato che sia il fabbricato sia i terreni dovevano essere divisi in quanto compresi nella comunione de residuo, e assegnato, sulla base della relazione del c.t.u., l’edificio con i relativi arredi alla moglie e i terreni al marito.
La Corte d’Appello di Trento, con sentenza n. 122/2019, aveva confermato che l’unità adibita a struttura agrituristica costituisse bene della comunione de residuo ex art. 178 c.c., in quanto bene in concreto destinato all’esercizio dell’impresa e sussistente all’epoca dello scioglimento della comunione e aveva ricondotto alla comunione de residuo anche altri terreni componenti dell’azienda agricola del marito.
La Suprema Corte di Cassazione era chiamata a sciogliere la coesistenza apparentemente contraddittoria tra la natura personale del titolo di provenienza di un bene e la sua destinazione funzionale all’esercizio di un’attività d’impresa costituita durante il matrimonio. Sul punto, ha in parte confermato e in parte censurato le due sentenze di merito.
La sentenza della Cassazione ha confermato integralmente l’impostazione del Tribunale e della Corte d’Appello sulla scelta che sia il fabbricato sia i terreni vengano ritenuti rientranti nella comunione de residuo ex art. 178 c.c. A sostegno di questa conferma, ha rilevato che entrambi i beni erano concretamente destinati all’esercizio dell’impresa del marito ed erano ancora sussistenti al momento dello scioglimento della comunione, presupposti sufficienti per l’operatività della norma.
Perché il bene non viene assegnato all’altro coniuge
La sentenza della Cassazione ha invece censurato la decisione riguardante le modalità di liquidazione e ha cassato la sentenza d’appello per il modo in cui i giudici di merito avevano tratto le conseguenze pratiche della qualificazione. Pur avendo collocato l’immobile nella comunione de residuo, è stato ritenuto scorretto l’assegnazione in piena proprietà alla moglie non imprenditrice, sul presupposto pratico-divisionale di evitare i costi di frazionamento del fabbricato e la dispersione della proprietà rurale.
Il problema dell’attribuzione di un diritto reale sui beni che compongono l’azienda, in sede di scioglimento della comunione de residuo, è che si provoca lo smembramento dell’azienda stessa. Se l’imprenditore perde il controllo del luogo fisico in cui la sua attività si svolge, si produce un potenziale attentato alla sopravvivenza dell’impresa. Nel caso in commento, l’assegnazione in proprietà dell’immobile-sede dell’azienda agrituristica alla moglie non imprenditrice avrebbe determinato, secondo quanto lamentato dal ricorrente e riconosciuto dalla Cassazione, la cessazione della sua attività imprenditoriale nel momento stesso del passaggio in giudicato della sentenza. Questa conseguenza può essere evitata riconoscendo invece al coniuge solo un diritto di credito poiché lascia intatta la titolarità dei beni aziendali in capo a chi li utilizza per l’impresa e si limita a imporgli un debito pecuniario nei confronti dell’altro coniuge.
Il principio delle Sezioni Unite: spetta un credito del 50%
Un ulteriore profilo chiarito dalla sentenza è la distinzione tra i beni destinati all’esercizio di un’impresa, disciplinati dall’art. 178 c.c., e i beni destinati all’esercizio di una professione liberale, di cui all’art. 179, comma 1, lett. d), c.c: l’attività d’impresa richiede, oltre alla competenza specifica dell’operatore, un’organizzazione strutturata, capitale circolante e una complessa rete di rapporti di dare e avere, mentre la professione intellettuale si caratterizza per una struttura flessibile, quando non del tutto assente. Questa distinzione non è meramente teorica, perché da essa dipende in concreto quale sorte subisca il bene alla fine del matrimonio.
A seguito di questa distinzione, la cassazione ha chiarito un ultimo profilo: il requisito dell’assenso dell’altro coniuge per escludere dalla comunione un immobile o un bene registrato dettato nell’art 179 comma 2 c.c. è applicabile ai beni usati per l’esercizio di una professione e non di un’impresa.
Questa sentenza riafferma il principio, già affermato dalle Sezioni Unite con la menzionata sentenza n. 15889/2022, secondo cui al coniuge non imprenditore spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale e al netto delle passività esistenti a tale data, anziché un diritto reale sui singoli beni aziendali.

