Un patrimonio nato – secondo la ricostruzione dell’attrice – da una condanna dello Stato italiano al pagamento di un’ingente somma, amministrato per anni tramite banche svizzere e confluito, alla morte del titolare, in un trust estero istituito dalla vedova. Tra i beneficiari, i figli, i nipoti e – circostanza non secondaria – la moglie di uno di loro: la stessa donna che anni dopo, ormai divorziata, avrebbe portato quel trust davanti al giudice italiano. È la cornice della sentenza n. 3539/2026 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 28 aprile 2026.
L’ex moglie chiedeva che quel trust non fosse riconosciuto in Italia, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1985 che nel nostro ordinamento regola la materia. L’obiettivo era pratico: se il trust fosse caduto, quei beni sarebbero riemersi come patrimonio personale dell’ex marito e l’assegno divorzile, ancora in discussione in un altro giudizio, sarebbe salito. I giudici hanno detto di no. Ed è il perché a interessare chiunque abbia a che fare con un trust.
Trust: chi sono disponente, trustee e beneficiario
In un trust convivono tre ruoli.
Il disponente è chi si spoglia dei propri beni e li conferisce; il trustee è chi li riceve e li amministra secondo le regole fissate dal disponente; il beneficiario è chi ne trae vantaggio.
I beni escono dal patrimonio del disponente e non entrano in quello personale del trustee né in quello del beneficiario: restano una massa separata, con un vincolo di destinazione.
Qui il disponente era la madre dell’ex marito, che quel patrimonio aveva ricevuto dal marito. L’ex marito era soltanto uno dei beneficiari. Secondo l’attrice, però, dietro le forme si nascondeva altro: il trust sarebbe stato istituito su indicazione del figlio, approfittando dell’età avanzata della madre, e dopo la morte di lei sarebbe stato lui a decidere davvero gli investimenti, riducendo i trustee a comparse. Il trust, insomma, sarebbe servito solo a “schermare” il suo patrimonio.
Se il trust cade, i beni non vanno al beneficiario
È qui che la tesi si è rotta. Anche ammettendo che il trust non potesse avere effetto in Italia, il risultato non sarebbe stato quello sperato. I beni non tornano a chi li riceve, tornano a chi li ha dati: sarebbero rientrati nel patrimonio della madre, con la necessità di riaprire la sua successione e di ridistribuire tutto fra gli eredi. Nulla che finisca automaticamente nelle tasche dell’ex marito.
Il ragionamento avrebbe funzionato a una sola condizione: che a mettere i beni nel trust fosse stato lui. In quel caso sì, si sarebbe potuto parlare di un patrimonio nascosto dietro uno schermo per sottrarlo alle regole del matrimonio. Ma quel patrimonio era di un’altra persona.
È un punto che vale ben oltre questa causa: prima di attaccare un trust conviene chiedersi che cosa succederebbe il giorno dopo. Se la risposta è “i beni tornano a un terzo”, la battaglia non porta da nessuna parte.
Trust: gestire il patrimonio non significa esserne proprietario
Il secondo pilastro della decisione è ancora più netto. Anche a voler credere che l’ex marito muovesse i fili, amministrare dei beni non significa esserne titolari: è un’equazione che, scrivono i giudici, “non trova copertura normativa nel nostro sistema giuridico”. Il potere di decidere non fa aumentare la ricchezza personale di chi decide e quindi non incide sull’assegno di divorzio.
Peraltro, le prove erano fragili: episodi isolati, la gestione dello yacht del trust, un investimento in una società aerea di dimensioni medio-piccole, lettere che non dimostravano una direzione stabile. Per ribaltare le carte sarebbe servito ben altro: dimostrare che l’intestazione alla madre e il successivo passaggio al trust erano finzioni, costruite per nascondere una proprietà che in realtà non aveva mai cambiato mano. Una prova pesante, che nessuno ha nemmeno tentato di fornire.
Promesse del trust: quando nasce il diritto al risarcimento
Nella stessa causa c’era un secondo capitolo, meno teorico. All’ex moglie era stato promesso che il trust le avrebbe garantito una rendita di almeno 125mila euro l’anno dal 2014, il diritto di abitare due piani della casa coniugale e, in mancanza di rinnovo, l’acquisto di un altro immobile a sua scelta con diritto di abitazione a vita. Nulla di tutto questo è avvenuto: in appello il conto delle promesse mancate superava 1,8 milioni di euro.
Il codice civile disciplina questi casi con la promessa del fatto del terzo: chi promette che qualcun altro farà qualcosa si obbliga a darsi da fare per ottenerlo e, se nonostante l’impegno il terzo si rifiuta, deve pagare un indennizzo. Ma è proprio il “nonostante l’impegno” a fare la differenza: l’indennizzo spetta solo a chi si trova davanti un promittente che ci ha provato senza riuscirci. Se il promittente non si è mosso affatto – come in questo caso – la strada è un’altra: chiedere l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno. Sbagliare domanda costa la causa, perché in corso d’opera non la si può cambiare.
Le implicazioni pratiche della sentenza
Il trust ha retto non perché fosse inattaccabile, ma perché l’attacco era mal diretto. E la lezione vale nei due sensi.
Per chi pianifica: un trust istituito da un terzo – un genitore, un nonno – protegge proprio perché i beni non sono mai stati del beneficiario, e nessun ruolo gestionale cambia questo dato.
Per chi invece vuole aggredirlo: la domanda decisiva non è chi comanda, ma chi ha conferito i beni, e la prova da portare è che quella titolarità fosse soltanto apparente.
(Articolo scritto in collaborazione con Jennifer Fuccella, Partner presso Marzo Associati)

