Con l’ordinanza n. 7619 del 30 marzo 2026, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990, con riguardo al trasferimento liberale di quote societarie e, in particolare, alla donazione di partecipazioni in società di persone.
i tratta di un’ordinanza particolarmente interessante, in quanto, oltre a definire le modalità di funzionamento dell’esenzione sopra detta, individua il soggetto in capo al quale grava l’obbligo quinquennale di prosecuzione dell’attività e di mantenimento della partecipazione nel caso di quote gravate da usufrutto.
Più nel dettaglio, la Suprema Corte, chiarito che nel coacervo di cui all’art. 57 Tusd non devono essere considerate né le donazioni fiscalmente irrilevanti, né quelle esenti in base alla disciplina vigente al momento della loro effettuazione, si concentra sulla verifica delle condizioni richieste per il riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990, valorizzando – anche alla luce delle peculiarità del caso di specie – la differenza tra società di capitali e società di persone.
Esenzione fiscale e differenze tra società di capitali e società di persone
In particolare, la Cassazione ricorda come, nel caso delle società di capitali, il beneficio sia subordinato all’acquisizione o integrazione del controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.; al contrario, con riferimento alle società di persone sarebbe sufficiente il mantenimento della partecipazione e la prosecuzione dell’attività per almeno cinque anni.
Oltre a ciò la Corte valorizza la ratio dell’agevolazione, individuata nell’esigenza di favorire la continuità dell’attività imprenditoriale nel passaggio generazionale, in linea con le indicazioni espresse anche dalla Commissione europea nelle raccomandazioni in materia di continuità delle imprese familiari.
Usufrutto di quote societarie e qualità di socio
È però nell’analisi del rapporto tra usufrutto e qualità di socio che l’ordinanza presenta i profili di maggiore rilevanza.
La Corte muove da un principio, già emerso nella giurisprudenza civile, secondo il quale l’usufruttuario di quote di società di persone, pur essendo titolare di taluni diritti patrimoniali e amministrativi, non acquista la qualità di socio.
Tale qualità permane, invece, in capo al nudo proprietario, il quale conserva i poteri inerenti alla partecipazione e, in particolare, quelli relativi alle modifiche del contratto sociale.
Nudo proprietario e obbligo di mantenimento della partecipazione
È proprio tale ricostruzione a condurre la Suprema Corte ad individuare nel nudo proprietario il soggetto sul quale grava l’obbligo quinquennale imposto dalla disciplina agevolativa.
Ciò per, almeno, due ordini di ragioni.
Da un lato, perché sarebbe proprio il nudo proprietario, e non l’usufruttuario, a conservare tutti i poteri inerenti alla partecipazione sociale e, in particolare, tutte le decisioni relative alla modifica dell’atto costitutivo, gravando su di esso anche l’obbligo di salvaguardare il diritto dell’usufruttuario agli utili.
Dall’altro, in quanto, in caso di scioglimento anticipato della società o di scioglimento particolare del vincolo sociale riguardante il socio costituente l’usufrutto, il diritto dell’usufruttuario si trasferirebbe automaticamente sulla quota di liquidazione, senza incidere sulla titolarità della qualità di socio.
Da qui l’enunciazione del principio di diritto secondo cui l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990 si applica anche al trasferimento di quote di società di persone gravate da usufrutto, purché sia il nudo proprietario ad impegnarsi a proseguire l’attività e a mantenere la partecipazione per il quinquennio richiesto dalla norma.
In questa prospettiva, la soluzione accolta dalla Suprema Corte appare particolarmente rilevante soprattutto perché offre utili spunti interpretativi suscettibili di assumere rilievo anche nelle future operazioni di pianificazione patrimoniale e successoria aventi ad oggetto partecipazioni sociali.
(Articolo tratto dal magazine n. 91 di giugno di We Wealth)

