Italia in scena, la riforma del Codice dei Beni Culturali

3 MIN

Il 14 aprile 2026 è entrata in vigore la Legge 17 marzo 2026, n. 40 che ha modificato alcune disposizioni chiave del D.lgs. 42/2004 (il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – CBC) in materia di circolazione nazionale ed internazionale dei beni culturali

Indice

Cos’è Italia in scena? Alla scoperta della riforma del Codice dei Beni Culturali

Sin dal suo iter di approvazione parlamentare, la riforma è stata denominata “Italia in scena” dal nome dell’omonima strategia di valorizzazione dei beni culturali ivi prevista (artt. 1 e 3 L. 40/2026).

Il fulcro di tale strategia è costituito da iniziative comunicative e promozionali del nostro patrimonio culturale, basate non soltanto sui principi fondanti del CBC ma anche su alcuni criteri individuati dall’articolo 3 della riforma: ad esempio, l’accessibilità ed effettiva fruizione dei beni culturali pubblici, la promozione della partecipazione dei privati alla valorizzazione del patrimonio culturale mediante nuove forme di gestione (es. il partenariato pubblico-privato), l’avvio e la gestione di iniziative di comunicazione istituzionale (anche digitale) e la definizione di nuove linee di promozione e valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata, senza oneri a carico dei proprietari. Lo scopo dell’iniziativa è dunque quello di aumentare le capacità promozionali e attrattive del nostro patrimonio culturale, in Italia e all’estero, a favore dell’intero sistema-paese.

Ulteriore pilastro della strategia di valorizzazione del nostro patrimonio culturale è l’introduzione di una semplificazione in materia di circolazione dei beni culturali, facendo seguito alla precedente riforma del 2017. Sul punto, la Legge 40/2026 introduce importanti modifiche con riferimento sia allo spostamento dei beni culturali all’interno del territorio nazionale che alla loro esportazione all’estero. Il presente contributo si concentrerà sui beni che rientrano nella fattispecie prevista dall’articolo 10, comma 3, CBC, come, ad esempio, i beni di proprietà delle persone fisiche o delle persone giuridiche private con scopo di lucro che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante.

Le modifiche alla disciplina in materia di circolazione nazionale dei beni culturali

Per quanto concerne la circolazione nazionale dei beni culturali, la Legge 40/2026 (art. 4, co. 1) ha innanzitutto modificato l’art. 21 del CBC rubricato come “interventi soggetti ad autorizzazione”.

Prima della riforma, infatti, lo spostamento (anche temporaneo) dei beni culturali doveva essere autorizzato dal Ministero della Cultura, previa presentazione di un’istanza ad hoc da parte del proprietario alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (ABAP) competente a livello territoriale. Il sottinteso è che l’autorizzazione poteva essere anche negata dall’amministrazione, con una conseguente, forte, limitazione nella fruizione dell’oggetto da parte del proprietario. Un’eccezione era prevista con riferimento al mutamento della dimora e/o della sede del proprietario/detentore del bene culturale, nel qual caso quest’ultimo aveva soltanto l’onere di denunciare (ossia comunicare) preventivamente all’amministrazione lo spostamento del bene culturale.

La riforma trasforma ora l’eccezione in regola: lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili da parte del loro proprietario, non è più soggetto ad autorizzazione preventiva ma è sempre assoggettato a un regime di denuncia preventiva al Soprintendente competente che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, potrà prescrivere le misure necessarie al fine di garantirne la sicurezza durante il trasporto. La recentissima circolare n. 23/2026 della Direzione Generale ABAP – Servizio IV (Circolazione) ha peraltro chiarito che il decorso del termine determina la possibilità di procedere allo spostamento senza attendere ulteriori comunicazioni da parte dell’amministrazione.

Con riferimento invece alla richieste di prestito dei beni culturali per mostre ed esposizioni (art. 48, co. 3, CBC) l’art. 4, co. 2, della Legge 40/2026 ha ora introdotto un termine procedimentale certo per ottenere l’autorizzazione, specificando che la stessa deve essere rilasciata entro novanta giorni dalla data della richiesta (salvaguardando tuttavia il termine dei 4 mesi già previsto dall’art. 48, co. 2, CBC).

Le modifiche alla disciplina in materia di circolazione internazionale dei beni culturali

Per quanto concerne invece la circolazione internazionale dei beni culturali, la Legge 40/2026 modifica innanzitutto le soglie economiche previste dall’articolo 65 CBC.

Com’è noto, in materia di circolazione internazionale dei beni che presentino interesse culturale il sistema italiano distingue(va) fra:

  • i beni per i quali l’uscita definitiva dal territorio nazionale è vietata (art. 65, co. 1-3, CBC come, ad esempio, i beni per cui sia già intervenuta la dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 CBC);
  • i beni per i quali l’uscita definitiva dal territorio nazionale è subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte di uno degli uffici esportazione presso le Soprintendenze ABAP (art. 65, co. 3, CBC ad esempio le cose che siano opere di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni e il cui valore sia superiore a 13.500,00 euro);
  • i beni per i quali l’uscita definitiva dal territorio nazionale non è subordinata al rilascio di un’autorizzazione ma all’onere di presentazione di un’autocertificazione da parte del proprietario (art. 65, co. 4, CBC ad esempio le cose che siano opere di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni e il cui valore sia inferiore a 13.500,00 euro).

Le nuove soglie economiche

La soglia economica dei 13.500,00 euro aveva nel tempo accolto numerose critiche, data l’evidente distanza rispetto alle soglie adottate a livello comunitario (es. il Regolamento UE 116/2009 prevede una soglia di 150.000,00 euro per i dipinti) e da altri paesi di produzione culturale (es. la Francia che ha adottato una soglia di 300.000,00 euro per i dipinti).

Orbene, la riforma (art. 5) modifica le soglia di valore di cui all’articolo 65 CBC, per i beni aventi più di settanta anni, elevandola da 13.500,00 a 50.000,00 euro. Ne consegue che per le cose che siano opere di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni e il cui valore sia inferiore a 50.000,00 euro è sufficiente la presentazione di un’autocertificazione (DVAL) che deve essere vidimata dall’ufficio esportazione al fine di consentire l’uscita dal territorio nazionale.

I beni esclusi

Restano esclusi i beni librari, per i quali la soglia di valore resta ferma a 13.500,00 euro (le nuove lettere a-bis e b-bis dell’art. 65, co. 3 CBC), e i reperti archeologici, gli oggetti o elementi derivanti da smembramento di monumenti, gli incunaboli, i manoscritti e gli archivi, che sono soggetti al regime autorizzatorio indipendentemente dal loro valore economico.

Durata della validità delle autocertificazioni

La durata di validità delle autocertificazioni previste dall’art. 65, co. 4, CBC – ossia la DVAL ma anche la D50/70 per le opere realizzate da meno di 70 anni ma di più di 50 anni e l’AAC per le opere realizzate da artista vivente o da meno di 50 anni – è stata contestualmente aumentata a cinque anni, pari alla validità dell’attestato di libera circolazione (art. 4, co. 3, L. 40/2026).

Dimostrare l’attinenza del bene alla storia culturale italiana in caso di opera di autore straniero

Estremamente interessante per gli operatori del mercato è l’esplicito riconoscimento del fatto che per poter negare il rilascio dell’attestato di libera circolazione nei confronti di un’opera realizzata da un autore straniero (nonché del contemporaneo avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale), l’amministrazione dovrà necessariamente accertare in via preliminare la specifica attinenza del bene alla storia della cultura in Italia (art. 4, co. 5, L. 40/2026).

In realtà, tale criterio non era sconosciuto agli operatori del settore dato che la giurisprudenza amministrativa degli ultimi anni aveva già stabilito il principio – poi canonizzato dalla DG ABAP nella Circolare n. 28 del 20 giugno 2024 – secondo cui, preliminarmente ad ogni verifica circa la sussistenza di un interesse culturale nei confronti di un bene, sia necessario accertarne il collegamento con il patrimonio culturale italiano (“considerato che la dichiarazione di interesse culturale incide sulla proprietà privata e lega indissolubilmente l’opera al patrimonio culturale nazionale, con conseguente divieto di uscita definitiva dal territorio italiano, in via preliminare all’azione di tutela si ritiene necessario che gli uffici esportazione procedano a individuare il collegamento dell’opera straniera con il patrimonio culturale italiano, ricorrendo all’uopo a dei criteri operativi tratti dalla giurisprudenza”).

Lo scopo è dunque escludere dal campo di tutela i beni che “non presentino in alcun modo contiguità o interferenza con la ricerca artistica del nostro Paese, né risultino aver esercitato una qualche influenza sugli sviluppi della storia dell’arte italiana”. A tal fine, la Circolare n. 28/2024 aveva desunto dalla giurisprudenza amministrativa quattro specifici criteri applicativi in relazione alle c.d. “opere straniere” ossia: la rilevanza dell’opera per la storia collezionistica italiana; l’attinenza dell’opera con la storia della cultura italiana; i legami storici dell’autore straniero con l’Italia; e la permanenza delle opere in Italia (il c.d. criterio cronologico).

Italia in Scena, un’altra importante modifica

Parimenti interessante appare la modifica introdotta all’art. 72 CBC per cui viene rimosso il riferimento normativo che consentiva il rilascio dei Certificati di Avvenuta Spedizione (CAS) / Certificati di Avvenuta Importazione (CAI) solo alle opere di artista defunto che avessero superato i 70 anni dalla data di realizzazione (art. 4, co. 6, L. 40/2026). Giova sottolineare che, con la circolare n. 33/2023 della DG ABAP, il Ministero aveva già consentito il rilascio di CAS e CAI per le opere di artista defunto realizzate da oltre 50 anni, ma fino ad oggi erano rimaste escluse dall’operatività del CAS/CAI le opere di artista vivente e, in generale, tutte quelle realizzate da meno di 50 anni, anche da artista defunto.

L’entrata in vigore della riforma rende quindi possibile ottenere il CAS e il CAI, anche per le opere di artisti viventi e di artisti defunti realizzate da meno di 50 anni.

Assai meno impattante appare infine la modifica dell’art. 68 CBC introdotta dall’art. 4, co. 4, L. 40/2026 (“Il soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell’attestato di libera circolazione o del diniego”) dato che il ritiro non incide sulle eventuali valutazioni di tutela già avviate dall’amministrazione, né preclude l’esercizio dei poteri di tutela. Pertanto, come confermato dalla recente circolare 23/2026, qualora l’ufficio esportazione, venuto a conoscenza dell’esistenza del bene a causa della denuncia poi ritirata, abbia acquisito elementi che suffragano l’esistenza dell’interesse culturale di cui all’articolo 10, co. 3, CBC, ne farà pronta comunicazione alla Soprintendenza competente per territorio per gli approfondimenti del caso.

Domande frequenti su Italia in scena, la riforma del Codice dei Beni Culturali

Quali sono i principali aspetti da considerare quando si investe in Italia in scena, la riforma del Codice dei Beni Culturali?

Quando si investe in Italia in scena, la riforma del Codice dei Beni Culturali, è fondamentale considerare diversi fattori chiave per una strategia efficace. Il primo elemento da valutare è il proprio orizzonte temporale, poiché investimenti a lungo termine permettono di affrontare meglio la volatilità e beneficiare dell interesse composto. La tolleranza al rischio personale è un altro aspetto cruciale, che determina l allocazione tra asset più aggressivi e quelli più conservativi.

Come posso iniziare a investire in Italia in scena, la riforma del Codice dei Beni Culturali con un capitale limitato?

Iniziare a investire in Italia in scena, la riforma del Codice dei Beni Culturali con capitale limitato è assolutamente possibile grazie a diverse strategie accessibili. I fondi comuni di investimento con versamenti minimi bassi rappresentano una ottima opzione per chi dispone di poche risorse iniziali, consentendo l accesso a portafogli diversificati con somme contenute, spesso a partire da 100-200 euro.

Quali sono i rischi principali associati a Italia in scena, la riforma del Codice dei Beni Culturali?

I rischi associati a Italia in scena, la riforma del Codice dei Beni Culturali sono molteplici e richiedono una attenta valutazione preventiva. La volatilità del mercato rappresenta il rischio più evidente, con fluttuazioni di valore che possono essere significative e improvvise, influenzate da fattori economici, geopolitici o settoriali.

Quali sono le prospettive future per Italia in scena, la riforma del Codice dei Beni Culturali?

Le prospettive future per Italia in scena, la riforma del Codice dei Beni Culturali sono influenzate da un complesso intreccio di fattori strutturali e congiunturali che richiedono una analisi approfondita. L evoluzione tecnologica rappresenta uno dei principali motori di cambiamento, con l intelligenza artificiale, l automazione e le tecnologie emergenti che stanno ridisegnando interi settori economici.

Come posso valutare la performance dei miei investimenti in Italia in scena, la riforma del Codice dei Beni Culturali?

La valutazione della performance degli investimenti in Italia in scena, la riforma del Codice dei Beni Culturali richiede un approccio multi-dimensionale che consideri diversi parametri oltre al semplice rendimento assoluto. Il rendimento totale è la metrica primaria da considerare, includendo sia le plusvalenze che i dividendi o interessi generati.

FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

di Riccardo Di Santo

Avvocato e Partner dello Studio legale CBM&Partners, è esperto in diritto dell’arte e dei beni culturali. Assiste regolarmente operatori del mercato dell’arte, affiancandoli nella protezione degli asset e nella gestione dei rischi legali, anche nei rapporti con la P.A. Fornisce inoltre consulenza in materia civile e commerciale, con particolare attenzione alla contrattualistica e al commercio elettronico

Non sai come far rendere di più la tua liquidità e accrescere il tuo patrimonio? Scrivici ed entra in contatto con l’advisor giusto per te!

Compila il form ed entra in contatto gratuitamente e senza impegno con l’advisor giusto per te grazie a YourAdvisor.