L’istituto del trust e la tecnica dei sottofondi

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Nel mondo dei trust, la tecnica dei sottofondi sta conoscendo sempre maggiore diffusione, potendo essa consentire di soddisfare specifiche esigenze con la massima flessibilità. Approfondiamo il tema

Nel mondo dei trust, la tecnica dei sottofondi sta conoscendo sempre maggiore diffusione, potendo essa consentire, con la suddivisione del fondo in “comparti” autonomi, di soddisfare specifiche esigenze con la massima flessibilità. 

Come definito dalla più autorevole dottrina (Lupoi), i sottofondi sono entità ideali, alle quali si fa ricorso quando sia necessario o opportuno che esistano regole applicabili a uno o più sottoinsiemi del fondo in trust”, anche per quanto riguarda la gestione dei beni, ovvero i diritti dei beneficiari (che possono essere limitati ad uno o più sottofondi). 


La suddivisione in sottofondi – ognuno dei quali ha conti capitale e conti reddito distinti – può riguardare l’intero fondo in trust, oppure solo parte di esso.
I sottofondi si traducono in specifiche appostazioni contabili, e sono muniti delle caratteristiche del fondo in trust (tra le quali, l’insorgenza di passività proprie di un fondo e non degli altri); essi hanno, tuttavia, una rilevanza meramente interna al trust, senza quindi alcuna opponibilità ai terzi. 


Essi possono formare oggetto di una facoltà per il trustee (che quindi potrà valutare discrezionalmente se istituirli o meno) oppure di un vero e proprio obbligo, qualora l’atto istitutivo ne imponga la creazione. 


La creazione di sottofondi può anche essere imposta giudizialmente, ove ciò risponda al migliore interesse del trust (ciò è avvenuto, ad esempio, per porre fine a liti fra i beneficiari, ovvero per operare una più efficiente programmazione fiscale, anche al fine di evitare doppie imposizioni, ove i beneficiari risiedano in Stati diversi). 


Alcune legislazioni, come quella di San Marino, prevedono espressamente il potere del trustee di creare sottofondi, quando ciò non sia vietato dall’atto istitutivo. 


Alcuni esempi possono essere utili ad evidenziare le potenzialità applicative dei sottofondi: in primo luogo, può considerarsi l’ipotesi di un trust a servizio di una famiglia con diversi rami. 


Si pensi al caso di un disponente che istituisca il trust a favore dei propri nipoti: l’utilizzo dei sottofondi consentirà di creare dei “sottofondi di discendenza”, ciascuno a favore di un ramo familiare, ovverosia dei figli di ciascun figlio, tenendo così separati i fondi, come se si trattasse di patrimoni distinti. 


Il trustee non suddividerà il reddito periodico tra i beneficiari, ma imputerà il reddito prodotto dai beni presenti nel sottofondo a quello specifico sottofondo; al termine del trust, il beneficiario si vedrà attribuiti i beni presenti nel proprio fondo “dedicato”, nonché, se presente, la quota a lui spettante del fondo generale, in base alle previsioni dell’atto istitutivo. 


A ciò può aggiungersi la possibilità di nominare, anche in via aggiuntiva rispetto al guardiano del trust, un guardiano per ciascun sottofondo: potrà quindi essere previsto, ad esempio, che guardiani di quello specifico sottofondo siano i genitori dei beneficiari del medesimo, e così per ogni ramo familiare.
Nel caso in cui l’atto istitutivo preveda la possibilità che siano anche terzi (ed, in particolare, i figli del disponente) a poter effettuare atti di dotazione, i genitori dei beneficiari potranno in tal modo effettuare apporti con la specifica destinazione al sottofondo dedicato alla propria discendenza; nel mentre essi, quali guardiani del sottofondo, potranno supervisionare la gestione e l’impiego dei beni ed esprimere il proprio parere (o quando previsto, la loro autorizzazione) in relazione a specifici atti.
In tal modo, un unico trust si presta a diventare, grazie all’impiego dei sottofondi, uno strumento a servizio dell’intera famiglia nel corso delle generazioni, tutelando interessi e necessità specifiche dei diversi rami familiari.

L’utilizzo dei sottofondi può rivelarsi utile anche in altri casi di family trust, in cui una separazione sia opportuna non in ragione dell’identità dei beneficiari, ma della tipologia dei beni oggetto del fondo: così, ad esempio, la collezione d’arte potrà essere distinta dal resto del fondo in trust, seguendo regole sue proprie quanto all’amministrazione, all’utilizzo, al mantenimento della sua unità nel corso degli anni, ai criteri per l’eventuale dismissione parziale, etc. 

Si pensi, infine, al trust di partecipazioni societarie, ed in particolare al voting trust in funzione di sindacato di voto: la tecnica dei sottofondi permetterà di mantenere distinti, sul piano economico-patrimoniale, i diversi pacchetti azionari, pur consentendo l’esercizio del diritto di voto in maniera unitaria, conformemente alle previsioni dell’atto istitutivo.

di Massimiliano Campeis

Massimiliano Campeis è avvocato cassazionista e managing partner di Studio Avvocati Campeis.
Specializzato in diritto dei trust e della pianificazione patrimoniale e nella consulenza societaria, opera a supporto di famiglie e imprese nella tutela e trasmissione dei patrimoni, nel passaggio generazionale d’azienda, nei riassetti di gruppo societario e nelle operazioni straordinarie. È socio e responsabile locale dell’Associazione Il Trust In Italia.

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