Esenzione a rischio nei trust: cosa cambia per aziende e quote

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L'immagine mostra la parola "TRUST" in grandi lettere dorate. Illuminata da un riflettore su uno sfondo scuro, vuole evocare l'importanza del trust all'interno della nuova disciplina dell’imposta di successione e donazione.

La scelta tra tassazione in entrata o in uscita, nei trust, può far perdere il beneficio per il passaggio generazionale d’impresa, creando un’ingiustificata disparità rispetto ai trasferimenti diretti

Indice

Trust e successione: cosa cambia con la nuova imposta

La riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni ha posto un tema tutt’altro che teorico: l’applicabilità delle agevolazioni per il passaggio generazionale di aziende e partecipazioni quando il trasferimento avviene tramite trust.

In particolare, ci si chiede è se l’esenzione possa spettare anche quando il disponente o il trustee scelgano di tassare subito il conferimento (“tassazione in entrata”), invece di attendere l’attribuzione finale ai beneficiari (“tassazione in uscita”).

La questione nasce dal nuovo art. 4-bis del Testo unico sulle successioni e donazioni (Tus), introdotto dal d.lgs. 139/2024, che stabilisce come regola generale la tassazione al momento in cui i beni del trust vengono effettivamente attribuiti ai beneficiari (“tassazione in uscita”).

Tassazione in entrata o in uscita: quali effetti sui trust

Il legislatore, tuttavia, ha lasciato aperta la possibilità di optare per una tassazione anticipata al momento dell’apporto dei beni nel trust (“tassazione in entrata”), con effetti liberatori rispetto
alla successiva devoluzione.

L’art. 3, comma 4-ter, del Tus, prevede un’esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni effettuati a favore del coniuge o dei discendenti, purché in caso di trasferimento di partecipazioni di capitali, per effetto del trasferimento venga acquisito o integrato il controllo il cosiddetto “controllo di diritto” (come la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria); se gli aventi causa proseguono l’esercizio dell’attività d’impresa o mantengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione apposita dichiarazione in tal senso.

Esenzione per aziende e quote societarie: vale anche con i trust?

Tale beneficio, riconosciuto anche in caso di trust da precedenti documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare 48/E del 2007 e risoluzione 110/E del 2009), si fonda su un obiettivo chiaro: favorire la continuità delle imprese familiari, indipendentemente dallo strumento tecnico utilizzato.

La questione interpretativa nasce dalle recenti istruzioni al modello di dichiarazione di successione (Provvedimento 13 febbraio 2025, n. 47335), avendo l’Agenzia affermato, con riferimento ai trust testamentari, che l’esercizio dell’opzione per la tassazione in entrata preclude la possibilità di fruire dell’esenzione, anche al momento del successivo trasferimento ai beneficiari.

Ciò, diversamente da quanto in principio accadrebbe nella diversa ipotesi di tassazione in uscita o nel caso di trasferimento per donazione o successione.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate: perché non convince

Pur riferendosi espressamente ai soli trust testamentari, la posizione assunta nelle istruzioni ministeriali sembra destinata ad essere estesa anche ai trust inter vivos, ampliando il perimetro dell’esclusione dall’esenzione in caso di tassazione in entrata.

Ciò tuttavia non convince.
Infatti, il riferimento ai “trasferimenti” operato dalla norma è volutamente ampio e sembra comprende anche quelli effettuati tramite trust. L’esenzione, del resto, era già riconosciuta in passato quando la tassazione in entrata rappresentava la regola generale: non vi sarebbero ragioni logiche per escludere analoga possibilità oggi che la tassazione in uscita è prevista come regola generale.

Quando spetta davvero l’esenzione: cosa dice la norma

Infine, la verifica dei requisiti per applicare l’esenzione deve avvenire al momento dell’effettiva attribuzione ai beneficiari, in quanto è in tale momento che si determina il presupposto impositivo. Dunque, la scelta del regime di tassazione (in entrata o in uscita) non dovrebbe incidere sul diritto all’esenzione, in presenza dei presupposti oggettivi e soggetti- vi normativamente richiesti.

La lettura proposta dall’Agenzia rischia di creare una disparità ingiustificata tra chi trasferisce
direttamente un’azienda o delle quote societarie e chi, perseguendo la stessa finalità di continuità familiare, utilizza un trust come strumento di governance e tutela patrimoniale.

Cosa aspettarsi ora: i possibili chiarimenti e cosa cambia per le famiglie

In attesa di un chiarimento ufficiale, appare auspicabile che l’Amministrazione finanziaria riveda le istruzioni al modello di dichiarazione, riconoscendo la possibilità di applicare l’esenzione anche nel caso di tassazione in entrata. Ciò permetterebbe di riallineare la prassi amministrativa alla logica del sistema e di evitare un’ingiustificata penalizzazione dei trust, oggi sempre più utilizzati dalle famiglie imprenditoriali come strumento di governance e tutela intergenerazionale.

(Articolo tratto dal magazine n. 84 di We Wealth di novembre 2025)

Domande frequenti su Esenzione a rischio nei trust: cosa cambia per aziende e quote

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FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

di Marco Sandoli

Avvocato e partner di Led Taxand, Marco Sandoli vanta una consolidata esperienza nella fiscalità internazionale, d’impresa e contenzioso. Le sue aree di specializzazione comprendono: fiscalità dei fondi di investimento, operazioni di finanza straordinaria, venture capital, fiscalità dei patrimoni individuali (Hnwi) e protezione patrimoniale. È componente del collegio sindacale di società industriali e intermediari finanziari e membro della commissione Tax&Legal dell’Aifi e dell’Osservatorio Ecm Euronext Growth Milan.

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