Tuttavia la grande novità introdotta dal legislatore dell’emergenza è la possibilità di ricorrere all’istituto della transazione fiscale e contributiva per definire le posizioni debitorie con i cosiddetti creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate – riscossione, Inps). D’altra parte proprio l’emergenza epidemiologica in atto ha acuito la posizione già critica di molte aziende nei confronti del Fisco aggravando ulteriormente l’indebitamento di natura tributaria. Una situazione che si riflette negativamente anche sull’accesso al credito laddove la presenza del debito fiscale nei bilanci aziendali metta in allerta gli istituti di credito e i partner commerciali.
Per questo motivo il risanamento aziendale diventa una grande opportunità da cogliere non soltanto per garantire la sopravvivenza dell’azienda ma anche per migliorare l’equilibrio finanziario attraverso la riduzione dei debiti, con la conseguenza di generare un effetto positivo sugli indici patrimoniali e finanziari. In questo nuovo scenario le procedure concorsuali diventano uno strumento potenzialmente utile a risolvere le crisi aziendali, favorendo la continuità aziendale e l’ingresso di nuovi investitori.
Tale approccio, negativo sia per il risanamento dell’impresa sia per il recupero del credito erariale, oggi può essere superato con le nuove modifiche al codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza recentemente entrate in vigore. Tra gli istituti più innovativi previsti per favorire il risanamento delle imprese in crisi spicca dunque l’applicazione del cosiddetto “cram down fiscale/previdenziale” nel contesto dell’omologazione del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. In pratica, per superare l’opposizione degli uffici finanziari alla proposta transattiva viene conferito al tribunale il potere di omologare un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero un concordato preventivo anche in mancanza del consenso dell’amministrazione finanziaria e/o degli enti previdenziali. Ne consegue che il giudice potrà liberamente valutare la proposta di transazione fiscale e previdenziale avanzata dall’imprenditore e omologarla – rendendola dunque obbligatoria anche per il Fisco e gli enti previdenziali – qualora sia più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. In altre parole saranno approvate, anche a fronte del diniego degli uffici finanziari, le proposte di transazione fiscale che garantiscano il soddisfacimento dei crediti fiscali e/o previdenziali più convenienti rispetto all’alternativa della liquidazione dell’impresa.
Si tratta di una novità rivoluzionaria: è evidente, infatti, che l’introduzione del potere di omologare il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione anche in assenza di adesione del Fisco o dell’ente previdenziale costituisce un rimedio decisivo per raggiungere l’obiettivo del risanamento aziendale.
Inoltre la nuova normativa offre agli imprenditori numerosi strumenti per ristrutturare i debiti, risanare i conti aziendali e raggiungere la continuità d’impresa. Sono stati ampliati gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa a tutte le categorie di creditori e non solo quindi a quella degli intermediari finanziari; sono state disciplinate le convenzioni di moratoria e gli accordi di ristrutturazione agevolati; è stata introdotta la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, un nuovo istituto stragiudiziale, applicabile anche per le imprese sotto soglia, volto a prevenire il deflagrare di situazioni di crisi aziendali attraverso la stipula di un accordo con i creditori per il superamento delle difficoltà patrimoniali e/o economico-finanziarie e l’adozione di rilevanti misure premiali di carattere fiscale.