Nel contesto delle imprese familiari, la pianificazione del futuro, sia in termini di successione generazionale che di riorganizzazione societaria, rappresenta un passo cruciale per assicurare la stabilità e la crescita sostenibile dell’azienda. La scissione e la cessione di partecipazioni emergono come strumenti strategici in questo panorama, specialmente alla luce delle nuove disposizioni normative che mirano a fornire chiarezza e sicurezza giuridica agli imprenditori.
Scissione e cessione: operazioni alla portata dell’imprenditore
Consideriamo il caso di un imprenditore desideroso di trasferire parte della sua azienda a nuovi soggetti, per esempio per facilitare l’ingresso dei figli nell’impresa o per diversificare gli investimenti.
Grazie al nuovo comma 15-quater dell’articolo 173 del Tuir, introdotto dal decreto legislativo 192/2024, è possibile realizzare tali operazioni senza il timore di incorrere in accuse di abuso del diritto. Questa disposizione assicura che la scissione di un’azienda o di un ramo di essa, seguita dalla cessione delle partecipazioni ottenute, non sia considerata abusiva.
La norma si applica alle scissioni mediante scorporo (ex articolo 2506 del Codice Civile), in cui la società originaria mantiene le partecipazioni nella nuova realtà. In entrambi i casi, l’obiettivo è favorire la circolazione indiretta di un’azienda o di un ramo d’azienda, garantendo neutralità fiscale e riducendo i rischi di contestazioni.
Scissione e cessione prima e dopo la nuova normativa
Per i proprietari di imprese familiari, confrontarsi con la complessità delle norme fiscali e societarie è all’ordine del giorno. Prima dell’introduzione di queste nuove normative, operazioni come la scissione e la cessione di partecipazioni potevano essere oggetto di sospetti e controlli rigidi da parte dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto se inserite in strategie di pianificazione successoria o di riorganizzazione aziendale.
Ora, il quadro normativo è più chiaro: tali operazioni sono esplicitamente legittimate, a condizione che riguardino un’azienda o un ramo d’azienda. Ciò permette di trasferire il controllo dell’attività ai figli o a nuovi soci senza il rischio di incorrere in sanzioni o contestazioni.
Scissione e conferimento d’azienda: un trattamento fiscale allineato
La ratio della norma è chiara: allineare il trattamento fiscale delle scissioni aziendali a quello già previsto per i conferimenti di azienda. Ai sensi dell’articolo 176, comma 3, del Tuir, il conferimento di un’azienda con successiva cessione delle partecipazioni nella società conferitaria non è considerato abusivo.
Il nuovo comma 15-quater estende questa logica alle scissioni, riconoscendo che le due operazioni sono economicamente equivalenti.
In entrambi i casi, infatti, l’obiettivo è consentire la circolazione indiretta di un’azienda o di un ramo d’azienda senza incorrere in sanzioni per abuso del diritto. Questo approccio è coerente con la volontà del legislatore di garantire certezza del diritto e favorire operazioni societarie strutturate, purché rispettino i requisiti di neutralità fiscale.
Un caso pratico di scissione e cessione: l’interpello dell’Agenzia delle Entrate
Una risposta positiva era già arrivata da un recente interpello dell’Agenzia delle Entrate (n. 13 del 29 gennaio 2019), che ha chiarito come queste operazioni possano essere realizzate in sicurezza, a patto di rispettare alcuni criteri.
Immaginiamo un’azienda familiare, Alfa, che detiene un patrimonio immobiliare e vuole trasferire parte delle sue attività a una nuova società, magari per favorire l’ingresso dei figli nell’impresa o per diversificare gli investimenti.
L’operazione prevede due passaggi:
- i) una scissione parziale proporzionale, con la creazione di una nuova società a cui viene attribuito un ramo d’azienda;
- ii) la cessione delle quote di Alfa (dopo la scissione) a un’altra società del gruppo, Beta.
Questo schema, apparentemente complesso, è stato analizzato dall’Agenzia delle Entrate per verificare se potesse configurare un abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge 212/2000.
I vantaggi fiscali della scissione e cessione di quote
Cosa ha detto l’Agenzia delle Entrate? L’Agenzia ha escluso che l’operazione costituisca abuso del diritto, sia ai fini delle imposte dirette (Ires e Irap) che delle imposte indirette (Iva, registro, ipotecarie e catastali).
Ecco i punti chiave:
Imposte dirette (Ires e Irap)
- La circolazione indiretta di un’azienda (attraverso scissione e cessione di quote) è legittima.
- Le plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote saranno tassate secondo le norme ordinarie, senza vantaggi fiscali indebiti.
Iva
- La scissione rientra tra le operazioni esenti da Iva, poiché i beni sono trasferiti in modo funzionale alla ristrutturazione aziendale.
- La società beneficiaria dovrà eventualmente effettuare rettifiche della detrazione IVA, ma senza conseguenze negative.
Imposte di registro, ipotecarie e catastali
- La scissione e la cessione di quote sono soggette a imposta di registro in misura fissa, mentre la cessione diretta di azienda sarebbe tassata in misura proporzionale.
- La scelta di un percorso indiretto non viola la ratio delle norme fiscali, poiché la tassazione in misura fissa non è legata alla capacità contributiva.
Quando la norma non si applica: limiti e rischi
È cruciale, tuttavia, comprendere i limiti di applicazione di questa normativa. Il comma 15-quater protegge le operazioni di scissione e cessione solo quando l’oggetto dell’operazione è un’azienda o un ramo d’azienda. Se l’operazione riguarda un patrimonio che non rientra in queste categorie, la protezione normativa non si applica e l’attenzione deve essere massima per evitare rischi e complicazioni inaspettate.
Ad esempio, se la scissione riguarda un semplice insieme di beni o attività che non costituiscono un’azienda o un ramo d’azienda (ai sensi dell’articolo 2555 del Codice Civile), l’operazione potrebbe essere soggetta a un diverso regime fiscale e a un maggiore scrutinio da parte delle autorità.
Conclusioni: maggiore certezza del diritto per le operazioni societarie
L’introduzione del comma 15-quater dell’articolo 173 del Tuir rappresenta un passo importante verso una maggiore certezza del diritto in materia di scissioni aziendali. La norma, insieme alla prassi dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce che le operazioni di scissione seguite dalla cessione di partecipazioni non sono mai abusive, purché riguardino un’azienda o un ramo d’azienda.
Questo approccio, in linea con i principi di neutralità fiscale e proporzionalità, favorisce la pianificazione societaria e la circolazione indiretta di attività aziendali, senza incorrere in rischi di abuso del diritto. Tuttavia, è essenziale che le imprese prestino attenzione ai requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge, per evitare contestazioni da parte delle autorità fiscali.

