Ha fornito importanti chiarimenti in merito ai criteri di territorialità dell’imposta di donazione. Con la sentenza in esame, accogliendo il ricorso del contribuente (e quindi negando l’applicabilità dell’imposta di donazione), è stato affermato che “il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino residente in Svizzera, tramite bonifico bancario, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all’estero e, comunque, prima dell’atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero. Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia”. Si tratta peraltro di una posizione interpretativa in linea con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta ad istanza di interpello 310 del 24 luglio 2019.
Benché i chiarimenti della Corte di Cassazione siano utili a risolvere alcune delicate tematiche interpretative, soprattutto in materia di territorialità dell’imposta sulle donazioni, le liberalità indirette restano uno strumento di trasmissione del patrimonio non privo di criticità.
Innanzitutto, sotto il profilo fiscale viene fortemente penalizzata la mancata registrazione volontaria delle liberalità indirette che non consente di beneficiare delle aliquote ridotte e comporta l’applicazione dell’aliquota del 8% (peraltro con possibilità di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria senza limiti di tempo). La registrazione volontaria farebbe tuttavia venire meno uno dei vantaggi principali delle liberalità indirette, ovvero la totale informalità e la garanzia di riservatezza nei confronti di terzi. Sotto il profilo civilistico restano inoltre tutte le incertezze in relazione alla possibilità da parte di terzi di contestare il trasferimento delle somme a favore del beneficiario lamentandone la nullità per difetto della forma dell’atto pubblico e quindi di privare di valore l’atto effettuato da parte del trasmittente.
(Articolo scritto con Andrea Gallizioli, junior partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Paolo Giuriani, associate dello studio. Tratto dal magazine We Wealth di giugno 2021)