Nel quadro Rw devono essere inserite “tutte le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero indipendentemente dal fatto che abbiano o meno prodotto reddito”
Ci sono due tipe di imposte correlate alla detenzione di beni fisicamente collocati all’estero
Gli obblighi dichiarativi
Nel quadro Rw devono essere inserite “tutte le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero indipendentemente dal fatto che abbiano o meno prodotto reddito”, precisa Campeis: per far scattare l’obbligo dichiarativo è infatti sufficiente che la capacità di produrre reddito imponibile sia meramente potenziale. Tra le attività che devono essere oggetto di monitoraggio sono compresi gli immobili ed i diritti reali immobiliari, le opere d’arte, gli oggetti preziosi, i beni mobili registrati in pubblici registri, per esempio imbarcazioni e automobili, e le attività finanziarie da cui derivino redditi da capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera: azioni emesse da soggetti non residenti, obbligazioni estere o titoli similari, polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, nonché i depositi sui conti correnti bancari costituiti all’estero. Con una precisazione”, osserva Campeis. “Gli obblighi relativi alla dichiarazione dei redditi non riguardano le attività finanziarie e patrimoniali che vengono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari, come possono essere le fiduciarie, se i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività sono stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva da parte degli intermediari stessi. Non ci sono inoltre obblighi di dichiarazione per i depositi e conti correnti all’estero il cui valore massimo raggiunto nel periodo di imposta sia inferiore ai 15.000 euro. Se però – sottolinea Campeis – si supera la consistenza media di 5.000 euro l’anno, allora l’obbligo di iscrizione serve solo ai fini del pagamento delle imposte sul valore delle attività finanziarie detenute all’esterno e non ai fini del monitoraggio fiscale.
Le imposte
Ci sono due tipe di imposte correlate alla detenzione di beni fisicamente collocati all’estero:
- L’Ivie è l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero. Deve essere versata dalle persone fisiche residenti in Italia che hanno immobili all’estero, destinati a qualsiasi utilizzo. Il pagamento dell’imposta ricade sui proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo; sui titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi (diritto reale di godimento su un fondo di proprietà altrui), e dei diritti di superficie sugli stessi; dai concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali e dai locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. L’Agenzia delle entrate ricorda inoltre come dal “2020 sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990 (cosiddetto monitoraggio fiscale)”. “L’Ivie è dovuta nella misura dello 0,76% del valore dell’immobile, il quale, a sua volta”, ricorda Campeis, “normalmente si basa sulla rendita catastale rivalutata, nei Paesi in cui è prevista, ma può anche riferirsi al valore di mercato o al prezzo d’acquisto”.
- L’Ivafe è l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Spetta alle persone fisiche residenti in Italia che hanno sottoscritto, ad esempio, prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio. Dal 2020 sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia. Si paga un’imposta pari al 2 per mille calcolata sul valore dei prodotti finanziari. Da ricordare come l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo non supera i 5.000 euro.
Entrambe le imposte, qualora la detenzione dei beni non copra l’intero periodo d’imposta ma solo una parte, saranno dovute in porzione al periodo d’imposta cui si riferisce la detenzione.