Il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali ”nuovi”. Conseguentemente, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati
Il beneficio del credito di imposta per investimenti nelle Zes è esteso a dicembre 2023
Con la recente risposta a interpello, n. 310 del 2023, l’Agenzia delle entrate rende chiarimenti in merito alla fruibilità del credito di imposta di cui è possibile beneficiare in relazione agli investimenti effettuati nelle c.d. Zes, vale a dire le Zone economico speciali.
Cosa sono le Zes?
Come messo in evidenza dall’Agenzia, l’articolo 4 del decreto legge n. 91 del 2017, recante ”Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno” (di seguito anche ”decreto”), modificato e convertito in legge nel 2022, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese in dette aree, ha previsto la possibilità di istituire le Zone Economiche Speciali (le c.d. ZES).
All’interno di queste aree le imprese possono beneficiare di determinate agevolazioni fiscali nonché di rilevanti semplificazioni amministrative.
Più in particolare, per Zes si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale.
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Investire nelle Zone economiche speciali
In relazione agli investimenti effettuati nelle Zes, le imprese hanno diritto a fruire di un credito d’imposta commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti, per ciascun progetto di investimento.
Il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti fino al dicembre 2023.
Con riferimento al credito d’imposta Zes, devono ritenersi validi, in quanto compatibili, i chiarimenti forniti con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, secondo la quale il riferimento ai ”beni strumentali” comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della ”strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
È molto importante, perciò, rilevare che l’Agenzia ha messo in evidenza come il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali ”nuovi”. Conseguentemente, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.in relazione al ”costo sostento per [l’acquisto del] (…) compendio immobiliare” in questione, si ritiene che detto costo non sia agevolabile in quanto riferito ad un compendio carente del requisito della novità nei termini sopra indicati.
Non sono perciò da considerare agevolabili i costi sostenuti per di compendio immobiliari carenti del requisito della novità.