Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti
Destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa indipendentemente dalla natura giuridica
Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese anche straniere, il decreto rubricato Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno (di cui all’articolo 4 d.l. n. 91 2017, da ultimo modificato dall’articolo 37 , d.l. n 36/2022 e convertito dalla legge n. 79/2022) ha previsto la possibilità di istituire le Zone Economiche Speciali.
All’interno di queste zone le imprese interessate, anche straniere, possono beneficiare di alcune interessanti agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative.
Cosa si intende per Zes?
La Zona economica di sviluppo, per essere considerata tale deve riferirsi ad una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, che siano in collegamento, anche indiretto, con almeno un’area portuale.
Le Zes sono istituite su iniziativa delle regioni interessate che individuano tali zone nell’ambito di una proposta corredata da un Piano di sviluppo strategico.
Ebbene, la normativa italiana, quando un’impresa, attraverso una struttura produttiva, sia ubicata su zone incluse nell’area Zes, riconosce il diritto a fruire di alcuni benefici fiscali.
Quali sono i benefici fiscali previsti?
Chiarito che le Zes sono pensate per favorire lo sviluppo di alcune aree del Paese, attraverso il rafforzamento di imprese già operanti, o l’insediamento di nuove imprese, è prevista una fiscalità di vantaggio per quelle realtà imprenditoriali che effettuano investimenti in strutture produttive ricadenti in queste zone.
In questo senso, se l’investimento è effettuato in parte nella zona Zes e in parte al di fuori di questa, l’investimento agevolabile sarà limitato alla parte che ricade nella zona economica speciale.
Quanto ai benefici fiscali, questi consistono in un credito di imposta di cui è possibile fruire in relazione agli investimenti effettuati.
In particolare, è riconosciuto un credito di imposta per gli investimenti effettuati nelle Zes da imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale.
Destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa indipendentemente dalla natura giuridica assunta, purché effettuino nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree Zes.
Inoltre, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Quali sono gli investimenti agevolabili?
Gli investimenti per i quali è possibile fruire dell’agevolazione sono quelli che risultano facenti parte di un progetto di investimento e relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
La circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, paragrafo 3, ha precisato che per investimento iniziale ci si riferisce ad un intervento destinato:
- alla creazione di un nuovo stabilimento
- all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Ovvero, per le grandi imprese, gli investimenti a favore di una nuova attività economica.
Inoltre, i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della:
- ”strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta e che, conseguentemente, i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa
- ”novità”, essendo esclusi dall’agevolazione i beni a qualunque titolo già utilizzati.
Infine, l’agevolazione non spetta per gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati investimenti iniziali.
Come fare per godere dei vantaggi fiscali?
Il contribuente, dunque il referente dell’impresa che ha effettuato questi investimenti, ha l’onere di mantenere evidenza della quota di spese riferibile ai predetti interventi in termini di fatturazione o a mezzo di un’apposita attestazione rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori, al fine di indicare gli importi riferibili agli interventi localizzati nella Zes.