La Convenzione, in via di ratifica dal Parlamento di San Marino, introduce, tra le altre cose, novità in punto di dividendi, residenza fiscale e trust
Ad alcune condizioni, la Convenzione prevede l’esenzione da tasse per dividendi nello Stato contraente in cui la società che paga i dividendi risiede
A partire dal prossimo 1°gennaio 2024 entrerà in vigore l’accordo per evitare le doppie imposizioni tra Uk e San Marino.
L’accordo è l’esito di un intenso lavoro diplomatico tra le due nazioni e comporta rilevanti novità in materia di determinazione dello stato di residenza, tassazione dei dividendi e delle pensioni, nonché altre categorie di reddito, con particolare attenzione ai beneficiari dei trust.
Per fare il punto sulla questione, We Wealth ha interpellato Paolo Gaeta, dottore commercialista di stanza a Napoli e Milano, con consolidata esperienza nell’ambito della fiscalità della Repubblica di San Marino.
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Cosa prevede la Convenzione?
Quale disciplina segue il Trust a San Marino?
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Dott. Gaeta, quali sono le novità che sul fronte della disciplina della residenza fiscale cambieranno a seguito del raggiungimento di questo accordo?
Per quanto riguarda questa Convenzione, il termine “residente di uno Stato contraente” si riferisce a qualsiasi persona che, secondo le leggi di quello Stato, è soggetta a imposta a causa del suo domicilio, residenza, luogo di gestione o qualsiasi altro criterio simile.
Se un individuo risulta essere residente in entrambi gli Stati contraenti, il suo stato di residenza sarà determinato in base alle seguenti regole:
(a) Si presume che sia residente dello Stato in cui ha una dimora abituale a sua disposizione; se ha una dimora abituale a disposizione in entrambi gli Stati, si presume che sia residente dello Stato con il quale ha relazioni personali ed economiche più strette (centro degli interessi vitali)
(b) Se non si può determinare lo Stato in cui ha il suo centro degli interessi vitali, o se non ha una dimora abituale a disposizione in nessuno dei due Stati, si presume che sia residente dello Stato in cui ha la sua residenza abituale
(c) Se ha una residenza abituale in entrambi gli Stati o in nessuno di essi, si presume che sia residente dello Stato di cui è cittadino
(d) Se è cittadino di entrambi gli Stati o di nessuno di essi, la questione sarà risolta tramite un accordo reciproco tra le autorità competenti degli Stati.
Nel caso in cui una persona, che non sia un individuo, risulta essere residente in entrambi gli Stati contraenti, si presume che essa sia residente dello Stato in cui ha il suo “luogo di gestione effettiva” (place of effettive management).
Veniamo ai dividendi. Quale disciplina introduce la Convenzione?
L’articolo 10 stabilisce che i dividendi versati da una società residente in uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente possono essere soggetti a tassazione in quest’ultimo Stato. Tuttavia, i dividendi versati da una società residente in uno Stato contraente potrebbero essere tassati anche in tale Stato, se il beneficiario effettivo dei dividendi risiede nell’altro Stato contraente. La Convenzione prevede inoltre l’esenzione da tasse per tali dividendi nello Stato contraente in cui la società che paga i dividendi risiede, fatta eccezione per i dividendi derivanti direttamente da proprietà immobiliari.
Infine, il trust. Quali sono gli aspetti più rilevanti?
La Convenzione introduce una disposizione importante per coloro che sono beneficiari di trust. È importante notare che la convenzione non parla specificamente di “trust”, ma si riferisce ai trustee; il paragrafo 2 dell’articolo 21 affronta una situazione specifica in cui un reddito è pagato a un residente di uno Stato contraente (Paese A), ma il reddito è derivato da trustee che risiedono nell’altro Stato contraente (Paese B).
In una situazione tipica, senza questa clausola, il reddito potrebbe essere considerato derivante dal Paese B (dato che è lì che risiedono i trustee), e potrebbe essere tassato di conseguenza.
Tuttavia, secondo la disposizione del paragrafo 2, il reddito che il residente del Paese A riceve è trattato come se provenisse dalle stesse fonti e nelle stesse proporzioni del reddito che i trustee hanno ricevuto indipendentemente dalla residenza dei trustee.
Il trattamento fiscale del reddito ricevuto dal beneficiario (il residente del Paese A) dovrebbe imitare il trattamento fiscale del reddito ricevuto dai trustee nel Paese B. Se i trustee hanno pagato le tasse sul reddito, bisognerà considerare come se il beneficiario avesse pagato quella tassa.