Il trasferimento dei beni al trustee avviene a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, ed il disponente non intende arricchire il trustee
L’effetto migliorativo nella sfera giuridica dei terzi si configura quando il trustee abbia portato a termine l’attività ad esso demandata
Cosa individua il Trust e a cosa risponde il Trustee?
Con l’espressione trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona chiamata disponente, il quale, con atto tra vivi o mortis causa, pone dei beni sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.
Il trust non è dotato di una propria personalità giuridica e il trustee è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi. Egli non agisce in qualità di legale rappresentante del trust, ma come colui che dispone dei beni e dei diritti in esso conferiti in conformità alle istruzioni e in coerenza con lo scopo a cui il patrimonio è destinato.
In questo senso, il legame che unisce disponente e trustee è di carattere fiduciario, in quanto quest’ultimo acquista la proprietà dei beni o dei diritti conferiti nel trust non a proprio vantaggio, stante il fatto che detti beni o diritti non incrementano il suo patrimonio personale, ma ne restano separati e segregati, quanto per compiere gli atti di gestione (e, se previsti, di disposizione), che consentano di realizzare lo scopo per il quale il trust è stato istituito, nell’interesse di terzi.
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Il legame tra beni nel trust e trustee
Stante quanto sopra, come hanno evidenziato i giudici della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5800 del 2023, l’istituzione del trust e la destinazione ad esso di beni o diritti non implicano, da soli, un effettivo incremento di ricchezza in favore del trustee.
Il trasferimento dei beni al trustee avviene a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, ed il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest’ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell’atto istitutivo del trust, per cui l’intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea.
I beni nel trust incrementano la capacità contributiva del disponente?
Come hanno osservato i giudici di legittimità, non può ritenersi che la costituzione del trust produca un effetto incrementativo della capacità contributiva del disponente, il cui patrimonio non subisce alcun miglioramento.
Quando si configura l’effetto migliorativo a favore dei terzi?
Secondo questo ragionamento, non si può neanche affermare, almeno in via generale, che, grazie alla sola costituzione del trust, i terzi beneficiari, ove esistenti, acquisiscano già un qualche incremento patrimoniale, che comporta una maggiore capacità contributiva.
L’effetto migliorativo nella sfera giuridica dei terzi si configura quando il trustee abbia portato a termine l’attività ad esso demandata, per la quale ha ottenuto l’attribuzione strumentale e temporanea della titolarità dei beni.
La neutralità fiscale del trust
Poiché il trust sancisce la separazione e segregazione dei beni del disponente a favore di terzi, ma non ne determina immediatamente l’ingresso nel patrimonio, detto istituto non produce nè incremento patrimoniale in capo al trustee che è solo chiamato a gestire i beni né in capo ai terzi. Almeno, in considerazione di questi ultimi, fino a quando il trust ha raggiunto lo scopo per cui è stato costituito
In questo senso, la strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica la neutralità fiscale, tenuto conto che l’indice di ricchezza, al quale deve sempre collegarsi l’applicazione del tributo, non prende consistenza prima che il trust abbia attuato la propria funzione.