Nella circolare si forniscono chiarimenti circa l’applicazione delle agevolazioni, della sanatoria delle irregolarità formali della rottamazione quater
Con la Circolare n. 6/E del 2023, l’Agenzia delle entrate attraverso lo schema domanda-risposta suddiviso per argomenti, rende chiarimenti inerenti la c.d. tregua fiscale, alla luce delle disposizioni in materia contenute nella Legge di bilancio 2023.
I principali approfondimenti sulla tregua fiscale
Come noto, e come ripreso in una delle domande oggetto della circolare in commento, la legge di bilancio 2023 prevede la riduzione delle sanzioni al 3 per cento anche per le dilazioni in corso, relative alle comunicazioni di irregolarità già notificate in passato.
Più nel dettaglio, è previsto che la definizione agevolata si applichi anche con riferimento alle comunicazioni di irregolarità per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale.
Sul punto, la circolare n. 1/E del 2023 ha chiarito che le sanzioni nella nuova misura del 3 per cento vengono rideterminate sull’importo residuo, calcolato per differenza tra l’importo dell’imposta richiesto con la comunicazione e l’importo dell’imposta versato.
Ebbene, precisa l’Agenzia che:
- per determinare l’imposta residua al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi. Si precisa che nella determinazione dell’ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (ad esempio, rata scaduta in data 31 ottobre 2022 ma versata entro il 31 gennaio 2023).
- se la definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità decade in caso di mancato o ritardato pagamento, anche per pochi giorni, di una sola delle rate del piano dei pagamenti oppure se a tale fine occorre il mancato pagamento di una rata entro la scadenza di quella immediatamente successiva, come accade nelle normali rateazioni delle comunicazioni di irregolarità.
I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento.
Per lieve adempimento ci si riferisce all’ipotesi di:
- lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni
- lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a euro 10.000
- tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.
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Rottamazione quater
La rottamazione “quater” permette di ottenere la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Nella circolare si conferma che è possibile applicarla anche ai carichi relativi a sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie.
Infine, viene ricordato che nella nuova definizione agevolata è possibile far rientrare tutti i carichi definibili con le vecchie rottamazioni, purché abbiano i requisiti richiesti dalla norma.
Definizione delle irregolarità formali
È data possibilità ai contribuenti di sanare, dietro il versamento di euro 200 per periodo di imposta, le violazioni che non sono considerate che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.
Nello specifico l’Agenzia concentra l’attenzione sulle violazioni relative alla fatturazione elettronica, chiarendo che sono sanabili le irregolarità, quali:
- invio delle fatture elettroniche allo SdI oltre i termini ordinari se incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta
- omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati ed inseriti in contabilità con liquidazione dell’Iva dovuta
- fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice “natura” errata indicazione del codice “natura”, invece, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione meramente formale.
Ravvedimento speciale
Il ravvedimento speciale consiste nella possibilità di sanare le violazioni che fanno riferimento alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta in corso fino al 31 dicembre 2021, nonché a periodi d’imposta precedenti versando le sanzioni ridotte ad un diciottesimo.
Quanto all’ambito applicativo, chiarisce l’Agenzia, rientrano nell’ambito della definizione agevolata le violazioni accertabili con l’accertamento purché non già contestate.
Inoltre, non è possibile applicare il ravvedimento speciale per le violazioni relative all’esercizio dell’opzione per la proroga degli impatriati e in caso di ripetute integrazioni dichiarative si dovrà integrare la dichiarazione originaria, tenendo conto delle modifiche/integrazioni, a favore o a sfavore, intervenute medio tempore.