Qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi
La formalità del testamento pubblico
A pena di nullità, per la formazione del testamento pubblico, la legge prescrive che il testatore dichiari la sua volontà in presenza dei testimoni e che il notaio, dopo averne curato la redazione per iscritto, ne dia lettura al testatore in presenza dei testimoni stessi.
Osservare questa duplice formalità consente di raggiungere la maggiore garanzia di certezza che il contenuto del testamento sia l’eco fedele della libera e cosciente volontà del testatore.
Nel caso di testamento già predisposto dal notaio senza la presenza dei testimoni, questa finalità non è raggiunta se non a condizione che, prima di dar lettura dell’atto, il notaio faccia manifestare di nuovo al testatore la sua dichiarazione di volontà in presenza dei testimoni.
La legge prescrive che siano adempiute le seguenti formalità:
- dichiarazione della volontà del testatore alla presenza dei testimoni
- riduzione della volontà per iscritto a cura del notaio
- lettura dell’atto al testatore ed ai testimoni
- menzione dell’esecuzione di tali formalità.
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Il testamento pubblico
Ai sensi dell’art. 603 del c.c. occorre rammentare che il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e il testatore, alla presenza di questi ultimi, dichiara al notaio la sua volontà.
Questa volontà deve essere messa per iscritto a cura del notaio stesso. Il notaio, inoltre, dovrà dare lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni.
Inoltre, dovrà fare menzione di queste formalità all’interno del testamento.
Requisiti del testamento pubblico
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento, l’ora della sottoscrizione. Deve altresì essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.
Il principio di diritto
Nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale, osservano i giudici di legittimità nella recente sentenza n. 30211 del 2023.
In tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi.