Il caso prende le mosse da un testamento olografo con cui il de cuius lasciava l’unico bene ereditario, costituito da una villa e dagli arredi esistenti nella stessa, alla seconda moglie e ai figli avuti da quest’ultima, escludendo del tutto le figlie di prime nozze. In ragione di ciò, queste ultime proponevano, tra l’altro, azione di riduzione della disposizione testamentaria predetta, per conseguire l’accertamento della lesione della loro legittima, con proporzionale riduzione della quota ereditaria attribuita agli altri coeredi con il testamento menzionato.
Il tribunale di primo grado accoglieva tale richiesta e la decisione veniva successivamente confermata in appello, ritenendosi irrilevante, ai fini del calcolo delle quote spettanti ai coeredi – e, in particolare, di quella spettante alla seconda moglie del de cuius – l’inclusione dei diritti d’uso e di abitazione riconosciuti al coniuge superstite dall’articolo 540, secondo comma, del codice civile.
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La pronuncia della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, chiamata quindi dalla seconda moglie del de cuius a pronunciarsi sulla sentenza di appello, chiarisce i criteri per l’imputazione dei diritti di uso e abitazione del coniuge superstite sulla casa familiare.
In particolare, viene ricordato che l’articolo 540, secondo comma, del codice civile riconosce in favore del coniuge superstite, anche quando concorre con altri chiamati, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tale disposizione (frutto della riforma del diritto di famiglia del 1975 e volta a tutelare non solo l’interesse economico del coniuge superstite a beneficiare di un alloggio, ma anche – e soprattutto – il suo interesse morale a mantenere un legame affettivo con la casa familiare) viene letta nella pronuncia in esame nel senso che i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (e, quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà , determinando un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge superstite.
La qualificazione dei diritti di abitazione e di uso riconosciuti al coniuge superstite
La Corte di Cassazione, peraltro, aderisce all’orientamento secondo cui i diritti di abitazione e di uso riconosciuti al coniuge superstite devono essere qualificati come legati ex lege, con la conseguenza che essi saranno sia acquistati dal medesimo automaticamente all’apertura della successione ai sensi dell’articolo 649 del codice civile, sia indipendenti rispetto alla vocazione a titolo universale nella quota riservata, tanto che la rinunzia all’eredità da parte del coniuge non comporterebbe la rinuncia ai diritti di abitazione e di uso e viceversa.
Sulla scorta di tali premesse, i giudici di legittimità affrontano il tema di quali siano i diritti del coniuge nell’eredità , in qualità di legittimario titolare della rispettiva quota di riserva, dopo aver conseguito i legati ex lege costituiti dal diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, partendo dalla seconda parte del disposto dell’articolo 540, secondo comma, del codice civile, ai sensi del quale tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Quota disponibile: come si calcola
Nella sostanza, la Suprema Corte chiarisce che occorre dapprima calcolare la quota disponibile sul relictum, come la massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, ai sensi dell’articolo 556 del codice civile (comprensiva, dunque, del valore della casa familiare in piena proprietà ), per poi determinare la quota di riserva del coniuge superstite in base agli altri legittimari esistenti, e ad essa aggiungere i diritti di abitazione e di uso sulla casa familiare, i quali graveranno sulla quota disponibile finché capiente (sebbene non nel loro intero valore quanto, piuttosto, nella sola parte che eccede la frazione di godimento già compresa nella quota di riserva del coniuge superstite).
Se la quota disponibile non è tuttavia sufficiente, i diritti di abitazione e di uso graveranno innanzitutto sulla quota di riserva del coniuge superstite, che verrà quindi ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l’incapienza della quota disponibile (e ciò al fine di salvaguardare la legittima dei figli e degli altri legittimari concorrenti con il coniuge).
Se neppure la quota di riserva del coniuge superstite risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso graveranno, infine, sulla riserva dei figli o – se del caso – degli altri legittimari.