L’Avvocato Generale Collins ha presentato le conclusioni nella causa C-670/21, rilevando che, ai fini del calcolo dell’imposta di successione, il diritto unionale non osta ad una norma nazionale che tratti il valore degli immobili dati in locazione ad uso abitativo all’interno dell’Unione europea in modo più favorevole rispetto agli immobili situati in Paesi extra unionali e destinati allo stesso uso, al fine di promuovere la disponibilità di alloggi destinati a locazione a prezzi accessibili nel territorio eurounitario.
Al contempo, secondo l’AG, la normativa nazionale non può introdurre un trattamento differenziato tra gli immobili locati in Stati UE e Stati terzi per garantire l’efficacia dei controlli fiscali, laddove sussista un quadro giuridico per lo scambio di informazioni pertinenti tra le Amministrazioni finanziarie competenti.
Il caso
Una contribuente con residenza tedesca lasciava in eredità al figlio, anch’egli residente in Germania, una quota di proprietà di un immobile situato in Canada e dato in locazione ad uso abitativo.
L’Amministrazione finanziaria tedesca liquidava le imposte di successione in relazione a tale immobile; tuttavia, l’erede chiedeva che l’immobile situato in Canada venisse tassato al 90% del suo valore di mercato. Ciò in quanto le norme tedesche in tema di imposta di successione e donazione prevedono un vantaggio fiscale per gli immobili dati in locazione ad uso abitativo nel territorio dello Stato membro o in quello unionale.
In considerazione di tale requisito territoriale legato all’immobile locato, l’Ufficio delle imposte tedesco ha rigettato la richiesta di rettifica avanzata dall’erede.
Quest’ultimo, impugnava in via amministrativa la decisione ritenendo che tale discriminazione territoriale potesse violare la libera circolazione dei capitali prevista dall’art. 63, TFUE.
La libertà di circolazione dei capitali riguarda tanto la fattispecie di raccolta dei capitali per lo svolgimento dell’attività economica e d’impresa, quanto l’impiego di capitali con finalità remunerative.
Dal punto di vista tributario, vi è una peculiarità connessa alla disciplina della libertà di circolazione dei capitali: difatti, è prevista una restrizione sulla scorta di due cause di giustificazione contenute esplicitamente nel Trattato.
- La prima deroga consente agli Stati membri di operare una distinzione all’interno dei propri ordinamenti tributari, fra soggetti che non si trovino in una medesima situazione in ragione della residenza o del luogo di allocazione del capitale.
- La seconda prevede che gli Stati membri possano introdurre discipline procedurali particolari che prevedano vincoli o limitazioni nell’esercizio della libertà, sempreché essi siano volti al contrasto di frodi o dell’elusione fiscale.
Le succitate deroghe “legittime” trovano un limite nel loro esercizio, atteso che gli Stati membri non possono farne ricorso per introdurre una restrizione dissimulata o, addirittura, prevedere forme di discriminazione arbitraria.
In sostanza, è necessario che le misure restrittive siano proporzionate.
Secondo l’AG, la limitazione territoriale del beneficio in parola non viola la libertà di circolazione dei capitali, in quanto all’interno dello spazio unionale e del mercato unico, l’interazione economica tra gli Stati è differente rispetto a quella che si può realizzare con Stati terzi. Da ciò consegue che una norma nazionale che prevede un trattamento differenziato è conforme al diritto unionale, proprio in considerazione della diversa interazione economica tra gli Stati.
Tuttavia, tale diversità non può essere giustificata in ordine alla necessità di garantire lo scambio di informazione tra gli Stati: l’AG, infatti, ritiene che tale ragione derogatoria non sia consona a introdurre un trattamento differenziato.
Le conclusioni, dunque, appaiono essere condivisibili e, ora, la parola passa alla Corte di Giustizia.