La sospensione dei termini nel periodo feriale ha efficacia generale e si applica indipendentemente dalla volontà delle parti del processo
A decorrere dal 1° settembre riprenderanno i termini processuali
Dal 1° agosto al 31 dello stesso mese anche la giustizia
tributaria va in ferie. I processi tributari riprenderanno il loro corso a
partire dal 1° settembre.
Sono soggetti a sospensione feriale i termini per proporre
ricorso contro gli atti impositivi (sessanta giorni dalla data di notificata
dell’atto); i termini per depositare il ricorso (pari a 30 giorni dalla
notifica); i termini per la riassunzione in rinvio (sei mesi dalla data di
deposito della sentenza di Cassazione con rinvio; i termini per la conclusione
della fase di reclamo/mediazione (pari a 90 giorni).
Ma non è tutto. Anche i termini che il contribuente deve
osservare per far valere la sua difesa sono differiti.
In particolare, sono
sospesi i termini di deposito dei documenti, delle memorie illustrative e delle
memorie di replica; i quali (documenti e memorie) devono essere depositati, a
pena di decadenza, entro 20 e 10 giorni liberi prima dell’udienza. La
sospensione, inoltre, opera anche per i ricorsi contro la cartella di
pagamento.
In particolare, la norma che disciplina la sospensione
feriale dei termini è l’art. 1 della legge 742 del 1969, a mente della quale “il
decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a
quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno,
e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso
abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito
alla fine di detto periodo“.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza maggioritaria la
sospensione dei termini nel periodo feriale ha efficacia generale e si applica
indipendentemente dalla volontà delle parti del processo.
In questo senso, il decorso dei termini processuali è
sospeso di diritto e a nulla vale l’eventuale rinuncia alla sospensione
eventualmente manifestata da una delle parti in causa o dall’avente diritto
interessato a promuovere un’azione.