Una fondazione discrezionale non ha un proprietario o dei membri ed è l’unico proprietario del suo patrimonio, indipendentemente dal fondatore e/o dai beneficiari. Una tale fondazione non deve essere registrata nel registro di commercio. Infatti, deve solo essere depositata la cosiddetta comunicazione di creazione presso il registro di commercio che non mostra le generalità del fondatore. La fondazione può avere un nome casuale/nome fittizio. Il capitale minimo di una fondazione è di Chf/Eur/Usd 30.000 e deve essere effettivamente trasferito.
Assumendo che una tale fondazione holding di primo piano (cosiddetta top holding) avrebbe partecipazioni in paesi stranieri come l’Italia, è raccomandato di creare una società sottostante, ad esempio una società per azioni (“Limited”) per un migliore riconoscimento all’estero, dato che la maggior parte dei paesi conosce la Limited (SpA, Srl), mentre alcuni non riconoscono le fondazioni come persone giuridiche.
La società sottostante può essere domiciliata nel Liechtenstein o in un altro paese. Ci sarebbe anche la possibilità che la società sottostante mantenga ulteriori azioni di altre società controllate o affiliate. La struttura esatta dipende interamente dalle esigenze specifiche della società operativa.
Tale struttura di holding permette che la Limited sottostante sia in grado di svolgere attività commerciali attive mentre lo scopo della Fondazione è quello di proteggere i proventi/rendimenti realizzati dalla Limited. La Fondazione sarebbe l’unico azionista della Limited e in primo luogo riceverebbe tutti i proventi e in secondo luogo controllerebbe la Limited come suo unico azionista. Questo permette una maggiore possibilità di strutturare qualsiasi attività commerciale sottostante così come l’ottimizzazione degli obblighi amministrativi e normativi (Crs, Fatca, due diligence, ecc.).
Caratteristiche della fondazione
La fondazione viene costituita mediante il trasferimento di beni (cioè diritti Ip, criptovalute, contanti, beni bancabili, beni immobili, azioni, titoli, saldi di conto, contanti, ecc.) e assume la propria personalità giuridica con responsabilità limitata. Di conseguenza, il suo patrimonio non è più di proprietà del fondatore. Il fondatore deve rinunciare al controllo del patrimonio e trasferire definitivamente i diritti di proprietà alla fondazione. Questo significa allo stesso tempo che il fondatore non può essere membro del consiglio di amministrazione della fondazione. Tuttavia, il fondatore avrebbe la possibilità di nominare un protettore (cosiddetto Protector) di sua scelta per la fondazione, che avrebbe diritti di istruzione, controllo o veto e potrebbe esercitarli se necessario. Va notato che, ai fini della protezione del patrimonio, non è affatto consigliabile che tra il fondatore, i membri del consiglio o il protettore esista un contratto di mandato.
Una fondazione è una persona giuridica indipendente creata con l’apporto di un fondo per raggiungere uno scopo specifico (per esempio il mantenimento della famiglia, l’istruzione, le spese di vita, la beneficenza ecc.) La fondazione è riconosciuta in tutta Europa e quasi in tutto il mondo come persona giuridica indipendente e può essere iscritta come proprietario nei registri pubblici (ad es. registro fondiario, libretto soci etc.) nella maggior parte delle giurisdizioni.
Come persona giuridica, la fondazione non ha membri, partner, azionisti o altri soci. I creditori del fondatore e dei beneficiari non possono confiscare i diritti del fondatore o dei beneficiari nemmeno in caso di ingiunzioni e procedure esecutive o fallimentari (ciò vale in caso di natura discrezionale della fondazione). Inoltre, il diritto del Liechtenstein nega a terzi l’accesso alle informazioni pubbliche. Ciò rende la fondazione uno strumento molto interessante anche per la pianificazione della successione (aziendale), perché anche gli eredi esclusi dal fondatore non possono ottenere informazioni sull’esistenza, e tanto meno sul patrimonio, della fondazione. La fondazione è regolata esclusivamente dalla volontà del fondatore e dallo scopo della stessa fondazione come indicato nello statuto e nell’atto costitutivo. Va notato che questi documenti non devono essere depositati presso il registro di commercio.
I beneficiari della Fondazione possono essere sia persone fisiche che giuridiche, nazionali ed estere, familiari del fondatore oppure persone terze. Il fondatore può prevedere che i beneficiari non vengano a conoscenza dello stato di beneficiario dell’altro. I beneficiari sono i destinatari di un beneficio presente o futuro dei beni e/o degli utili della Fondazione. Generalmente, i beneficiari di una fondazione di famiglia non hanno alcun diritto legale o altro diritto equivalente a richiedere pagamenti. La decisione sui pagamenti ai beneficiari spetta all’organo supremo della fondazione, cioè il consiglio di fondazione, a sua esclusiva discrezione e in conformità e in adempimento dello scopo stabilito nell’atto costitutivo e nello statuto.
Di regola, lo statuto prevede la nomina di un protettore/curatore (consiglio di vigilanza), al quale è delegata la supervisione delle attività del consiglio di fondazione. Ciò garantisce un sistema di controlli ed equilibri nell’amministrazione della fondazione. L’istituzione di ulteriori organi di controllo – come un comitato d’investimento – è anch’essa riservata al fondatore.
Questa struttura discrezionale della fondazione consente una protezione patrimoniale molto elevata, poiché il patrimonio è protetto in primo luogo dall’accesso dei creditori del fondatore e dei beneficiari. I diritti dei beneficiari possono essere limitati nel tempo o soggetti a determinate condizioni. Il fondatore ha una notevole discrezione nel fissare le condizioni e le limitazioni (ad esempio una certa età, la laurea, l’attività commerciale, la beneficenza ecc.)
La fondazione familiare non è soggetta a ispezione pubblica costante (non esiste una vigilanza pubblica obbligatoria sulle fondazioni private). Invece, la governance della fondazione avviene attraverso meccanismi di controllo interno. Di conseguenza, il consiglio di fondazione è tenuto per legge a fornire informazioni ai beneficiari ed è quindi soggetto all’esame dei beneficiari, che possono anche far valere i loro diritti in tribunale se necessario.
Contrariamente alla stragrande maggioranza delle giurisdizioni, nel Liechtenstein è anche possibile che il fondatore stesso faccia parte dei beneficiari. Tuttavia, nel caso di una fondazione discrezionale, il fondatore può essere solo un beneficiario discrezionale. Se il fondatore e/o il beneficiario desidera ricevere fondi dalla fondazione, deve rivolgersi al consiglio di fondazione e chiedere una distribuzione. La decisione se, quando, a chi e in che misura (importo) sarà fatta una distribuzione è a sola discrezione del consiglio di fondazione e deve essere in linea con lo scopo della fondazione (che è il cuore di una fondazione). Di solito, lo scopo di tali Fondazioni è quello di sostenere e mantenere i beneficiari. Di conseguenza, il beneficiario discrezionale formalmente non ha alcuna pretesa azionabile/esigibile per una distribuzione.
Se l’intenzione principale del fondatore è quella di conferire il patrimonio a una fondazione per proteggerlo e non per svolgere altre attività economiche, la fondazione può naturalmente essere costituita anche senza una Limited sottostante.
Società per azioni S.p.A.
Se la protezione del patrimonio non è primaria, ma la società straniera vuole piuttosto beneficiare del regime fiscale moderno e competitivo del Liechtenstein, una S.p.A.-Holding nel Liechtenstein può essere la scelta giusta.
L’assemblea generale degli azionisti è l’organo supremo e deve essere tenuta almeno una volta all’anno allo scopo di approvare il bilancio annuale e di adempiere agli altri obblighi legali e statutari. Il consiglio di amministrazione gestisce gli affari quotidiani della società. I revisori dei conti controllano i conti annuali e presentano una relazione all’assemblea generale.
Al momento della costituzione, la S.p.a. deve avere almeno due fondatori, per cui le azioni potrebbero essere unite a un solo azionista subito dopo la formazione (mera formalità). Gli articoli di associazione costituiscono la base di una S.p.a. del Liechtenstein e devono contenere le informazioni o le disposizioni richieste dalla legge.
Il capitale minimo di una S.p.A. è di almeno Ch/Eur/Usdf 50’000 o anche un importo equivalente in criptovalute pubblicamente quotate. Il capitale sociale minimo deve essere interamente versato o conferito al momento della costituzione. Il capitale minimo della S.p.a. è diviso in azioni al portatore o azioni registrate il cui valore può essere scelto liberamente. Inoltre, una S.p.a. del Liechtenstein può anche emettere azioni con diritti di voto preferenziali che permettono ai fondatori di assicurare la loro influenza.
Il patrimonio della società risponde dei debiti della società. Gli azionisti non sono in linea di principio responsabili. La responsabilità degli organi esecutivi può sorgere solo nel caso di una responsabilità sulla base della responsabilità, ad esempio se la società stessa o una terza persona si comporta in modo contrario alla legge o al dovere.
Tassazione
Le persone giuridiche sono soggette all’obbligo fiscale illimitato nel Liechtenstein sull’intero reddito, se la loro sede legale o la sede della loro direzione effettiva si trova nel Liechtenstein.
Oltre all’aliquota dell’imposta sul reddito del 12,5% (imposta fissa) e ad eventuali esenzioni fiscali, l’importo effettivo dell’imposta dipende anche dall’interesse sul capitale proprio deducibile, che riduce la base imponibile dell’imposta sul reddito. Anche l’interesse appropriato sul capitale proprio modificato per l’importo del reddito obiettivo è considerato una spesa legata. Di conseguenza, l’aliquota fiscale effettiva è solitamente inferiore al 12,5%.
Se lo scopo dell’entità include anche la detenzione di criptovalute e l’investimento in criptovalute rientra nei beni necessari per l’attività, anche l’investimento in criptovalute è soggetto alla deduzione degli interessi sul capitale proprio e porta quindi a una riduzione dell’imposta effettiva.
Secondo il diritto fiscale del Liechtenstein, esistono dei redditi per i soggetti passivi che non contano come reddito netto imponibile. Ad esempio:
- Distribuzioni da fondazioni: le distribuzioni di fondazioni sono esenti dall’imposta sul reddito. Questo vale però solo per i beneficiari domiciliati nel Liechtenstein. Per i beneficiari all’estero si applica il regime fiscale locale (di solito l’imposta sul reddito o sugli utili di capitale).
- Quote di utili e utili di capitale da partecipazioni: le quote di utili (ad es. dividendi, rendimenti e altri emolumenti da azioni, diritti di partecipazione agli utili ecc.) derivanti da partecipazioni a persone giuridiche nazionali o estere nel Liechtenstein sono in linea di principio esenti da imposte per evitare la doppia imposizione economica. Inoltre, anche le plusvalenze derivanti dalla vendita o dalla liquidazione di partecipazioni in persone giuridiche nazionali o estere sono state esentate dalla tassazione.
La legge del 7 giugno 2018 sulla modifica dell’esenzione della legge fiscale sulle quote di profitto e sulle plusvalenze da partecipazioni specifica che non c’è esenzione fiscale a certe condizioni. Queste condizioni sono descritte più in dettaglio nel prossimo paragrafo.
Clausola di switch over (disposizioni antiabuso)
Le disposizioni antiabuso si applicano per la prima volta a partire dall’anno fiscale 2022, a condizione che le partecipazioni siano state acquisite prima del 1° gennaio 2019. Se le partecipazioni sono state acquisite dopo il 31 dicembre 2018, queste disposizioni si applicano già immediatamente.
Di conseguenza, ci potrebbe essere un’imposizione fiscale sulle quote di profitto dei beni aziendali in due situazioni diverse:
- Partecipazioni inferiori al 25%: se il reddito totale della persona giuridica straniera su base duratura risulta più del 50% dal reddito passivo, a meno che tale reddito sia guadagnato nel corso di un’attività economica effettiva della persona giuridica fornitrice e l’utile netto della persona giuridica straniera direttamente o indirettamente sia soggetto a bassa tassazione. Per bassa tassazione si intende un carico fiscale sul reddito con un’aliquota inferiore al 6,25%;
- Partecipazioni superiori al 25%: se le quote di profitto o le distribuzioni sono trattate dalla persona giuridica come una spesa a fini fiscali o se il reddito totale della persona giuridica straniera risulta più del 50% dal reddito passivo, a meno che questo reddito sia generato nel corso di un’attività economica effettiva della persona giuridica fornitrice e l’utile netto della persona giuridica straniera performante sia direttamente o indirettamente attribuibile ad una bassa tassazione. Per bassa imposizione si intende un onere fiscale effettivo inferiore al 50% dell’onere fiscale sul reddito nel caso nazionale comparabile secondo le disposizioni della SteG (legge fiscale del Liechtenstein).
Strutture patrimoniali private “Pvs”
Una fondazione del Lichtenstein o qualsiasi altra società non attiva economicamente può richiedere il cosiddetto stato di “Privatvermögensstruktur” (“Pvs”).
Lo stato privilegiato Pvs è concesso dall’amministrazione fiscale su richiesta. Lo stato Pvs è soggetto solo all’imposta minima annuale sul reddito di Chf 1’800 all’anno (imposta forfettaria). Un altro vantaggio è che la struttura Pvs non deve presentare una dichiarazione dei redditi a causa della tassazione forfettaria, se lo status di Pvs è stato concesso.
I seguenti requisiti più importanti devono essere soddisfatti per ottenere lo status di Pvs:
- Nessuna attività commerciale: le persone giuridiche acquistano, possiedono, gestiscono e dispongono esclusivamente di determinati strumenti finanziari, nonché di partecipazioni in persone giuridiche, fondi liquidi e saldi di conti bancari.
- Tipo di attività: secondo l’amministrazione fiscale, il tipo di attività è solo rilevante in quanto attraverso alcune attività, il reddito passivo è generalmente generato passivamente dalla loro detenzione, mentre altre attività generano reddito attraverso il loro utilizzo (attività bancarie, immobili e così via).
- Articoli: gli articoli della persona giuridica sono soggetti alle restrizioni del Pvs.
- Prestito: la concessione di prestiti fruttiferi o senza interessi da parte di una Pvs non è consentita. La concessione di prestiti senza interessi a un beneficiario o a un azionista costituisce invece un’appropriazione ammissibile degli utili. Tuttavia, i prestiti possono essere concessi alla struttura del Pvs.
- Partecipazioni: la detenzione di partecipazioni è ammessa a condizione che né il Pvs né i suoi azionisti o beneficiari esercitino il controllo influenzando direttamente o indirettamente la gestione di una holding economicamente attiva sulla gestione di una holding economicamente attiva. In poche parole, la struttura Pvs esercita solo i suoi diritti di azionista ma non il controllo ulteriore.
- Investitori di un PVS: ai fini di questo requisito, un investitore è una persona fisica che agisce nella gestione del suo patrimonio privato; una struttura patrimoniale che agisce esclusivamente nell’interesse del patrimonio privato di una o più persone fisiche.