Si devono considerare anche altri elementi fattuali di ordine economico diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti
Il giudice deve valutare la misura dell’assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente
Le dichiarazioni dei redditi del soggetto obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento hanno una funzione tipicamente fiscale.
Per questa ragione, in particolare nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario, esse non assumono valore vincolante per il giudice.
Più in particolare, come ha recentemente osservato la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2842 del 2022, questo è vero per quanto riguarda le controversie concernenti l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento. Per questo genere di controversie, osservano i giudici, la sola dichiarazione dei redditi non ha valore vincolante per il giudice il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie.
Oltre la mera dichiarazione dei redditi
Il giudice della separazione deve procedere ad un vaglio complessivo delle risultanze probatorie in ordine alla capacità reddituale delle parti, senza fermarsi all’esame delle dichiarazioni dei redditi, non potendo queste ritenersi per ciò stesso attendibili.
Il Tribunale, quindi, deve determinare la misura dell’assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.
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L’assegno di mantenimento
La separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma (come specificato da Cass. n. 32914, 2022) il venir meno della convivenza comporta significativi mutamenti:
- il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall’altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell’obbligato
- il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde invece il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno.