L’emendamento governativo alla Legge di bilancio ha anticipato l’entrata in vigore della Riforma Cartabia
We Wealth ha raccolto le analisi dell’Avv. Maria Grazia Di Nella per fare il punto sulle ricadute che la Riforma ha sui procedimenti in materia di famiglia
Avv. Di Nella, quali sono gli obiettivi della Riforma Cartabia?
In linea generale si può osservare che gli obiettivi della Riforma sono quelli di ridurre il numero dei procedimenti giudiziari e abbreviarne i tempi quando il procedimento avanti il Tribunale è l’unica modalità di risoluzione del conflitto. Tutti gli interventi della Riforma vanno in questa direzione e questo è vero, in modo particolare, per i procedimenti in materia di famiglia, stante la previsione di un unico rito per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie.
Cosa intende quando parla di “rito unico”?
A seguito delle recenti intervenute modifiche, l’art. 3, comma 33, D. Lgs 149/2022 nel codice di procedura civile, prevede in materia di diritto di famiglia un unico rito per tutti i procedimenti, non solo di competenza del Tribunale Ordinario ma anche per quelli di competenza del Tribunale per i Minorenni e del Giudice Tutelare (salvo eccezioni) con regole più “snelle” e termini “abbreviati”.
Può entrare più nel dettaglio?
Nello specifico, quindi, non avremo più una differente modalità di trattazione delle crisi familiari delle coppie matrimoniali da quella delle coppie di fatto né avremo differenti Giudici per la richiesta del mantenimento dei figli e per la richiesta degli alimenti del convivente, per la richiesta di addebito e per la richiesta del risarcimento del danno endo-familiare. Il nuovo ed unico rito, infatti, sarà applicabile a tutti i seguenti procedimenti:
- Separazione consensuale e giudiziaria
- Divorzio congiunto e giudiziario
- Procedimenti per l’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio
- Scioglimento delle unioni civili
- Giudizi di modifica dei suddetti procedimenti
- Alimenti
- Controversie circa la responsabilità genitoriale
- Procedimenti de potestate e azioni di stato
- Procedimenti indicati nell’art. 38 bis disp. att.
- Procedimenti riguardanti lo stato e la capacità delle persone
- Procedimenti di competenza del giudice tutelare
- Domande per il risarcimento del danno connesse per l’oggetto o per il titolo ai procedimenti sopra indicati.
L’introduzione del rito unico, pertanto, consentirà in un unico atto di proporre più domande che fino a ieri avevano riti differenti, e quindi Giudici differenti.
Cosa cambia con la Riforma Cartabia in materia di famiglia? Quali sono le conseguenze patrimoniali a seguito di separazione o divorzio?
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Quali sono a suo avviso le novità più rilevanti che caratterizzano tale rito?
Prima di tutto, novità di rilievo vi sono in merito al contenuto che l’atto introduttivo dovrà avere. Il ricorso, infatti, dovrà contenere oltre a tutti i dati identificati delle parti e l’esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda anche l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui ci si intende avvalere e dei documenti offerti in comunicazione.
Non sarà quindi più consentito valutare il deposito o meno in un secondo momento dei documenti “scottanti” a seconda del comportamento della controparte.
Il nuovo rito impone che d’ora in avanti si “giochi a carte scoperte” e il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete, è valutato ai fini della decisione.
A questo fine, il nuovo rito prevede che in caso di domande di contributo economico al ricorso dovranno essere allegati molti più documenti di quelli che sino a ieri si dovevano allegare.
Nello specifico:
- le ultime tre dichiarazioni dei redditi
- gli estratti conto
- i documenti finanziari degli ultimi tre anni relativi a conti intestati in via esclusiva e cointestati con terzi
- i documenti attestanti la titolarità di beni immobili e beni mobili registrati e di quote sociali.
Ai “furbetti” occorre far presente che il Giudice all’esito della prima udienza di comparizione, può ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, avvalendosi ove necessario della polizia tributaria.
Ma non è tutto. La situazione, poi, si fa ancora più “difficile” allorquando vi sono figli minori: a tutela dei loro interessi patrimoniali, infatti, il giudice può anche disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, purchè garantisca il diritto delle parti a dedurre prova contraria.
Tale possibilità di indagine, è consentita ogni qual volta si debbano emettere provvedimenti che dispongono contributi periodici di somme di denaro, e in particolare a tutte le diverse forme di assegno previste dal nostro ordinamento.
In ultimo, ritengo opportuno segnalare che la Riforma ha introdotto la possibilità:
- anche per i provvedimenti provvisori di ottenere iscrizione ipotecaria e il sequestro dei beni mobili ed immobili o dei crediti del coniuge debitore anche a garanzia dell’adempimento dei provvedimenti provvisori, senza dover attendere anni per la sentenza definitiva del procedimento
- di notificare il provvedimento in cui è stato stabilito la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato (es. al datore di lavoro) che sarà così obbligato al pagamento dell’assegno al coniuge, tutelando così l’effettivo pagamento degli assegni di mantenimento/divorzili.
Torniamo all’inizio. Diceva che la Riforma è intervenuta anche in merito ai tempi. In che modo ?
Dal deposito dell’atto introduttivo alla fissazione di udienza di comparizione dei coniugi, non dovranno passare oltre 90 giorni e in caso di pregiudizio imminente ed irreparabile ovvero quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicarne l’attuazione, il Giudice assunte sommarie informazioni, può emettere i provvedimenti necessari fissando però nei successivi 15 giorni l’udienza per la conferma o modifica e revoca. Se gli avvocati lavoreranno bene, il procedimento potrebbe pertanto, e persino, chiudersi con una sola udienza.
Per chiudere. Si parla anche della possibilità di chiedere sin da subito subito separazione e divorzio? Cosa vuole dire?
La Riforma ha introdotto la possibilità di introdurre sia nei ricorsi giudiziali che in quelli consensuali di separazione, la domanda di divorzio, abbreviando così il procedimento che vede coinvolti loro malgrado più parti, evitando la duplicazione di indagini anche reddituali.
La domanda di divorzio sarà in ogni caso “presa in considerazione” solo una volta ottenuta la sentenza provvisoria di separazione e saranno decorsi i termini di legge (6 mesi per consensuale e 1 anno per giudiziale). Come i Tribunali gestiranno tali domande, tuttavia, non è dato ancora saperlo. Certamente la novità non elimina la fase di separazione.
Siamo ancora lontani e non pronti per pensare al divorzio come unica forma di interruzione della convivenza matrimoniale.
Sulla carta tanto è stato fatto da questa Riforma, ora occorre vedere nella pratica di tutti i giorni come queste novità verranno applicate.