La rinuncia all’eredità, disciplinata dagli articoli 519 e seguenti del Codice Civile, è un atto giuridico che permette a un chiamato di rifiutare la successione, con conseguenze immediate sia per il rinunciante sia per gli altri eredi potenziali. Tra gli effetti principali vi sono l’esclusione dai beni ereditari e l’assenza di responsabilità per i debiti del defunto. Tuttavia, la rinuncia può essere revocata entro certi limiti e impugnata in specifiche circostanze, come in caso di violenza o dolo. Inoltre, i creditori del rinunciante hanno la facoltà di agire per rendere inefficace la rinuncia e soddisfare i propri crediti sui beni ereditari. Anche sotto il profilo fiscale, la rinuncia solleva il soggetto da obblighi dichiarativi e dal pagamento di imposte di successione, ma è soggetta a un’imposta di registro fissa. Cristiana Felisi, Partner di Charles Russell Speechlys Studio Legale, chiarisce i risvolti giuridici e fiscali della rinuncia all’eredità e le possibili azioni legali collegate
Avvocato Felisi, come si realizza la rinuncia all’eredità?
Va chiarito, innanzitutto, che la rinuncia all’eredità, di cui agli artt. 519 ss c.c., è un atto unilaterale tra vivi e non recettizio, che il chiamato all’eredità può compiere per rifiutare la qualità di erede. Inoltre è a forma solenne, perché a pena di nullità va fatta con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, con iscrizione nel registro delle successioni. Infine, non può essere condizionata, né a termine, né parziale. La rinuncia può farsi solo prima di accettare – una volta accettato, l’erede non può più rinunciare. Infatti, la recente decisione della Suprema Corte a Sez. Unite, 06/12/2024, n. 3130 ha precisato che la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia manifestata dallo stesso dopo il raggiungimento della maggiore età.
Quali sono gli effetti giuridici immediati della rinuncia all’eredità per il rinunciante e per gli altri potenziali eredi?
Gli effetti giuridici immediati della rinuncia, visto anche l’effetto retroattivo previsto dall’art. 521 c.c., della rinuncia, si manifestano sia per il rinunciante sia per gli altri potenziali chiamati. Il primo si considera come mai chiamato alla successione, non acquista diritti sui beni ereditari e non risponde dei debiti del defunto (cfr. Cass. 14.8.2024 n. 22839), potendo però trattenere legati e donazioni ricevute; per converso. Gli altri soggetti chiamati possono venire alla successione, vuoi per sostituzione (se prevista in un testamento), per rappresentazione, accrescimento o, infine, devoluzione agli ulteriori chiamati. Si segnala altresì che, entro certi limiti, la rinuncia è revocabile: ai sensi dell’art. 525 c.c. fino a intervenuta prescrizione del diritto di accettare, e sempre che l’eredità non sia stata acquistata da chiamati ulteriori.
Quali sono i presupposti per l’impugnazione della rinuncia all’eredità da parte del rinunciante stesso o dei suoi eredi, e quali sono i termini legali per farlo?
L’impugnazione della rinuncia da parte del rinunciante può farsi, ai sensi dell’art. 526 c.c., solo per violenza o dolo, nel termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo. L’impugnazione della rinunzia instaura un procedimento contenzioso ordinario; la domanda e la sentenza che definisce il giudizio sono trascrivibili ai sensi dell’art. 2652 c.c.
Ci sono circostanze in cui i creditori del rinunciante possono impugnare la rinuncia all’eredità?
L’impugnazione della rinuncia può essere promossa anche dai creditori. In particolare, l’art. 524 c.c. specifica che “se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia. L’impugnazione richiede, in linea generale, due presupposti, ovvero che l’eredità rinunciata sia attiva, e pertanto atta a incrementare il patrimonio del debitore e favorire il soddisfacimento dei creditori; e che il patrimonio del debitore non sia di per sé sufficiente a garantire i debiti.
E a questo punto, il rinunciante è costretto ad accettare l’eredità?
Va chiarito che, nonostante il tenore letterale della norma, a seguito del vittorioso esperimento dell’impugnazione della rinuncia né i creditori né il rinunciante accettano l’eredità o conseguono i beni ereditari. Si tratta in realtà di un’azione di natura esclusivamente strumentale e cautelare, che autorizza i creditori non ad accettare effettivamente l’eredità, ma solo a procedere esecutivamente sui beni ereditari fino al soddisfacimento dei loro crediti, con natura recuperatoria (cfr. Cass.la n. 20562/2008). Lo strumento dell’art. 524 cod. civ. unisce dunque elementi propri dell’azione revocatoria ordinaria, dove tende a rendere inefficace la rinuncia nei soli confronti del creditore impugnante, e dell’azione surrogatoria, dove consente di accettare l’eredità rinunciata spettante al chiamato all’eredità con possibilità di immediato soddisfacimento sui beni ereditari così acquisiti nei soli limiti necessari ad estinguere il credito. E permette di evitare il necessario esperimento consecutivo e farraginoso dell’azione revocatoria ordinaria e dell’azione surrogatoria, con rischi di inammissibilità.
Quali sono, infine, le implicazioni fiscali della rinuncia all’eredità e come influisce sulla presentazione della dichiarazione di successione?
Con riferimento alle implicazioni fiscali della rinuncia all’eredità, è un principio ormai consolidato del nostro ordinamento quello secondo il quale la rinuncia all’eredità, operando con efficacia retroattiva alla data di apertura della successione, comporta che tale soggetto non possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari del de cuius. E parimenti, non sia più tenuto neppure ad adempiere agli obblighi dichiarativi propri dei chiamati all’eredità ovvero degli eredi. Pertanto, a seguito della rinuncia, il chiamato non è tenuto a ottemperare agli oneri di natura dichiarativa aventi ad oggetto i redditi conseguiti dal defunto. E non è nemmeno tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione. In tal senso, il rinunciante non è evidentemente neppure tenuto al pagamento di alcuna imposta (IRPEF, imposta di successione o imposte ipotecarie e catastali). Infine, merita precisare che – come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 44 del 2011 – l’atto di rinuncia all’eredità rientra tra gli atti che non hanno contenuto patrimoniale e risulta pertanto soggetto ad imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.

