Storia, cultura e qualità della vita si combinano con un sistema normativo fiscale favorevole. Negli ultimi anni, infatti, il legislatore italiano ha introdotto una serie di agevolazioni per rendere il Paese sempre più competitivo e attrarre capitali umani
A partire dall’anno 2016 nell’ordinamento sono stati introdotti alcuni regimi fiscali speciali specificamente rivolti ai cd. High Net Worth Individuals e ai titolari di pensioni estere e sono stati ulteriormente rafforzati i regimi già esistenti a favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi.
Tali interventi hanno avuto un importante riscontro: nel 2020, ad esempio, il numero di High Net Worth Individuals che si sono trasferiti in Italia avvalendosi del regime fiscale di favore è triplicato rispetto al 2018 (790 vs. 263, stando ai dati pubblicati nella Relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato, per l’anno 2021)
Accanto alla previsione di norme fiscali speciali, inoltre, sono state apportate modifiche anche alla legislazione sull’immigrazione, per favorire l’arrivo in Italia anche da Paesi Extra-Ue. Tutte le norme fiscali agevolative, infatti, sono strettamente collegate al trasferimento della residenza che, ai fini fiscali, richiede che si verifichi in Italia almeno una delle seguenti tre condizioni e per più di 183 giorni nell’anno solare:
- la registrazione nell’anagrafe della popolazione residente (“iscrizione anagrafica”);
- la presenza fisica del soggetto (“residenza”);
- la localizzazione del centro degli interessi vitali (“domicilio”).
Il regime dei “Neo Residenti” – art. 24-bis TUIR
Il regime fiscale dei “Neo Residenti” è applicabile su base opzionale e si rivolge agli High Net Worth Individual che non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 dei 10 anni precedenti all’esercizio dell’opzione.
Ai fini dell’applicabilità della norma, non rileva la nazionalità dell’interessato, così che anche i cittadini italiani, che risultino essere stati fiscalmente residenti all’estero nel periodo di riferimento richiesto dalla norma, possono accedere al regime.
Gli effetti dell’adesione al regime dei Neo Residenti e durata dei benefici
ll regime dei Neo Residenti prevede che i redditi di fonte estera siano soggetti ad una imposta sostitutiva di euro 100.000 e che le attività estere siano esonerate dagli obblighi di monitoraggio (quadro “Rw”) e dal versamento di Ivie e Ivafe.
Al contrario, i redditi di fonte italiana saranno soggetti alle regole di imposizione ordinaria, con la conseguente applicazione, tra l’altro, delle aliquote progressive Irpef.
Fanno eccezione alla regola appena esposta, i capital gain derivanti dalla vendita di partecipazioni qualificate (i.e., nel caso di società non quotate, le partecipazioni superiori al 25% del capitale o con diritti di voto superiori al 20%) detenute in società estere. Il legislatore ha, infatti, previsto una regola anti-abuso prevedendo che il capital gain sia tassato ordinariamente in Italia, se la vendita avviene nei primi 5 anni dall’esercizio dell’opzione.
Poiché il versamento dell’imposta sostitutiva non dà diritto al credito per le imposte estere, è possibile escludere dall’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i redditi derivanti da una o più giurisdizioni estere, con la conseguenza che tali redditi saranno ordinariamente tassati in Italia e potranno beneficiare del credito per le imposte pagate all’estero.
Il regime ha validità massima di 15 anni e può essere esercitato una sola volta. Pertanto, nel caso in cui l’interessato rinunci al beneficio non avrà possibilità di accedervi nuovamente.
L’estensione del beneficio fiscale ai familiari
L’opzione per l’accesso al regime dei “Neo Residenti” può essere estesa anche ai familiari dell’interessato con il versamento di una imposta sostitutiva di euro 25.000 per ciascun familiare.
La procedura per l’accesso al regime
L’applicazione del beneficio fiscale richiede che l’interessato possa esercitare l’opzione al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo.
Alternativamente, è possibile presentare una apposita istanza di interpello per ottenere il parere preventivo, e vincolante, dell’Agenzia delle Entrate. Pur non essendo una condizione richiesta dalla norma, l’interpello è fortemente consigliato al fine di evitare il rischio di contestazioni successive da parte dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, potrà essere utile sottoporre all’Amministrazione Finanziaria la richiesta di disapplicazione della norma anti-abuso prevista per la vendita delle partecipazioni qualificate in società estere nonché ottenere la conferma della fonte estera di una o più tipologie di redditi.
Le imposte di successione e donazione italiane
Il regime dei “Neo Residenti” esenta i beni esteri dall’imposta italiana sulle successioni e donazioni, con effetti anche sulla pianificazione successoria dell’interessato.
Tale beneficio ha valenza esclusivamente fiscale e non comporta, quindi, una deroga ai principi civilistici italiani che regolano la successione. Le regole ordinarie sulla successione dei soggetti legittimari e del loro diritto alla quota di legittima continueranno ad applicarsi, a meno che trattandosi di cittadini esteri non sia stata esercitata la cd. professio iuris per la legge del Paese di cittadinanza.
Il regime degli “Impatriati” – art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (e successive modifiche)
Il regime degli “Impatriati” è rivolto ai soggetti che svolgono attività di lavoro dipendente o autonomo e che sono stati fiscalmente residenti all’estero per almeno due periodi di imposta prima del trasferimento in Italia.
Possono accedere al regime anche i cittadini italiani che siano stati residenti all’estero nel periodo richiesto dalla norma.
È inoltre richiesto che l’interessato mantenga la residenza in Italia per un periodo di almeno 2 anni e che svolga attività lavorativa prevalentemente (cioè, per più di 183 giorni) in Italia.
Gli effetti dell’adesione al regime degli “Impatriati”
Il regime prevede una detassazione dei redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo svolto in Italia.
In particolare, nei primi 5 anni di applicazione, tali redditi saranno esenti nella misura del 70%, ovvero del 90%, se l’interessato trasferisce la residenza fiscale in una delle Regioni del Sud Italia (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna).
Successivamente, il beneficio può essere esteso per ulteriori 5 anni, qualora l’interessato:
- abbia un figlio minore o a carico;
- acquisti in Italia un immobile residenziale successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti.
Inoltre, nel caso in cui il soggetto abbia tre figli, è riconosciuta un’esenzione del 90% nei 5 anni successivi al primo periodo di validità dell’opzione.
Va sottolineato che per l’attività di lavoro autonomo è previsto che il risparmio fiscale non possa superare l’importo di euro 200.000 in tre periodi di imposta, in applicazione delle regole europee sugli aiuti di Stato.
I redditi di fonte estera, invece, saranno sempre tassati in Italia secondo le regole ordinarie e soggetti agli obblighi di monitoraggio (“quadro Rw”) e alle imposte sulle attività estere (Ivie e Ivafe).
Le imposte di successione e donazione italiane
Il regime degli “Impatriati” non prevede alcuna deroga rispetto all’applicazione dell’imposta italiana sulle successioni e donazioni che, quindi, sarà dovuta su tutti i beni, ovunque situati.
La procedura per l’accesso al regime
L’interessato deve comunicare la volontà di avvalersi del regime al datore di lavoro e quest’ultimo applicherà l’esenzione, sottoponendo a tassazione la base imponibile già ridotta (30% o 10% dei redditi). Alternativamente, l’elezione potrà avvenire nella dichiarazione dei redditi dell’interessato.
Lo smart working
Possono accedere al regime degli “Impatriati” anche i soggetti che si sono trasferiti per svolgere l’attività lavorativa in Italia in modalità di smart working. Il beneficio è quindi riconosciuto tanto nel caso di datore di lavoro estero quanto se l’attività lavorativa autonoma è prestata in favore di clienti esteri (in tal senso la recente posizione dell’Agenzia delle entrate sembra essere meno rigorosa rispetto alla fase iniziale, in cui era richiesta la discontinuità con la precedente posizione lavorativa).
Gli sportivi professionisti
Il regime degli “Impatriati” può essere applicato anche dagli sportivi professionisti, con alcuni limiti:
- la durata del regime è limitata a 5 periodi di imposta;
- i redditi saranno tassati nella misura del 50%, senza possibilità di operare ulteriori riduzioni;
- sul reddito lordo sarà dovuta un’ulteriore imposta addizionale dello 0,5%.
La presenza del limite de minimis sugli aiuti di Stato rappresenta per taluni settori dello sport un limite significativo, sul quale le società sportive invocano attualmente un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Il regime dei “Pensionati” – art. 24-ter TUIR
Possono optare per l’applicazione del regime i titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che siano stati residenti all’estero per i 5 anni precedenti e che trasferiscono la residenza fiscale in Italia in un comune con popolazione non superiore a 20mila abitanti nelle Regioni del Sud Italia (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna).
L’accesso al regime è consentito anche ai cittadini italiani che risultino essere stati fiscalmente residenti all’estero nel periodo di riferimento.
È inoltre richiesto che tra l’Italia e il Paese estero in cui l’interessato ha mantenuto la residenza sia in vigore un accordo per la cooperazione amministrativa.
Gli effetti dell’adesione al regime dei “Pensionati”
Per effetto dell’esercizio dell’opzione, tutti i redditi di fonte estera, non solo quindi quelli derivanti da pensione, sono soggetti ad una imposta sostitutiva del 7%, senza possibilità di beneficiare del credito per imposte estere. Al contrario, i redditi di fonte italiana saranno soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie.
Il regime ha una durata massima di 10 periodi di imposta e prevede l’esonero dagli obblighi di monitoraggio (quadro “Rw”) e di pagamento delle imposte sulle attività estere (Ivie e Ivafe).
A differenza del regime art. 24-bis, non è prevista l’esenzione per le imposte di successione e donazione, ma d’altra parte non è prevista alcuna norma anti-abuso contro la vendita di partecipazioni qualificate, che potranno quindi beneficiare, sin da subito, dell’imposta sostitutiva del 7%.
La procedura per l’accesso al regime
L’opzione deve essere esercitata dall’interessato nella dichiarazione dei redditi.
(Articolo scritto dal Dott.re Massimo Caldara, Partner fondatore di Caldara & Associati – Studio Legale Tributario)