In particolare, l’orientamento che si era formato sino alle ultime pronunce del 2015, sosteneva che di fronte a una pluralità di creditori, seppur definiti genericamente come categoria di eredi, la prestazione dell’assicuratore dovesse essere divisa in modo uguale a prescindere dal rapporto di parantela con il de cuius e relative quote proporzionali derivanti da un’ipotetica successione.
Con la sentenza n.19210/2015, la Cassazione, tuttavia, pur non mettendo in discussione la natura del contratto, (atto tra vivi con effetti post mortem), veniva offerta una diversa interpretazione sulla misura delle quote per la liquidazione dell’indennità, suggerendo il criterio proporzionale come previsto per la successione.
Si legge testualmente nella motivazione: “Quando in un contratto di assicurazione sulla vita sia stato previsto per il caso di morte dello stipulante che l’indennizzo debba corrispondersi agli eredi, tanto con formula generica, quanto e a maggior ragione con formulazione evocativa degli eredi testamentari o in mancanza degli eredi legittimi, tale clausola, sul piano della corretta applicazione delle norme di esegesi del contratto e, quindi, conforme a detta disposizione, dev’essere intesa sia nel senso che le parti abbiano voluto tramite dette espressioni individuare per relationem con riferimento al modo della successione effettivamente verificatosi negli eredi chi acquista i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920 c.c., commi 2 e 3), sia nel senso di correlare l’attribuzione dell’indennizzo ai più soggetti così individuati come eredi in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto secondo la modalità di successione effettivamente verificatasi, dovendosi invece escludere che, per la mancata precisazione nella clausola contrattuale di uno specifico criterio di ripartizione che a quelle modalità di individuazione delle quote faccia riferimento, che le quote debbano essere dall’assicuratore liquidate in misura eguale”.
In altre parole, nell’esempio classico di indicazione tra i beneficiari degli “eredi legittimi”, l’indennità si sarebbe dovuta liquidare a coloro che si sarebbero trovati a riverstire tale qualità alla morte dell’assicurato e a prescindere dalla loro rinuncia o meno all’eredità, seguendo, il criterio proporzionale, vale a dire il criterio dettato dalla legge per la successione.
Se quindi tra i beneficiari ci fossero il coniuge e tre figli, al coniuge andrebbe l’indennità nella misura di 1/3, mentre ai figli nella misura di 2/3, ossia 2/9 ciascuno come prevede l’art.581 c.c..
Le successive sentenze n.26606/2016 e 25635/2018 si sono riallineate, invece, al precedente ed iniziale orientamento che suggeriva la liquidazione ai beneficiari dell’indennità in parti uguali.
Le Sezioni Unite, dopo aver ripercorso anche gli indirizzi interpretativi della dottrina, concludono affermando che:
– la designazione generica dei beneficiari nella categoria degli eredi legittimi, non comporta l’applicazione dei criteri di ripartizione previsti dalla legge nelle successioni, talchè la liquidazione dell’indennità dovuta ai beneficiari da parte dell’assicuratore deve avvenire in quote uguali, essendo un diritto proprio e non un diritto derivante dalla successione;
– in caso di premorienza di un beneficiario, in mancanza di revoca del beneficio e salva diversa disposizione dello stipulante, il diritto del beneficiario premorto si trasferisce agli eredi non iure proprio, ma iure hereditatis e quindi la liquidazione agli eredi del beneficiario premorto sarà fatta in proporzione delle rispettive quote ereditarie, ma partendo dalla uguale quota spettante agli originari beneficiari.
Ritornando all’esempio sopra richiamato dei beneficiari nella persona del coniuge e tre figli, qualora uno dei figli risultasse premorto rispetto all’assicurato, l’indennità sarebbe da dividere in quattro parti uguali, fra il coniuge e tre figli; la quota di 1/4 spettante al figlio pre-morto, sarà poi divisa con i suoi eredi secondo il criterio proporzionale.
Un conto, infatti, è l’indennità spettante ai beneficiari, un conto è la successiva ripartizione fra gli aventi causa del beneficiario premorto, il quale avendo già acquisito nel suo patrimonio il diritto all’indennità, la trasmette in caso di premorienza, ai propri eredi secondo le regole della successione.