La polizza vita è il contratto attraverso il quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio da parte del contraente, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al beneficiario al verificarsi di un evento attinente alla vita del soggetto assicurato, tale evento potendosi sostanziare nella sopravvivenza del soggetto assicurato (caso vita), nel suo decesso (caso morte) o in entrambi (assicurazione mista).
Ai sensi dell’art. 1920, terzo comma, del codice civile, il beneficiario ha un diritto proprio e autonomo verso l’assicuratore: conseguentemente, la somma che la compagnia di assicurazione è obbligata a corrispondere al beneficiario a seguito dell’evento morte del contraente/assicurato non rientra nell’asse ereditario di quest’ultimo, ma trova invece la sua fonte nel contratto di assicurazione stesso, sicché non può essere computata per formare la quota di riserva dei legittimari.
Questi ultimi, in base all’art. 1923, secondo comma, del codice civile potranno soltanto agire nei confronti del beneficiario per la restituzione dei premi che il contraente/de cuius ha pagato in vita alla compagnia di assicurazione, dal momento che tali versamenti sono qualificabili come donazioni indirette suscettibili di riduzione a vantaggio dei legittimari in presenza di lesione di quote di riserva.
In questo contesto si inserisce la dibattuta questione dell’accesso, da parte dei chiamati all’eredità e degli eredi, ai dati dei beneficiari di polizze stipulate in vita da persone decedute, detenuti dalla compagnia assicurativa.
La posizione della giurisprudenza sui terzi beneficiari della polizza: due indirizzi opposti
Al riguardo, la giurisprudenza ha assunto due orientamenti opposti.
Secondo un primo indirizzo, la compagnia assicurativa è tenuta a comunicare all’erede del contraente defunto i nominativi dei soggetti designati da quest’ultimo come beneficiari della polizza, in quanto tali nominativi sono necessari per tutelare i diritti dell’erede in sede giudiziaria. Siffatto orientamento, dunque, fa leva sulla prevalenza del diritto di difesa giudiziale sancito dall’art. 24 della Costituzione rispetto al diritto alla riservatezza dei soggetti a cui detti dati si riferiscono, sempre che, però, i dati in oggetto siano effettivamente utilizzati in giudizio e risultino non eccedenti rispetto al perseguimento della finalità difensiva.
Viceversa, il secondo indirizzo giurisprudenziale ritiene che la compagnia assicurativa possa fornire all’erede solo ed esclusivamente informazioni sulle polizze stipulate dal defunto contraente e limitatamente ai dati personali di quest’ultimo, non ammettendo, invece, la condivisione dei dati dei terzi beneficiari, salvo che essi abbiano prestato il loro consenso in merito.
L’intervento del garante per la protezione dei dati personali
Stante l’incertezza in materia, il garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto opportuno intervenire in via interpretativa, con il provvedimento del 26 ottobre 2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 1° dicembre 2023, basato sul combinato disposto dell’art. 15 del Regolamento (Ue) 2016/679 (Gdpr), che disciplina il diritto di accesso dell’interessato ai dati personali che lo riguardano, e dell’art. 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), introdotto dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di adeguamento dell’ordinamento italiano al Gdpr), ai sensi del quale “i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento [(Ue) 2016/679] riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.
Secondo il Garante, in virtù di tali norme, è quindi possibile accedere anche ai dati personali dei beneficiari di polizze assicurative accese in vita da una persona deceduta, in presenza di determinati presupposti e previa attenta valutazione comparativa tra gli interessi in gioco effettuata dall’impresa assicuratrice titolare del trattamento.
In particolare, il Garante – ribadendo che il diritto alla riservatezza dei dati personali non ha una valenza assoluta e che, conseguentemente, deve essere contemperato con il diritto di difesa in giudizio – ha espressamente riconosciuto che, in presenza di una richiesta, da parte degli eredi del contraente defunto, di conoscere i nominativi dei beneficiari delle polizze dal medesimo contratte, la compagnia assicurativa titolare del trattamento dovrà accertare sia la qualità di erede (o chiamato all’eredità) dell’istante, sia che l’interesse perseguito dall’erede istante esista realmente al momento dell’accesso ai dati personali e sia finalizzato o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria.
Non da ultimo, l’informativa resa al contraente e al/i beneficiario/i delle polizze (rispettivamente ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14, par. 1 lett. e) Gdpr) dovrà essere adeguata anche rispetto all’eventualità della comunicazione dei dati personali del defunto e dei terzi beneficiari agli eredi del contraente.
A sua volta, l’erede istante sarà obbligato a trattare i dati ricevuti nel rigoroso rispetto della finalità per la quale i dati sono stati richiesti e ricevuti in comunicazione, ossia la tutela dei propri diritti successori in sede giudiziaria.
(Articolo scritto in collaborazione con Chiara Bocchi, Counsel del dipartimento di Intellectual property, data and technology di Dentons)