Il reddito da pensione assume rilievo ai fini del raggiungimento della soglia per il regime forfetario
Per incoraggiare chi è rimasto privo di impiego e senza trattamento pensionistico la verifica della soglia di 30.000 euro non è effettuata se il rapporto di lavoro è cessato
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 311 del 2023, a certe condizioni, essere titolari di pensione per un importo superiore a 30.000 euro, anche se integralmente esente da imposizione in Italia, preclude l’applicazione del regime forfetario.
Regime forfetari: cause di esclusione
Come noto, la legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato (il predetto Regime dei forfetari) rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
Tuttavia, la disciplina prevede che non possono avvalersi del Regime dei forfetari i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Più in particolare:
- tale limite non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia
- tale limite opera nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. Ciò in coerenza con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali.
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L’Agenzia rende il parere in esame riferendosi al caso di un soggetto residente all’estero che abbia effettivamente acquisito la residenza in Italia per usufruire del regime dei forfetari.
Alla luce delle cause di esclusione sopra riportate, l’Agenzia ha messo in evidenza che è da considerarsi esclusa la fruizione del beneficio in parola per i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall’ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi.
In questo senso, il regime dei forfetari è escluso per un soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia da fonte estera che, astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente, ecceda i 30.000 euro.
La pensione di fonte estera, anche ove esente da tassazione sul territorio nazionale, non consente comunque di fruire (ove eccedente la soglia di 30 mila euro) del regime agevolato, superando le cause di esclusione previste dalla norma.