Le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» e concorrono alla formazione del reddito complessivo
La pensione riferibile ai contributi pensionistici erogati da enti internazionali non sconta alcuna esenzione in Italia
Con una recente risposta a interpello, l’Agenzia delle entrate ha reso chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare nell’ipotesi di pensione estere erogata da enti internazionali a favore di un residente.
Tassazione previdenza complementare
I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.
Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza.
Tassazione emolumenti pensionistici
Se, come nel caso di specie osserva l’Agenzia, gli emolumenti pensionistici percepiti dal contribuente residente in Italia, da enti stranieri, non ricadono nella disciplina della previdenza complementare, che si applica anche nel caso di Stati esteri rientranti nell’Unione europea, essi saranno, in base all’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, equiparati ai redditi di lavoro dipendente.
Le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, infatti, concorrono alla formazione del reddito complessivo.
In questi termini, Invero, in virtù dell’applicazione del cd. ”worldwide taxation principle”, sancito dall’articolo 3, comma 1, del Tuir, l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i soggetti residenti, da tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti.
Tassazione pensioni erogate da enti internazionali
Qualora, come nel caso di specie, osserva l’Agenzia, l’ente sia un ente internazionale (es. Onu) dotato di un proprio sistema di previdenza sociale, non si applicherà il regime di esenzione dalle imposte nazionali sul reddito.
Le pensioni erogate dalle dette organizzazioni sono assoggettate ad imposizione nello Stato in cui risiede il beneficiario e secondo le disposizioni contenute nella legislazione fiscale dello Stato stesso.
In questo senso, osserva l’Agenzia, si ritiene che la quota di pensione riferibile ai contributi pensionistici tassati alla fonte non possa essere esente da imposta in Italia e quindi il trattamento pensionistico corrisposto dall’Ente deve essere tassato per intero, ai sensi dell’articolo 49, comma 2 del Tuir.