La recente risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 42/2026 affronta un caso estremamente interessante di riorganizzazione societaria e pianificazione familiare.
Il caso: conferimento e riorganizzazione familiare
Due fratelli detengono il 50% ciascuno della società Alfa e, con il padre, il 100% della società Beta.
In particolare, tale ultima società è detenuta per il 48,2% dal padre e per il 25,6% ciascuno dai due figli.
E’ intenzione dei figli e del padre conferire il 100% delle partecipazioni in Alfa e Beta a favore di una società holding neocostituita.
Successivamente, il padre intende donare ai figli la nuda proprietà delle quote della holding, mantenendo il diritto di usufrutto.
Gli istanti ritengono che le operazioni prospettate non costituiscano fattispecie di abuso del diritto, in quanto, in sintesi, le stesse sono propedeutiche ad assicurare un graduale passaggio generazionale, consentono di risolvere gli eventuali dissidi al livello della holding senza compromettere l’operatività delle società partecipate e, infine, sono caratterizzate da motivazioni civilistiche che costituiscono valide ragioni extra fiscali non marginali.
Il nodo fiscale: donazione e possibile vantaggio indebito
La particolarità del caso in esame non verte tanto sull’applicazione del principio di realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, Tuir (secondo il quale il corrispettivo del conferimento non risulta pari al valore normale di cui all’art. 9, Tuir, ma all’incremento del patrimonio netto della conferitaria in seguito al conferimento stesso), fattispecie più volte affrontata dalle risposte dell’Agenzia, ma sul fatto che, successivamente al conferimento, il padre dona la nuda proprietà delle quote della holding ai figli.
La base imponibile cui applicare l’imposta di donazione è determinata sulla base del patrimonio netto contabile della holding (la donazione viene effettuata dopo l’approvazione del primo bilancio della holding). A tale proposito l’Agenzia, come previsto dalla norma e dall’Atto di indirizzo in materia di abuso del diritto emesso dal Mef in data 27 febbraio 2025, comincia a verificare l’esistenza di un indebito vantaggio fiscale.
Nella fattispecie, l’Agenzia individua un vantaggio fiscale indebito nell’operazione di donazione. Ciò principalmente per il fatto che, se non si fosse effettuato il conferimento, la donazione dal padre ai figli avrebbe potuto avere ad oggetto solo le quote della società Beta (i figli, infatti, detenevano già le quote della società Alfa). In tal caso, l’imposta di donazione sarebbe stata più elevata rispetto a quella applicabile alla donazione delle quote della holding in quanto il patrimonio netto contabile (base imponibile) di Beta è più elevato di quello della holding.
L’Agenzia evidenzia inoltre il fatto che l’operazione prospettata determina, tra l’altro, l’effetto di far acquisire indirettamente al padre quote di Alfa, in direzione opposta alla dichiarata finalità di dare impulso alla sua graduale fuoriuscita dal contesto aziendale.
La valutazione complessiva: operazione non elusiva
Prescindendo, in questa sede, da un’analisi dettagliata delle motivazioni che hanno indotto l’Agenzia a considerare il risparmio fiscale indebito, ci si sofferma invece sul fatto che la stessa Agenzia, proseguendo nell’analisi nel suo complesso sull’elusività dell’operazione di riorganizzazione, ha concluso in senso negativo in quanto la stessa è caratterizzata da sostanza economica e risulta idonea a realizzare effetti diversi rispetto al solo risparmio fiscale.
Il ruolo della holding nel passaggio generazionale
In particolare, la costituzione della holding consente di:
- gestire in maniera coordinata e unitaria le partecipazioni in Alfa e Beta, ottimizzando l’impiego della liquidità all’interno del gruppo;
- evitare che eventuali dissidi tra soci possano bloccare l’operatività di Alfa e Beta, segregando tali dissidi al livello della holding e prevenendoli anche mediante appositi accorgimenti statutari;
- avviare un graduale passaggio generazionale teso a trasferire, via via, il controllo del gruppo dal padre ai figli.
In definitiva, l’Agenzia, con una presa di posizione estremamente rilevante e condivisibile, riconosce la valenza extrafiscale della costituzione di una holding di famiglia, ritenendo l’operazione di ristrutturazione prospettata non elusiva.

