Una delle novità più rilevanti annunciate nella Direttiva 2019/1160 e recepite nell’ordinamento interno, concerne l’armonizzazione dell’attività di pre-marketing dei fondi di investimento alternativi (Fia) riservati ad investitori professionali, attraverso l’introduzione di una specifica definizione di “pre-commercializzazione” e la previsione di talune condizioni in presenza delle quali un gestore (Gefia) può svolgere tale attività.
Finora i Gefia che volevano fare pre-marketing, ovvero sondare l’appeal di una particolare idea o strategia di investimento attraverso comunicazione o informazioni a investitori professionali (non finalizzate alla vendita) dovevano fare i conti con le divergenze nei vari ordinamenti comunitari.
Definizioni differenti o assenza totale (come in Italia) del concetto di pre-commercializzazione, nonché condizioni non uniformi per l’esercizio di tale attività nell’Ue, hanno rappresentato un forte ostacolo. Quali sono le novità? L’attività di pre-commercializzazione, lo ricordiamo, non costituisce mai un’offerta. Il Gefia, infatti, dovrà assicurare che gli investitori non sottoscrivano quote o azioni di un Fia nel contesto dell’attività di pre-marketing.
Al fine di porre in essere l’attività di pre-marketing è necessaria una preventiva comunicazione alla Consob da parte della Sgr. Il documento deve contenere il lasso temporale e un elenco degli Stati Membri (inclusa l’Italia) in cui si svolge o si è svolta l’attività; una breve descrizione dell’attività stessa e delle strategie di investimento presentate e un elenco di Fia oggetto di pre-commercializzazione.
Secondo il principio del coordinamento e della cooperazione tra Autorità, la Consob provvede a informare le competenti Autorità degli stati membri in cui la Sgr svolge o ha svolto attività di pre-marketing e, di converso, riceverà tale informativa ove sia un Gefia Ue a effettuare pre-commercializzazione in Italia. Occorrerà ora attendere l’emanazione della normativa secondaria (che può entrare in vigore entro 120 giorni dal decreto) per avere un quadro completo: i termini e le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva alla Consob; le fattispecie in presenza delle quali la sottoscrizione di quote/azioni di Fia, a seguito dell’attività di pre-marketing, è da considerarsi quale il risultato dell’attività di commercializzazione (ciò evidentemente ha una finalità antielusiva) e l’indicazione dei soggetti terzi che possano svolgere tale attività per conto dei gestori.
Attenzione, infine, alle sanzioni. In caso di violazione delle nuove disposizioni in tema di attività di pre-commercializzazione troverebbe applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 190, comma 1 del Tuf.
Articolo tratto dal magazine We Wealth di ottobre 2021