Oicr cross border: la nuova disciplina del pre-marketing

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La regolamentazione armonizzata dell’attività di pre-commercializzazione, ovvero la comunicazione di strategie o idee di investimento (per sondarne l’accoglienza presso gli investitori professionali), rende il sistema più fluido

Una nuova displicina armonizzata sulla pre-commercializzazione degli Oicr in Italia. Arriverà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo che recepisce la Direttiva europea 2019/1160 del 20 giugno 2019 e il Regolamento 2019/1156.

Innanzitutto, ricordiamo che le due normative europee riguardano, la prima, la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo. Mentre la seconda mira a facilitare la distribuzione transfrontaliera degli oicr. L’obiettivo è quello di agevolare la distribuzione transfrontaliera degli oicr senza, tuttavia, compromettere il livello di tutela offerto agli investitori.
Un tassello aggiuntivo nel quadro di revisione del Piano di azione per l’Unione dei Mercati di Capitali dell’Unione Europea, finalizzato a ridurre le inefficienze nel funzionamento del mercato e la frammentazione a livello nazionale.

Una delle novità più rilevanti annunciate nella Direttiva 2019/1160 e recepite nell’ordinamento interno, concerne l’armonizzazione dell’attività di pre-marketing dei fondi di investimento alternativi (Fia) riservati ad investitori professionali, attraverso l’introduzione di una specifica definizione di “pre-commercializzazione” e la previsione di talune condizioni in presenza delle quali un gestore (Gefia) può svolgere tale attività.

Finora i Gefia che volevano fare pre-marketing, ovvero sondare l’appeal di una particolare idea o strategia di investimento attraverso comunicazione o informazioni a investitori professionali (non finalizzate alla vendita) dovevano fare i conti con le divergenze nei vari ordinamenti comunitari.

Definizioni differenti o assenza totale (come in Italia) del concetto di pre-commercializzazione, nonché condizioni non uniformi per l’esercizio di tale attività nell’Ue, hanno rappresentato un forte ostacolo. Quali sono le novità? L’attività di pre-commercializzazione, lo ricordiamo, non costituisce mai un’offerta. Il Gefia, infatti, dovrà assicurare che gli investitori non sottoscrivano quote o azioni di un Fia nel contesto dell’attività di pre-marketing.

Occorre, pertanto, evitare che le informazioni fornite ai potenziali investitori siano sufficienti a consentire loro di impegnarsi a sottoscrivere quote o azioni di un particolare Fia; equivalgano a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi; equivalgano alla versione finale degli atti costituitivi, del prospetto o di altri documenti di offerta relativi a un Fia non ancora istituito.

Al fine di porre in essere l’attività di pre-marketing è necessaria una preventiva comunicazione alla Consob da parte della Sgr. Il documento deve contenere il lasso temporale e un elenco degli Stati Membri (inclusa l’Italia) in cui si svolge o si è svolta l’attività; una breve descrizione dell’attività stessa e delle strategie di investimento presentate e un elenco di Fia oggetto di pre-commercializzazione.

Secondo il principio del coordinamento e della cooperazione tra Autorità, la Consob provvede a informare le competenti Autorità degli stati membri in cui la Sgr svolge o ha svolto attività di pre-marketing e, di converso, riceverà tale informativa ove sia un Gefia Ue a effettuare pre-commercializzazione in Italia. Occorrerà ora attendere l’emanazione della normativa secondaria (che può entrare in vigore entro 120 giorni dal decreto) per avere un quadro completo: i termini e le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva alla Consob; le fattispecie in presenza delle quali la sottoscrizione di quote/azioni di Fia, a seguito dell’attività di pre-marketing, è da considerarsi quale il risultato dell’attività di commercializzazione (ciò evidentemente ha una finalità antielusiva) e l’indicazione dei soggetti terzi che possano svolgere tale attività per conto dei gestori.

Attenzione, infine, alle sanzioni. In caso di violazione delle nuove disposizioni in tema di attività di pre-commercializzazione troverebbe applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 190, comma 1 del Tuf.

Articolo tratto dal magazine We Wealth di ottobre 2021

di Emanuele Grippo

Socio dello Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
Avvocato esperto nella regolamentazione dei servizi finanziari, bancari e assicurativi, fondi pensione e fondi di investimento, nella sollecitazione all’investimento e nella disciplina degli emittenti quotati, nonché assiste soggetti vigilati in operazioni straordinarie e nello svolgimento dell’attività ordinaria.

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