Il diritto al mantenimento è funzionale alla tutela di un soggetto che per quanto maggiorenne deve considerarsi ancora vulnerabile in quanto non autosufficiente
Il diritto del figlio ad essere mantenuto si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione nel rispetto delle sue capacità e inclinazioni e compatibilmente con le condizioni economiche dei genitori
Con una recente sentenza, n. 17947 del 2023, la Corte di Cassazione ha trattato una questione particolarmente rilevante, che attiene all’obbligo di mantenimento del genitore nei confronti del figlio minorenne o, anche se maggiorenne, non autosufficiente economicamente.
Il dovere di mantenere il figlio
Si giunge al giudizio della Corte di Cassazione a fronte di ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello, nella quale, i giudici di secondo grado dichiaravano che, in linea generale i doveri di mantenimento si declinano in questo modo:
- il dovere del genitore di provvedere al mantenimento dei figli è direttamente connesso allo status (di cui all’art. 147 c.c. e 315 bis c.c.), indipendentemente dalle vicende che afferiscono al rapporto di coniugio tra genitori
- il dovere si estende anche oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli
- il dovere si mantiene fino a quando i figli non siano divenuti in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze
- il dovere va conciliato con il principio di autoresponsabilità, cui deve essere improntata la condotta di vita dei figli allorquando divenuti adulti.
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Fino a quando è dovuto il mantenimento?
Più in particolare, la Corte di appello era chiamata a valutare se e in che misura l’obbligo di mantenimento in capo al padre a favore del figlio potesse ritenersi mantenuto attivo anche nel caso di volontà da parte del figlio di estromettere il padre dalla propria vita.
Sul punto, la Corte di appello aveva rilevato che la volontà del giovane di allontanare il padre dal proprio progetto di vita non discendeva da violazione da parte del padre dei doveri che presiedono la genitorialità e che, invece, aveva a che vedere con la personale scelta del figlio di distaccarsi dal legame familiare.
In questo senso, ha osservato la Corte, la scelta volontaria di interrompere i rapporti e recidere ogni contatto con il genitore si pone in contrasto con il dovere di solidarietà di quest’ultimo; dovere su cui è fondato l’obbligo di mantenimento genitore-figlio.
In buona sostanza, la Corte di secondo grado riteneva che la scelta di avviare un percorso di vita autonomo che prevede l’esclusione del padre e l’elisione della comunione familiare in tutti i suoi aspetti non consentisse di invocare il diritto alla persistenza dell’obbligo di mantenimento a carico del genitore.
Il giudizio della Corte di Cassazione
A partire da questi presupposti, tuttavia, i giudici della Suprema Corte si sono espressi, tra le altre cose, sulla fondatezza dell’argomento secondo cui il mantenimento del rapporto (relazione) figlio-genitore sarebbe precondizione necessaria o elemento costitutivo per il mantenimento economico del figlio maggiorenne.
E invero, con una decisione di segno opposto rispetto a quella dei giudici di secondo grado, la Corte di Cassazione ha ritenuto non fondata la scelta di affermare il venir meno dell’obbligo di mantenimento per via della mancanza di una relazione personale-funzionale tra padre e figlio.
Sul punto, ha chiarito la corte:
- l’obbligo di mantenere il figlio anche quando maggiorenne permane fino a che questo non abbia raggiunto l’autosufficienza economica
- è onere del figlio dimostrare la propria non autosufficienza economica e di aver tuttavia provato nel migliore dei modi a curare la propria preparazione professionale e di avere ricercato con ogni impegno e diligenza lavoro.
La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori non è tutelabile.
Tuttavia, afferma la Corte di Cassazione, è necessario ai fini dell’interruzione dell’obbligo di mantenimento dimostrare che il padre abbia messo il figlio nelle condizioni di divenire autonomo, tanto dal punto di vista educativo che lavorativo, assecondando inoltre le sue tendenze.
In questo senso, in opposta visione rispetto a quanto affermato dalla Corte di appello, ai fini del venir meno dell’obbligo di mantenimento non è sufficiente la scelta del figlio (non economicamente autonomo) di interrompere i legami familiari.