Con la circolare n.2/2024 del 3 maggio scorso, il Consorzio studi e ricerche fiscali del gruppo Intesa Sanpaolo ha riacceso i riflettori sulle modifiche introdotte dall’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 in materia di residenza fiscale delle persone fisiche.
I nuovi criteri definitori sono in vigore dal 1° gennaio 2024 ma molti sono ancora i dubbi che la quotidianità professionale mette sul tavolo.
Le criticità del nuovo regime fiscale italiano sulla residenza fiscale delle persone fisiche
Il nuovo testo dell’articolo 2, comma 2, del Tuir avrebbe dovuto rispecchiare una rinnovata disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche “al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie imposizioni” (articolo 3, Legge delega n. 111/2023) ma, come sottolineato nel documento in esame, “nonostante le intenzioni, i criteri individuati dal nostro legislatore delegato per stabilire la residenza fiscale di una persona fisica non appaiono perfettamente coincidenti con quelli previsti per risolvere eventuali conflitti sulla residenza (cosiddette tie breaker rules) dal modello Ocse, cui sostanzialmente si ispirano i Trattati internazionali conclusi dall’Italia”.
E si sa, solo quando il recepimento di una norma internazionale calza “pennello”, è quello giusto.
La critica condotta dal Consorzio non risulta fine a sé stessa ma preannuncia alcune prevedibili controversie scaturenti dalle differenze, “evidenti e significative”, tra la normativa interna e quella convenzionale, anche (se non soprattutto) per il fatto che l’individuazione del luogo di residenza rileva quale requisito indispensabile per l’applicazione delle norme convenzionali: la mancata qualificazione di un individuo come “residente” secondo la normativa interna italiana, preclude l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con altri Paesi.
Confronto con le disposizioni Ocse: differenze e conseguenze
Tra le discrepanze più significative tra la normativa italiana e le disposizioni Ocse, la Circolare evidenzia la mancata adozione del cosiddetto “split year”, ossia il frazionamento del periodo d’imposta in relazione al momento del trasferimento all’estero (o in Italia) del soggetto, con il conseguente rischio di doppia non imposizione; piuttosto che la scelta di legare il concetto di “domicilio” a quello del luogo nel quale si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari: una visione restrittiva del concetto internazionale di “centro di interessi vitali”.
Il Consorzio rimprovera al legislatore anche l’introduzione nel testo del comma 2 dell’articolo 2, Tuir, del criterio della presenza fisica, in particolare per i casi di soggetti provenienti da Paesi con i quali l’Italia non abbia in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni. Questi subirebbero la tassazione su base mondiale (con conseguenti obblighi in tema di dichiarazione del patrimonio immobiliare e finanziario estero), senza che possano dimostrare collegamenti più forti con altri Paesi esteri.
La questione dell’iscrizione all’Aire: obsoleta o ancora rilevante?
Infine, il Consorzio rileva altresì come non sia stato interamente rimosso dall’art. 2 Tuir ogni riferimento all’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente. Come già esposto nell’articolo del 9 gennaio scorso (“Residenza fiscale: l’iscrizione Aire è superata? I nuovi criteri 2024”), il riferimento al formalismo dell’iscrizione all’Aire risulta anacronistico e tutt’al più sanzionabile solo in via amministrativa (da 200 a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione, per la precisione, secondo il testo dell’articolo 11 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, modificato dalla Legge di Bilancio 2024).
La Circolare del Consorzio studi e ricerche fiscali di Intesa Sanpaolo si inserisce nella costellazione di contributi di dottrina costantemente pubblicati in questi mesi sul tema della residenza fiscale delle persone fisiche.
Il confronto interpretativo è fondamentale ma non può sostituirsi agli indirizzi dell’Amministrazione Finanziaria, i quali, allo scoccare del 183° giorno del primo periodo di applicazione delle nuove disposizioni, ancora mancano. E intanto chissà che nelle relazioni personali e familiari della povera Cenerentola (orfana, auspicabilmente maggiorenne e fintanto che nubile) non ci finiscano pure quelle tanto odiate con la matrigna e le sorellastre.