Ma che valore probatorio può avere ai fini fiscali una tale lista?
La giurisprudenza che si è pronunciata sulla lista Falciani può dare qualche utile riferimento.
L’onere di giustificare l’incoerenza tra l’ammontare delle disponibilità nel paese estero a fiscalità privilegiata incombe sul contribuente stante la valenza presuntiva degli elementi desumibili dalla lista Falciani (Cass. 22 marzo 2021, n. 7957). Inoltre, l’amministrazione finanziaria, nel contrasto dell’evasione fiscale, può avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o che siano stati acquisiti in violazione di un diritto del contribuente. Per questa ragione, i dati contenuti nella cosiddetta “lista Falciani” sono utilizzabili nell’accertamento tributario, e, salva prova contraria del contribuente, sono espressione di un elemento particolarmente significativo, essendo documenti interni a istituti di credito (Cass. 19446 del 18.09.2020).
In materia di accertamento fiscale, l’Amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa tributaria anche in considerazione di un unico indizio, se grave, preciso e non smentito dal contribuente. E tale unico indizio può essere rappresentato dalle risultanze della lista Falciani che, da sole, possono giustificare il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di redditi maggiori rispetto a quelli dichiarati. Difatti, la non contestata presenza di disponibilità finanziarie sul conto corrente aperto dal contribuente presso un istituto bancario in un Paese a fiscalità privilegiata, lascia ritenere, seppure a livello presuntivo, che l’Amministrazione, mediante la raccolta dei dati emergenti dal conto bancario medesimo, abbia assolto al suo onere probatorio (Cass. 31085 del 28.112019).
Principi questi che saranno utilizzabili anche con riferimento alla lista Dubai qualora dovessero aprirsi dei contenziosi tra i contribuenti italiani e l’agenzia delle entrate. Ciò in considerazione della verosimile affinità delle situazioni.
La condivisione della lista Dubai con le autorità italiane, in assenza di una forma di definizione agevolata come la precedente voluntary disclosure, potrebbe incentivare la regolarizzazione spontanea da parte di chi ha commesso le violazioni dichiarative. A tal fine soccorre il ravvedimento operoso che prevede una riduzione delle sanzioni rispetto a quelle ordinariamente applicabili. Per poter usufruire dell’istituto devono però non essere iniziate attività di accertamento nei confronti del contribuente.