In sede di pianificazione del passaggio generazionale del patrimonio di un cliente, ovvero in sede di definizione degli strumenti atti a preservarlo almeno in parte dai rischi di una eventuale futura aggressione, ci si trova normalmente di fronte a patrimoni la cui natura è variegata, composti da un insieme di beni tra i quali spesso vi sono partecipazioni rilevanti in imprese, liquidità, immobili, opere d’arte, e così via.
Sovente il cliente, guardando alla propria discendenza, ravvede in solo uno dei propri discendenti il soggetto che sarà in grado di proseguire l’attività d’impresa, non ritenendo che gli altri ne abbiano la capacità o l’interesse. In questi casi quella che sembra essere l’unica soluzione ragionevole è, particolarmente in sede di pianificazione successoria, quella di destinare le partecipazioni al discendente che si ritiene capace di essere imprenditore, e una parte più o meno rilevante del restante patrimonio agli altri discendenti.
Così facendo si attribuisce contemporaneamente la titolarità dei beni, il diritto di beneficiare degli stessi e il potere di gestirli, per intero a singoli eredi, separatamente per singoli beni. Tale soluzione, che si ripete è quella che istintivamente appare essere la più ragionevole, in verità è intrinsecamente squilibrata e foriera di possibili ingiustizie e tensioni tra i discendenti. Le partecipazioni nelle imprese, ad esempio, sono i beni dell’asse ereditario che nel tempo possono maggiormente apprezzarsi, contemporaneamente tuttavia sono anche i beni che maggiormente possono perdere di valore e in ogni caso richiedono che il discendente a cui pervengono dedichi a tale patrimonio una intensa attività lavorativa. Gli altri asset sono meno esposti al beneficio di incrementare il loro valore nel tempo ma anche al rischio di perderlo e consentono un godimento “passivo” della ricchezza pervenuta. Destinare quindi tali beni separatamente per linee di discendenza comporta, seppur a parità di valore intrinseco attribuito, la creazione di posizioni ereditarie molto differenziate tra di loro.
L’aspetto sul quale non si riflette in modo adeguato è che titolarità di un bene, diritto di beneficiare dello stesso e potere di amministrarlo sono diritti che appartengono a differenti categorie giuridiche, che ben possono essere separate e differenziate. A mero titolo esemplificativo, si può essere investiti del potere di amministrare un bene senza esserne titolari, ovvero essendone titolari solo per una quota, ovvero ancora senza avere il diritto di beneficiarne. Analogamente, si può avere il diritto di beneficiare di un bene senza avere il potere di amministrarlo ovvero senza esserne titolari. E ancora, si può essere titolari di un bene senza avere diritto di beneficiarne ovvero di amministrarlo.
L’uso adeguato e talvolta combinato dei diversi istituti giuridici che l’ordinamento ci mette a disposizione permette la separazione e la differenziazione di tali diritti, consentendo così di pervenire a soluzioni successorie più equilibrate e giuste. Ad esempio, è possibile far sì che tutti gli eredi beneficino nel tempo di tutte le tipologie di beni che compongono l’asse ereditario, ripartendo tra di essi, magari anche in modo differenziato, il diritto di trarne beneficio e il diritto/dovere di amministrare tali beni. La titolarità, che può essere mantenuta unitaria ovvero frazionata per quote o per sotto-diritti, può essere assegnata agli eredi in via mediata invece che diretta, ovvero può essere trasferita a un terzo che tuttavia non abbia il diritto di trarne beneficio (come nel caso di un trustee). Il diritto/dovere di amministrare i beni che cadranno in successione può essere affidato solo a uno o più degli eredi, magari differenziando tale diritto/dovere per categorie di beni, ovvero può essere affidato a soggetti terzi, anche in via temporanea, qualora gli eredi non abbiano le competenze per farlo o siano ancora troppo giovani.
Una adeguata pianificazione successoria, quindi, non consiste solo nello stabilire quali beni devono andare a chi, bensì definire in modo ampio le regole di governo e di beneficio del patrimonio successorio, nonché individuare gli strumenti di veicolazione della titolarità dei singoli beni più adeguati al caso di specie.
In sede di pianificazione del passaggio generazionale del patrimonio di un cliente, ovvero in sede di definizione degli strumenti atti a preservarlo almeno in parte dai rischi di una eventuale futura aggressione, ci si trova normalmente di fronte a patrimoni la cui natura è variegata, composti da un…