Quando si parla di
passaggio generazionale
e, più in dettaglio, di
pianificazione successoria,
non è possibile evitare il
riferimento alle polizze
assicurative. I contratti
di assicurazione, infatti,
a certe condizioni, riescono a rispondere
non solo a esigenze di tutela della vita
umana, rispetto a eventi futuri, incerti e
potenzialmente dannosi, ma anche di
protezione del patrimonio.
I contratti
di assicurazione, infatti,
a certe condizioni, riescono a rispondere
non solo a esigenze di tutela della vita
umana, rispetto a eventi futuri, incerti e
potenzialmente dannosi, ma anche di
protezione del patrimonio.
We Wealth ha intervistato l’Avvocato Alfano, dello Studio legale Maisto, per farle il punto.
Avvocato Alfano, in che modo e a quali
condizioni le polizze assicurative
possono assurgere a efficace e sicuro
veicolo di trasmissione del patrimonio?
Nell’ambito della pianificazione patrimoniale
l’utilizzo delle polizze vita consente di prevedere un sostegno economico, a fronte
della morte dell’assicurato o della sua
sopravvivenza a una certa data. L’indennizzo
spetta al beneficiario non per diritto di
successione, bensì per effetto del contratto
di assicurazione e, dunque, per suo diritto
proprio. Tali caratteristiche consentono in
termini generali un’efficace trasmissione
del patrimonio, non applicandosi le norme
civilistiche per la redazione, l’interpretazione
e la contestazione delle disposizioni
testamentarie con riferimento all’indennizzo
pagato dalla compagnia assicurativa.
Ci sono, e se sì quali, vantaggi fiscali
legati agli strumenti assicurativi?
La stipulazione di una polizza vita
comporta essenzialmente tre diversi
vantaggi fiscali: la detraibilità dei premi
pagati (19%), l’irrilevanza fiscale ai fini Irpef dell’indennizzo e la non applicazione
dell’imposta di successione. Nelle polizze
vita, la causa del contratto non è quella di
investimento del capitale, ma di copertura
dal rischio demografico. Pertanto,
l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore
a favore del beneficiario, assumendone la
natura risarcitoria, risulta esente dal punto
di vista fiscale. Ciò è vero sempreché la
polizza non abbia una natura “mista”. In
tal caso, infatti, la prestazione corrisposta
dall’impresa assicurativa costituisce
remunerazione del capitale investito. Per
quanto riguarda l’imposta di successione,
la natura civilistica della polizza stipulata
riverbera i suoi effetti anche nel campo
delle imposte indirette: il fatto che la
somma spetti al beneficiario iure proprio
e non iure hereditatis esclude in radice
l’applicazione dell’imposta di successione.