Il contribuente conserva piena discrezionalità nella scelta dell’ammontare di utile da assoggettare a imposta sostitutiva
Per il versamento dell’imposta sostitutiva è prevista una doppia aliquota, a seconda del soggetto che esercita l’opzione
Il Ministro dell’economia e delle finanze ha pubblicato la relazione illustrativa recante le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nella legge di bilancio per il 2023 in materia di imposta sostitutiva per l’affrancamento e/o il rimpatrio degli utili e delle riserve di utili esteri.
Si tratta di un regime facoltativo temporaneo per l’affrancamento e di eventuale rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere con l’effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili provenienti da dette partecipate estere.
Quali sono i vantaggi della disciplina?
La disciplina consente di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gli utili e le riserve di utili esteri non ancora percepiti alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) e presenti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 della partecipata estera.
In questo modo si evita l’imposizione ordinaria sugli utili al momento della percezione in Italia.
Tale possibilità è riconosciuta sia ai partecipanti residenti sia ai partecipanti non residenti. Più in particolare:
- con riguardo alla prima tipologia di soggetti, l’esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva è circoscritto ai contribuenti che detengono le partecipazioni nell’entità estera nell’ambito della loro attività d’impresa. Questi possono essere imprese individuali e società di persone, escluse, naturalmente, le società semplici (soggetti IRPEF ed equiparati), società di capitali, società cooperative ed enti svolgenti attività d’impresa (soggetti IRES);
- con riguardo alla seconda tipologia di soggetti, l’opzione per l’imposta sostitutiva è consentita anche a coloro che, seppur non residenti in Italia, esercitano un’attività commerciale nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione. In tal caso, l’opzione per l’imposta sostitutiva può riguardare unicamente le partecipazioni detenute nelle entità estere facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione stessa.
Partecipazioni detenute indirettamente
Nel caso di partecipazioni detenute indirettamente, l’affrancamento è concesso laddove le partecipazioni siano detenute per il tramite di soggetti esteri controllati (soggetti esteri intermedi) e/o per il tramite di soggetti residenti, a loro volta, controllati o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri controllati.
Si tratta, come indicato nella relazione illustrativa, del caso di una S.O. in Italia – di una impresa estera controllata da una impresa italiana – che ha nel proprio patrimonio le partecipazioni di soggetti esteri intermedi.
Il contribuente conserva piena discrezionalità nella scelta dell’ammontare di utile da assoggettare a imposta sostitutiva, nel senso che questo può decidere sia quale partecipata estera considerare, ciascuna da indicare autonomamente in sede di opzione, sia l’importo di utili e riserve di utili da computare ai fini dell’imposta sostitutiva da versare.
A tal riguardo, spiega il Mef, il contribuente mantiene traccia nella documentazione contabile o extra-contabile riferibile alla partecipata estera delle scelte effettuate in relazione agli utili e ai relativi importi oggetto di affrancamento.
L’opzione si perfeziona mediante apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed è efficace a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
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Versamento dell’imposta sostitutiva
Quanto alla determinazione e alla modalità di versamento dell’imposta sostitutiva è prevista una doppia aliquota, a seconda del soggetto che esercita l’opzione:
- in misura pari al 9 per cento per i soggetti IRES
- in misura pari al 30 per cento per i soggetti IRPEF.
Ne deriva che nell’ipotesi di opzione esercitata da una società di persone residente in Italia, a prescindere che sia partecipata da soci persone fisiche o da soci soggetti ad IRES, l’aliquota dell’imposta sostitutiva da assolvere è quella del 30% o del 27%, se agevolata, prevista per i soggetti IRPEF.
Inoltre, il carente versamento non fa venire meno l’efficacia dell’opzione ma si applicano, in tal caso, le ordinarie regole in materia di accertamento, di riscossione, di contenzioso e di sanzioni previste per le imposte sui redditi.